
| Ti trovi in: ISPESL / Chi siamo / D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 | |
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Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1993, n. 180, S.O.) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Natura e finalità. 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanità. 2. L'Istituto è centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. 4. L'Istituto svolge le seguenti attività:
Art. 2. Organizzazione. 1. Sono organi dell'Istituto:
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, disciplinati:
4. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5. Art. 3. Personale. 1. Al personale dell'Istituto si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La relativa dotazione organica è definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro. 2. La disciplina dei concorsi pubblici è adottata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 4. Bilancio. 1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. I fondi trasferiti dallo Stato sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Tale fondo è ripartito in articoli su deliberazione adottata dal comitato amministrativo entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla adozione. Art. 5. Abrogazione. 1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 comma 1, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; articolo 1, articolo 2, commi 3 e 5, articolo 3, commi 1 e 2, articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto. 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 1994. |
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