Tariffario ISPESL
IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Ministero della salute 5 giugno 2003
“Determinazione delle tariffe spettanti all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad
utilità dei soggetti interessati” (pubblicato nel supplemento ordinario n. 101
alla Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 152 del 3 luglio 2003) con il quale sono state adeguate, in base
all’indice ISTAT per il periodo dicembre 1999-dicembre 2001, le tariffe
dell’Istituto ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, recante “Regolamento
concernente l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività
relative ai compiti dell’ISPESL”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 203
“Regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro – ISPESL – a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419”;
Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento delle tariffe
delle prestazioni rese dall’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro e di integrarle al fine di renderle più rispondenti ai
nuovi compiti affidati all’Istituto, quale ente di diritto pubblico.;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 12/2004 del 2
novembre 2004, n. 4/2005 del 22 marzo 2005 e n. 8/2005 del 23 maggio 2005
riguardanti il nuovo tariffario ISPESL;
Vista la presa d’atto delle deliberazioni sopra richiamate da parte del
Ministro della salute – Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica
del 14 gennaio 2005, del 18 maggio 2005 e del 14 giugno 2005;
Decreta:
Art. 1
Sono approvate le tariffe inerenti i servizi resi dall’ISPESL nello
svolgimento delle attività istituzionali, come dal tariffario allegato che è
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Le tariffe di cui al
precedente articolo sono versate secondo le modalità tuttora vigenti, nelle
more dell’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/2002.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 7 luglio 2005
Il Presidente: MOCCALDI
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