Decreto Legislativo 81/2008
Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
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I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive
per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
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Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'articolo 42.
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Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno
stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro.
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A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
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una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo 236;
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ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per
verificare l'efficacia delle misure adottate.
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Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti, con particolare riguardo all'oppor-tunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa.
Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
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I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per
ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto,
il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
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Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire
e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1,
lettera c.
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Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto Superiore per
la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
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In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
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Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni
o mutageni.
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I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono
custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali
e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
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Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto
previsto ai commi da 1 a 7:
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consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente
per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
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consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1;
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in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1
all'organo di vigilanza competente per territorio;
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in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione
ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio,
qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
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I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto
dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione
consultiva permanente.
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L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei
registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Note all'art. 243:
- Per il testo del decreto legislativo n. 196 del 2003, si veda nota all'art. 1.
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Il testo del decreto ministeriale 12 luglio 2007, n. 155 (Regolamento attuativo dell'art. 70,
comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei
lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 settembre 2007, n. 217.
Art. 244 - Registrazione dei tumori
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L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri Operativi Regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie
risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad
agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di
direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati,
anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi
di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio
nazionale, nonche' i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attivita'
istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica,
dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche.
I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresi' integrano i flussi informativi di cui all'
articolo 8.
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I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali ed
assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad
esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri
Operativi Regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalita' di tenuta
del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
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Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine
professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:
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ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
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ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di
Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS);
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ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base
dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati
cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalita' di
possibile significativita' epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
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L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicita'
annuale.
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I contenuti, le modalita' di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione
complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della
salute, d'intesa con le regioni e province autonome.
Nota all'art. 244:
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Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308
(Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di
mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del
1991), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31.
Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
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Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di
contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione
dell'esposizione accerta che l'esposizione e' stata superiore a quella prevista dall'articolo 251,
comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive
nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed
all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo
della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1,
lettera b).
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Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti
di cui al comma l.
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Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1.
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L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla
cessazione dell'esposizione.
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