Art. 6 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
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L'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per
ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il
valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
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Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva
sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
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Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al
lavoratore stesso.
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In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui
al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
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Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni
o mutageni.
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registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono
custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati
personali.
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Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto
previsto ai commi da 1 a 7:
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consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente
per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne
facciano richiesta, le variazioni intervenute;
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consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1;
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in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1
all'organo di vigilanza competente per territorio;
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in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con
esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella
sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
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I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
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L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi al contenuto
dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art. 7 - Monitoraggio dei tumori
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L'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal
seguente:
L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei
rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1,
le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio
regionale, nonche' i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati
nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche.
L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanita' ed alle regioni i risultati del monitoraggio
con periodicita' annuale.
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