IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica
la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
una esposizione all'amianto durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE,
della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE,
della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre
2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica, nonche'
delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie locali e per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
-
Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994
e' sostituito dal seguente:
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 2.
Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro
-
Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e' inserito il
seguente
Titolo VI- bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad Amianto.
Capo I - Disposizioni generali
Art. 59-bis - Campo di applicazione
-
Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si
applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio
di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter - Definizioni
-
Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
-
l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
-
la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
-
l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
-
il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
-
la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
-
la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater - Individuazione della presenza di amianto
-
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche
chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la
presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
-
Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le
disposizioni previste dal presente titolo.
Art. 59-quinquies - Valutazione del rischio
-
Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il
grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
-
Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente
dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto
non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies,
59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività:
-
brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato
solo su materiali non friabili;
-
rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono
fermamente legate ad una matrice;
-
incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
-
sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della
presenza di amianto in un determinato materiale.
-
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche
che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
-
La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione
delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
Art. 59-sexies - Notifica
-
Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta
una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
-
La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti
elementi:
-
ubicazione del cantiere;
-
tipi e quantitativi di amianto manipolati;
-
attività e procedimenti applicati;
-
numero di lavoratori interessati;
-
data di inizio dei lavori e relativa durata;
-
misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
-
Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso,
a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
-
Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un
aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali
contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies - Misure di prevenzione e protezione
-
In tutte le attività di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei lavoratori alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve
essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo
59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
-
il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso
possibile;
-
i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di
amianto o, se ciò non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
-
tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere
sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
-
l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono
essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
-
i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in
appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono
amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente
normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies - Misure igieniche
-
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui
all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':
-
i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
-
chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
-
accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro
lavoro o della loro funzione;
-
oggetto del divieto di fumare;
-
siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio
di contaminazione da polvere di amianto;
-
siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi
di protezione individuale;
-
detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere
trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di
operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di
utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
-
gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato
agli abiti civili;
-
i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di
operazioni in ambienti polverosi;
-
l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato
e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire
l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
Art. 59-nonies - Controllo dell'esposizione
-
Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-decies e in funzione dei
risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente
la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro.
I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
-
Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
-
I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti.
-
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche
nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente
analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 251 del 25 ottobre 1996.
-
La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione
rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli
ponderati nel tempo.
-
Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto
di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel
1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
-
Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione
unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza
inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 45-decies - Valore limite
-
Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,
misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono
affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al
valore limite.
-
Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause
del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla
situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate
per la protezione dei lavoratori interessati.
-
Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede
immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
-
In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore
limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale
uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo
strettamente necessario.
-
Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro
rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.
Art. 59-undecies - Operazioni lavorative particolari
-
Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche
preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione
dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro
adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le
seguenti:
-
fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri
dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;
-
provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore
limite di esposizione;
-
adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali
o luoghi di lavoro;
-
consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare
prima di procedere a tali attività.
Art. 59-duodecies - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
-
I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
-
Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di
materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
-
Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
-
Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
-
rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle
tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un
rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti
amianto vengano lasciati sul posto;
-
fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
-
verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al
termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
-
adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
-
adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
-
adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo
59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze
del lavoro specifico;
-
natura dei lavori e loro durata presumibile;
-
luogo ove i lavori verranno effettuati;
-
tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
-
caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto
previsto dalla lettera d) ed e).
-
Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori.
-
L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo
59-sexies.
-
Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
Art. 59-terdecies - Informazione dei lavoratori
-
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro
rappresentanti, informazioni su:
-
i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto;
-
le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
-
le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale;
-
le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
-
l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessità del
monitoraggio ambientale.
-
Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di
amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il
datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti
del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso
d'urgenza, li informa delle misure adottate.
Art. 59-quaterdecies - Formazione dei lavoratori
-
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i
lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
-
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e
di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
-
le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del
tabagismo;
-
i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
-
le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli
preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
-
le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
-
la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie;
-
le procedure di emergenza;
-
le procedure di decontaminazione;
-
l'eliminazione dei rifiuti;
-
la necessità della sorveglianza medica.
-
Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree
interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 59-quinquiesdecies - Sorveglianza sanitaria
-
Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
-
La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
-
prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
-
periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente
con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del
rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
-
all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto
opportuno dal medico competente;
-
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione
dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore
le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di
sottoporsi a successivi accertamenti.
-
Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico
generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.
-
Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato
di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
Art. 59-sexiesdecies - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
-
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede
ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di
prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al
fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
-
Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro
di cui all'articolo 70, comma 1.
-
Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei
documenti di cui ai commi 1 e 2.
-
Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 2.
-
L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla
cessazione dell'esposizione.
Art. 59-septiesdecies - Mesoteliomi
-
Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni
contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.
Art. 3- Sanzioni
-
All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti
modificazioni:
-
al comma 1, dopo le parole 49-quinquies, commi 1 e 6 sono inserite le seguenti:
59-quinquies, commi 1 e 3;
-
al comma 2, lettera a), dopo le parole 56, comma 2; 58 sono inserite le seguenti:
59-sexies, commi 1, 2 e 4;
59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies;
59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3;
59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;
-
al comma 2, lettera b), dopo le parole 56, comma 1; 57 sono inserite le seguenti:
59-quater, comma 1; 59-octies;
-
al comma 2, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la
violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.
-
al comma 3, dopo le parole 11 sono inserite le seguenti:
59-nonies, comma 3;
59-sexiesdecies, commi 3 e 4;
Art. 4- Clausola di cedevolezza
-
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del
titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte
dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal medesimo titolo.
Art. 5- Abrogazioni
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di
cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 6- Invarianza degli oneri
-
All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Modulistica
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Modello Dlgs. 257/2006
Modello per i lavoratori esposti ad amianto Dlgs. 257/2006
Continua
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