Decreto Ministeriale n° 708
del 20/12/1996
Regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei corsi di
aggiornamento di pronto soccorso per il personale appartenente alla gente di
mare.
Gazzetta Ufficiale Italiana n° 274
del 24/11/1997
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art.
4.
Art. 5.
Art. 6.
ALLEGATO A.
IL MINISTRO DELLA
SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 620;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992 riguardante le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza
medica a bordo delle navi ed in particolare l'articolo 5 per il quale è
necessario che gli Stati della CEE istituiscano corsi di formazione e di
aggiornamento per il personale destinato al lavoro a bordo delle navi;
Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1982, emanato ai sensi
dell'articolo 7, comma primo, del suindicato decreto del Presidente della
Repubblica n. 620/1980 con il quale sono già stati istituiti corsi di
formazione di pronto soccorso per il personale navigante marittimo (Gazzetta Ufficiale
del 25 settembre 1982, n. 265);
Considerato che detti corsi di formazione rispondono in pieno alla suindicata
direttiva CEE per cui occorre istituire i soli corsi di aggiornamento di pronto
soccorso per il personale navigante;
Sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione che ha formulato le
proprie osservazioni in merito con la nota del 23 dicembre 1994, prot. n.
4133570;
Sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11
del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, nella
seduta del 17 marzo 1995;
Ritenuto di dover istituire i suindicati corsi di aggiornamento di pronto
soccorso per il personale destinato al lavoro a bordo delle navi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2940/95 espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
1000.6.10A-2400 del 19 novembre 1996;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Sono istituiti corsi di aggiornamento teorico pratico di pronto soccorso
per la gente di mare destinata al lavoro a bordo delle navi riservati agli
ufficiali e precisamente al personale appartenente allo Stato Maggiore di
coperta e di macchina imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti
bandiera italiana addette al traffico e alla pesca oltre gli stretti.
2. Detti corsi, in prosieguo denominati "corsi", sono riservati al
personale che abbia superato i corsi di formazione di cui al decreto
interministeriale 7 agosto 1982.
Art. 2.
1. I corsi sono previsti con periodicità quinquennale ed hanno la durata di
quaranta ore.
2. Il programma di insegnamento dei corsi è quello riportato nell'allegato A)
che, vistato dal proponente, fa parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
1. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono effettuati presso e a
cura delle strutture pubbliche sanitarie riconosciute idonee con decreto del
Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto
interministeriale 7 agosto 1982.
2. I regolamenti relativi all'espletamento dei corsi, che devono prevedere un
direttore con funzioni di responsabile dell'organizzazione tecnica e
amministrativa e docenti che abbiano specifica competenza nelle materie
relative al programma di cui all'allegato A, sono approvati con il decreto
dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento dei corsi stessi.
Art. 4.
1. Dello svolgimento dei corsi viene data pubblicità a mezzo affissione dei
calendari e dei relativi programmi presso le capitanerie di porto, almeno
trenta giorni prima dell'inizio dei corsi.
2. Le domande di iscrizione ai corsi di aggiornamento devono essere indirizzate
ai direttori dei corsi tramite le capitanerie di porto.
3. A tal fine, all'inizio di ogni anno, le capitanerie di porto saranno
informate circa le sedi, i tempi di svolgimento ed ogni altra modalità relativa
alla programmazione dei corsi di aggiornamento. Parimenti saranno
tempestivamente informate di ogni modifica che dovesse successivamente
intervenire in proposito.
Art. 5.
1. Al termine dei corsi di aggiornamento gli allievi sostengono un
colloquio conclusivo innanzi ad una commissione giudicatrice costituita dal
direttore del corso, con funzione di presidente, da due docenti, da un
rappresentante del Ministero della sanità e dal comandante del porto competente
per territorio o da un suo delegato.
2. Al candidato che abbia superato, con esito positivo, il colloquio conclusivo
verrà rilasciato un attestato firmato dal direttore del corso e dal
rappresentante del Ministero della sanità, comprovante il superamento del corso
stesso.
3. Del conseguimento dell'attestato viene fatta annotazione sul libretto di navigazione
dell'interessato.
Art. 6.
1. Le spese derivanti dallo svolgimento dei singoli corsi di aggiornamento
fanno carico al Ministero della sanità sulla base delle apposite convenzioni
che saranno stipulate con le strutture pubbliche sanitarie all'uopo
autorizzate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO A.
(Articolo 2, comma 2).
PROGRAMMA DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE
NAVIGANTE MARITTIMO.
A) Sintesi del programma del corso di formazione.
B) Approfondimenti dei seguenti argomenti del corso di formazione:
Nozioni elementari di semeiotica:
a) esame obiettivo del malato;
b) rilevazione della frequenza cardiaca, dei caratteri del polso e del respiro,
della pressione arteriosa e della temperatura.
Sindromi mediche a carattere acuto:
a) apparato cardiocircolatorio (angina pectoris, infarto del miocardio,
aritmie, scompenso cardiocircolatorio);
b) apparato respiratorio (asma, fenomeni allergici);
c) apparato digerente (ulcera peptica, coliche, pancreatite acuta);
d) malattie dismetaboliche (diabete);
e) sistema nervoso (trauma cranico, ematomi sub ed epidurali);
f) tossicodipendenze ed alcoolismo: astinenza ed iperdosaggio;
g) patologia oculare (glaucoma, congiuntiviti infettive).
Sindromi chirurgiche a carattere acuto (appendicite, peritonite, occlusione
intestinale, ulcera peptica e sue complicanze, coliche addominali, biliari e
renali).
Nozioni di epidemiologia e profilassi:
a) distibuzione geografica delle principali malattie infettive.Modalità di
trasmissione. Prevenzione delle malattie infettive e parassitarie.
Vaccinazioni;
b) principali malattie infettive (parassitosi, tossicoinfezioni alimentari,
tetano, malaria, TBC, herpes Zoster, malattie sessualmente trasmesse, epatiti).
I più comuni traumatismi:
a) ustioni;
b) corpi estranei oculari;
c) fratture, lussazioni, distorsioni (diagnosi e terapia).
Patologia su base allergica:
a) asma;
b) shock anafilattico;
c) reazioni avverse da farmaco.
Nozioni di igiene:
a) malattie da calore e da freddo;
b) acqua potabile ed igiene alimentare;
c) smaltimento di liquami.
Tecnica pratica di pronto soccorso:
a) tecniche iniettive;
b) medicazione e sutura delle ferite;
c) cateterismo vescicale.
Pronto soccorso in generale e nozioni di rianimazione.