IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1,
commi 1 e 2, e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1 febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri, della giustizia, per la funzione pubblica e delle attività
produttive;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
-
Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in avanti denominato "decreto legislativo n. 626/94",
è sostituito dal seguente:
-
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro".
Art. 2
-
Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 è aggiunto il seguente:
Titolo VII-bis - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 72-bis - Campo di applicazione
-
Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro
i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti
di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività
lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
-
I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici
pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative
agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica
regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
-
Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente
titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del
decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 66.
-
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti
chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti
ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo
13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni
del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2
della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del
regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali
incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il
trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
-
Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti
esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.
Art. 72-ter - Definizioni
-
Ai fini del presente titolo si intende per:
-
agenti chimici:
-
tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo
stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
-
agenti chimici pericolosi:
-
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti
che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al
predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
-
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti
che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al
predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
-
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai
punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche
e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
-
attività che comporta la presenza di agenti chimici:
-
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o
che risultino da tale attività lavorativa;
-
valore limite di esposizione professionale:
-
se non diversamente specificato, il
limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria
all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato
nell'allegato VIII-ter;
-
valore limite biologico:
-
il limite della concentrazione del relativo agente, di un
suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico;
un primo elenco di tali valori é riportato nell'allegato VIII-quater;
-
sorveglianza sanitaria:
-
la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
-
pericolo:
-
la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti
nocivi;
-
rischio:
-
la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di
utilizzazione o esposizione.
Art. 72-quater - Valutazione dei rischi
-
Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente
l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, prendendo in considerazione in particolare:
-
le loro proprietà pericolose;
-
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
-
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
-
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la
quantità degli stessi;
-
i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un
primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
-
gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
-
se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese.
-
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate
ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella
valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per
le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi,
possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state
adottate tutte le misure tecniche.
-
Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici
pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di
tutti i suddetti agenti chimici.
-
Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti
chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
-
La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei
rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
-
Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la
valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono
predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla
valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
-
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di
notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Art. 72-quinquies - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
-
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti
da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
-
progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
-
fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
-
riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti;
-
riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
-
misure igieniche adeguate;
-
riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in
funzione delle necessità della lavorazione;
-
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza
nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti
chimici.
-
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle
quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a
tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti
a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies,
72-septies, 72-decies, 72-undecies.
Art. 72-sexies - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
-
Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la
sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi
che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso
la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:
-
progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di
attrezzature e materiali adeguati;
-
appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del
rischio;
-
misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali,
qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
-
sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e
72-undecies.
-
Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello
di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono
modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare
la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexies o
in loro assenza, con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori limite
di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini
spazio temporali.
-
Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa
vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
-
I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione
dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di
lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-quater. Sulla base
della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore
di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni,
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili
fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza
di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili.
-
Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro
la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose
di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:
-
evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti
fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili;
-
limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla
normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze
infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
-
Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di
protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari
pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
-
Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti,
apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati
alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
-
Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione
professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate
e ne dà comunicazione all'organo di vigilanza.
Art. 72-septies - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
-
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10
marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori
dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi
al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da
effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto
soccorso.
-
Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette
ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso
e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre
rimedio alla situazione quanto prima.
-
Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili
all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti
protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento
che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
-
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri
sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o
l'emergenza.
-
Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile
1998. In particolare nel piano vanno inserite:
-
informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi,
sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure,
in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a
punto le proprie procedure e misure precauzionali;
-
qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano
derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le
informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
-
Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente
abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies - Informazione e formazione per i lavoratori
-
Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce
che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
-
dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni
qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali
dati;
-
informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali
l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori
limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli
agenti;
-
formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
-
accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai
sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche.
-
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
-
fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui
all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni
orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
-
aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
-
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante
il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura
del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano
chiaramente identificabili.
-
Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive
modifiche.
Art. 72-novies - Divieti
-
Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e
le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.
-
Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente
di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello
stesso allegato.
-
In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione,
le seguenti attività:
-
attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le
analisi;
-
attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di
sottoprodotto o di rifiuti;
-
produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
-
Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3,
lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che
la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga
in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura
necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
-
Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare
una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che
la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di
autorizzazione é corredata dalle seguenti informazioni:
-
i motivi della richiesta di deroga;
-
i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
-
il numero dei lavoratori addetti;
-
descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
-
misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione
dei lavoratori.
Art. 72-decies - Sorveglianza sanitaria
-
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici
pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto
tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo.
-
La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
-
prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
-
periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei
rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione
della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
-
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
-
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i
quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio
viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma
anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
-
Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
-
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive
e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277.
-
Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o
in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza
di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento
di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
-
Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
-
sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo
72-quater;
-
sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
-
tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie
per eliminare o ridurre il rischio;
-
prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti
gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
-
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico
competente.
Art. 72-undecies - Cartelle sanitarie e di rischio
-
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce
ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità
produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce
al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello
stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di
esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
-
Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al
comma 1.
-
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono
trasmesse all'ISPESL.
Art. 72-duodecies - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
-
La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate
ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-ter decies - Adeguamenti normativi
-
Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la
determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e
dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da
nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di
cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore
di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina
sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
-
Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il Comitato di cui al comma
1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici
obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione
medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione
del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
-
Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di cui
all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione
di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione
europea e dei parametri di sicurezza.
-
Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono
essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo
72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria
dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le
associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio
moderato é comunque effettuata dal datore di lavoro" (1).
Art. 3 - Sanzioni
-
All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.626/1994 dopo le parole:
aggiungere le seguenti:
- 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
- 72-sexies;
- 72-septies;
- 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5;
- 72-decies, comma 7.
-
All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole:
aggiungere le seguenti:
- 2-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;
-
All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole:
aggiungere le seguenti:
- 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
- 72-sexies;
- 72-septies;
- 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5;
- 72-decies, comma 7.
-
All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole:
aggiungere le seguenti:
- 72-sexies, comma 8;
- 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5.
-
All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole:
- 17, comma 1, lettere b), d), h) e l)
aggiungere le seguenti:
- 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;
- 72-undecies.
Art. 4 - Norme transitorie
-
I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono
attività rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni
entro tre mesi dalla predetta data.
Art. 5 - Abrogazioni
-
Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277 sono abrogati.
-
Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è abrogato.
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Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
Art. 6 - Disposizioni finali
-
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto
salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117,
le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al
recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa di attuazione è adottata
nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7
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Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i
seguenti allegati:
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Allegato VIII-ter - articolo 72-ter, comma 1, lettera d
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
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EINECS 1)
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CAS 2)
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NOME AGENTE
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VALORI LIMITE
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NOTAZIONE 3)
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8 ore 4)
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Breve Termine 5)
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mg/m3 6)
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mg/m3 6)
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ppm 7)
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Breve Termine 5)
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Piombo inorganico e suoi composti
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0,15
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EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
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CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
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La notazione "Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità
di assorbimento significativo attraverso la pelle.
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Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
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Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad
un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
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mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 oC e 101,3 kPa.
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ppm: parti per milione di aria (ml/m3).
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Allegato VIII-quater - art. 72-ter, comma 1, lettera e
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
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Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue
(PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che
dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 72 mg Pb/100 ml
di sangue.Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia
superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque,
allontanamento dall'esposizione.
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La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
-
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media
ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3;
-
nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore
a 40 µmg Pb/100 ml di sangue.
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Allegato VIII-quinquies - art. 72-novies, comma 1
DIVIETI
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Agenti chimici
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EINECS 1)
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CAS 2)
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NOME AGENTE
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LIMITE CONCENTRAZIONE PER ESENZIONE
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-
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-
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-
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-
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202-080-4
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91-59-8
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2-naftilammina e suoi sali
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0.1% in peso
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202-177-1
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92-67-1
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4-amminodifenile e suoi sali
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0,1% in peso
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202-199-1
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92-87-5
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Benzidina e suoi sali
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0,1% in peso
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202-204-7
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92-93-3
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4-nitrodifenile
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0,1% in peso
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EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
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CAS: Chemical Abstract Service.
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Attività lavorative: Nessuna
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Allegato VIII-sexties - articolo 72-sexies, comma 2
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UNI EN 481:1994
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche
per la misurazione delle particelle aerodisperse
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UNI EN 482:1998
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei
procedimenti di misurazione degli agenti chimici
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UNI EN 689 1997
|
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per
inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e
strategia di misurazione
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UNI EN 838 1998
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Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di
gas e vapori. Requisiti e metodi di prova
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UNI EN 1076:1999
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Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la
determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova
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UNI EN 1231 1999
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Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo
di rivelazione. Requisiti e metodi di prova
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UNI EN 1232: 1999
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Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti
chimici. Requisiti e metodi di prova
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UNI EN 1540:2001
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Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia
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UNI EN 12919:2001
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Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con
portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova
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