Banner sito L.e.o.
Registro di esposizione ad agenti biologici


Il Decreto Legislativo n. 81/2008 individua nell'INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Medicina del Lavoro, nell'ISS e nelle Unitā Sanitarie Locali i soggetti istituzionali deputati alla gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e l'aggiornamento dei registri dei livelli di esposizione dei soggetti ad agenti biologici, agli elenchi di lavoratori esposti e alle cartelle sanitarie e di rischio.
In particolare, il datore di lavoro deve:

  • consegnare copia dei registri di esposizione e delle variazioni intervenute ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'Istituto ne faccia richiesta;
  • comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
  • consegnare il registro in caso di cessazione dell'attivitā dell'impresa;
  • richiedere copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano esercitato attivitā che comportano l'iscrizione ai registri.
Questo decreto prevede anche la tenuta, da parte dell'INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Medicina del Lavoro, di un registro dei casi di malattia o decesso derivanti dall’esposizione ad agenti biologici.
Obiettivo dell'accentramento della documentazione č quello di mantenere traccia della esposizioni subite dal lavoratore anche nel passaggio tra aziende diverse in modo tale da tutelare il lavoratore dal rischio di perdere la traccia di tutte le esposizione subite.

Modulistica

  • Mod. B 626 Completo
    Registro di esposizione ad agenti biologici - Modello completo
    Continua

 INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Medicina del Lavoro - Laboratorio Epidemiologia - 2a Edizione - Aggiornamento documenti 2010 - Visitatori 388216 Realizzazione 

Valid CSS