Decreto Ministeriale del
22/12/2000
Modificazioni al decreto 5 ottobre 2000 concernente i requisiti, limiti delle
abilitazioni e certificazioni della gente di mare.
Gazzetta Ufficiale Italiana n° 24 del 30/01/2001
Art. 1. - Comune di guardia di
coperta
Art. 2. - Capitano di macchina di
seconda classe
Art. 3. - Direttore di macchina
Art. 4. - Direttore di macchina di
seconda classe
Art. 5. - Comune di guardia di
macchina
Art. 6. - Allegato 2
ALLEGATO
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla
convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al
rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, nonchč il comunicato del Ministero degli affari esteri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito
presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima
(IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla
convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a
Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti
all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la
quale č stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta
della guardia per i marittimi;
Considerata la necessitā di procedere all'indicazione dei requisiti e dei
limiti delle abilitazioni nonchč le modalitā di
rilascio delle certificazioni della gente di mare di cui alla citata
convenzione STCW/78, come emendata nel 1995;
Visto l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che il Ministro dei
trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisca i requisiti ed i
limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplini la necessaria
attivitā di certificazione;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999, n. 121-T con il quale all'art.
4 sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen. Mario Occhipinti le funzioni nelle materie di competenza del
Dipartimento della navigazione marittima ed interna;
Visto il decreto 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 248 del 23 ottobre 2000;
Considerato che occorre adeguare l'allegato 2 del decreto 5 ottobre 2000 alle
esigenze dei marittimi italiani, al fine di poter effettuare la riconversione
dei certificati STCW/78 entro la data del 1° febbraio 2002 in certificazioni
STCW/95;
Considerato che per errori materiali occorre modificare parzialmente il
contenuto degli articoli 10, 13, 14, 15 e 16 del summenzionato decreto;
Decreta:
(Il testo omesso č riportato, in modifica e sostituzione, al D.M. 5 ottobre
2000)
Art. 1. - Comune di guardia di coperta
1. L'art. 10, comma 2, lettera d), ultimo periodo, del decreto 5 ottobre
2000, č modificato come segue: omissis.
Art. 2. - Capitano di macchina di seconda classe
1. L' art. 13, comma 2, lettera b), del decreto 5 ottobre 2000, č
modificato come segue: omissis.
Art. 3. - Direttore di macchina
1. L'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto 5 ottobre 2000, č modificato
come segue: omissis.
Art. 4. - Direttore di macchina di seconda classe
1. L'art. 15, comma 2, lettera c), del decreto 5 ottobre 2000, č abrogato.
Art. 5. - Comune di guardia di macchina
1. L'art. 16, comma 2, lettera d), ultimo periodo, del decreto 5 ottobre
2000, č modificato come segue: omissis.
Art. 6. - Allegato 2
1. L'allegato 2 al decreto 5 ottobre 2000 č sostituito dall'allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ALLEGATO
omissis