Decreto Legislativo 81/2008
Capo III - Sezione III Sorveglianza sanitaria
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
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I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti
in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente
utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
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Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta
tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
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Il datore di lavoro:
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consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno
richiesta, le variazioni intervenute;
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comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di
cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al
medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
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in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e
all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro
nonche' le cartelle sanitarie e di rischio;
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in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivita' che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio;
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tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio,
ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui
al comma 1.
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Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'
ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti biologici.
Nel caso di agenti per i quali e' noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che
danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi
sequele a lungo termine tale periodo e' di quaranta anni.
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La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
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I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
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L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze
del registro di cui al comma 1.
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
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Presso l'ISPESL e' tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
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I medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia,
ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica.
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Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
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Il Ministero della salute fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni
sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
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