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Regolamento sulla istituzione di un sistema di controlli interni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i) del D.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2005, n. 109 Emanato dall'Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro. IL PRESIDENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»; Visto in particolare l'art. 13, comma 1, lettera i), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione disciplini l'istituzione di un sistema di controlli interni; Vista la deliberazione n. 19/2004 adottata dal consiglio di amministrazione in data 27 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il regolamento recante l'istituzione di un sistema di controlli interni; Vista la nota del 22 marzo 2005 con cui il Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - 6/I.4.d.a.7/70-3275//P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303; Art. 1. Oggetto, denominazioni e princìpi generali. 1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, di seguito denominato ISPESL. 2. Il sistema dei controlli interni è ispirato ai princìpi generali recati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 3. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, l'ISPESL si dota di strumenti finalizzati a:
Art. 2 .Controllo di regolarità amministrativo-contabile. 1. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile è svolto dal collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, con i compiti previsti al comma 3 del medesimo articolo nonché con quelli previsti da altre norme di legge o di regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999, provvede allo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo anche la struttura individuata ai fini dell'espletamento dell'attività d'ispezione amministrativa, secondo la disciplina recata dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002. Art 3 .Controllo di gestione. 1. Il controllo di gestione supporta la funzione direzionale nello svolgimento dei propri compiti. 2. La funzione del controllo di gestione è collocata in posizione di diretta collaborazione con il direttore generale. 3. Nell'àmbito del regolamento di organizzazione sono definiti i compiti, le attività e le funzioni. 4. Il controllo di gestione verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi gestionali assegnati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, l'imparzialità e il buon andamento delle attività gestionali svolte, nonché effettua valutazioni in ordine ai risultati gestionali conseguiti. 5. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, definisce:
Art. 4 .Valutazione del personale con incarico dirigenziale. 1. Costituiscono oggetto di valutazione dell'attività dei dirigenti, le prestazioni svolte e la gestione delle risorse, con particolare riguardo ai risultati realizzati, in relazione agli obiettivi assegnati, e all'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate. 2. Il procedimento di valutazione è ispirato alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto valutatore e della partecipazione al procedimento del valutato. 3. Ai sensi del precedente comma, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale sono valutati dal direttore generale, che si avvale anche degli elementi forniti dal controllo strategico e dal controllo di gestione. 4. I dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale sono valutati dal dirigente dell'ufficio dirigenziale generale cui appartengono, tenuto anche conto delle risultanze del controllo di gestione. In tutti gli altri casi sono valutati dal direttore generale, per gli aspetti gestionali ed amministrativi. 5. La procedura di valutazione di cui al presente articolo, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002. 6. In particolare le misure, di cui al comma 1 del predetto articolo, si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Art. 5 Controllo strategico. 1. La funzione del controllo strategico mira a verificare, in funzione dei poteri di indirizzo del Consiglio di amministrazione, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nei piani di attività, nelle direttive ed in altri atti equivalenti. 2. Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Consiglio di amministrazione, al quale presenta relazioni periodiche sull'attività svolta. Il presidente può autonomamente attivare il servizio ai fini di specifici referti informandone il Consiglio di amministrazione. 3. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. 4. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 5. La funzione e le attività di controllo strategico sono svolte da un collegio di tre membri, esterni all'ISPESL, nominati dal Consiglio di amministrazione, esperti in materia di organizzazione, pianificazione strategica, tecniche di valutazione, analisi e controllo dei risultati, di cui uno con funzione di presidente. 6. Il collegio di cui al comma 4 riferisce al Consiglio di amministrazione mediante apposita relazione trimestrale sulle risultanze delle analisi, dei controlli e delle valutazioni effettuati. 7. Ai componenti del collegio è attribuito un compenso annuo stabilito dal Consiglio di amministrazione. 8. Il collegio opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al Consiglio di amministrazione. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti esso ha accesso agli atti e ai documenti inerenti alle attività poste in essere dalle strutture interne. 9. Il collegio dura in carica tre anni. |
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