Decreto del Presidente della Repubblica   n° 1327  del 15/05/1963
Conseguimento del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salv
ataggio.

Gazzetta Ufficiale Italiana   n°  263   del  08/10/1963


 
Art. 1.       
Art. 2.       
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.



Art. 1.
Il brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio di cui all'art. 130 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719, è conferito senza particolari accertamenti:
a) ai marittimi in possesso del titolo di capitano di lungo corso;
b) ai marittimi in possesso dei titoli di capitano di gran cabotaggio e di padrone marittimo che siano stati imbarcati al comando di unità adibite a navigazione oltre i limiti del traffico locale e della pesca costiera;
c) ai marittimi che, per un periodo di tempo non inferiore a trenta mesi, siano stati imbarcati in qualità di nostromo su navi destinate al trasporto di passeggeri in viaggi internazionali, escluse quelle adibite a linee limitate all'Adriatico.

Art. 2.
I marittimi non compresi nelle categorie di cui al precedente art. 1, per poter ottenere il suddetto brevetto, dovranno sostenere, con esito favorevole, una prova teorico-pratica consistente in:
Prova teorica (durata non inferiore a venti minuti).
Manovra di salvataggio: Ammainata di una imbarcazione di salvataggio vuota, con tempo e mare che consentano una agevole manovra - Ammainata di una imbarcazione di salvataggio, con armamento e passeggeri - Cautele di imbarco - Necessità di rapidità ed ordine nelle operazioni di messa in acqua delle imbarcazioni - Manovre per largarsi dal bordo - Contatto da tenere con gli altri mezzi messi in acqua - Raccolta di naufraghi.
Eguali manovre, con mare grosso, con nave abbrivata, di nottetempo, con forte rollio, da nave sbandata; messa in mare della imbarcazione dal lato di sbandamento e dal lato opposto - Pericolo di capovolgimento. Necessità di liberare senza indugio la lancia dai paranchi e di largarla dal bordo.
Condotta nautica dell'imbarcazione: Voga con mare grosso, necessità di mantenere la lancia con la prima al mare; pericoli di traversamento al mare - Voga corta - Voga lunga - Accosto alla nave, alla scala ed alle biscagline. Imbarco di gente con mezzi di fortuna - Accosto a nave pericolante - Armare alla vela - Governo della imbarcazione alla vela ed a motore (esclusa la condotta del motore) - Accosto a terra e a spiaggia, passando su frangenti e bassi fondi - Portare in secco l'imbarcazione - Cautele per evitare il capovolgimento - Soccorsi da apprestare in mare - Segnali.
Prova pratica (durata non inferiore a venti minuti).
Tale prova potrà essere eseguita in porto su navi mercantili e consisterà principalmente nella esecuzione pratica delle manovre più correnti per mettere in acqua una imbarcazione. Particolare riguardo dovrà aversi per la conoscenza perfetta delle manovre dei tiranti delle imbarcazioni e per lo scocciamento dei paranchi quando le imbarcazioni stesse siano state messe in mare.
In luogo della prova pratica potrà essere accettato un certificato od altro documento equivalente rilasciato da un capitano di lungo corso al comando di nave da passeggeri addetta a viaggi internazionali, attestante che il marittimo possiede tutti i requisiti per essere dichiarato «marittimo abilitato» per avere eseguito più volte, con buoni risultati, le esercitazioni di messa in acqua delle imbarcazioni, e che dà sicuro affidamento per conseguire tale specialità.

Art. 3.
La prova teorico-pratica prevista dal precedente art. 2 dovrà essere sostenuta presso un ufficio compartimentale marittimo, davanti ad una Commissione nominata dal capo del Compartimento e composta:
a) da un ufficiale di porto, di grado non inferiore a capitano, presidente;
b) da un capitano di lungo corso, membro;
c) da un sottufficiale della categoria portuali: membro che esercita anche le funzioni di segretario.

La Commissione di cui al primo comma del presente articolo potrà essere convocata presso ciascun Compartimento marittimo non più di due volte per ogni anno.
Ai membri della Commissione di cui ai precedenti commi spetta il gettone di presenza previsto dalle norme a carattere generale vigenti in materia.

Art. 4.
Il brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio è rilasciato dalla Direzione marittima nella cui circoscrizione è compreso il Compartimento od il Circondario di iscrizione del marittimo interessato.

Art. 5.
L'onere della spesa per il funzionamento delle Commissioni di cui al precedente art. 3 graverà sul capitolo 16 del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1962-1963 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.