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D.P.R. 4/12/2002, n. 303

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
(GU n. 18 del 23-1-2003)

SOMMARIO

Art. 1 Configurazione giuridica

Art. 2 Funzioni istituzionali

Art. 3 Strumenti

Art. 4 Organi dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)

Art. 5 Presidente

Art. 6 Consiglio di amministrazione

Art. 7 Compiti del Consiglio di amministrazione

Art. 8 Direttore generale

Art. 9 Comitato Scientifico

Art. 10 Compiti del Comitato Scientifico

Art. 11 Collegio dei revisori dei conti

Art. 12 Esperti

Art. 13. Regolamenti

Art. 14 Piano di attivita’ e fabbisogno di personale

Art. 15 Delibere e bilanci

Art. 16 Personale dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Art. 17 Fonti di finanziamento

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali

Art. 19 Commissariamento



TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto  il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 419, recante riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  ed in particolare  l'articolo  9  che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni ed integrazioni;

  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 2002;

  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:


Art. 1.  Configurazione giuridica


   1.  L'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro  -  ISPESL,  di seguito denominato: "ISPESL" o: "Istituto", e'ente  di  diritto  pubblico,  nel  settore  della  ricerca, dotato di autonomia  scientifica,  organizzativa,  patrimoniale,  gestionale  e tecnica.


  2.  L'ISPESL  e'  organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite queste,  le  Aziende  sanitarie  locali  e  le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente.  L'ISPESL  e'  sottoposto  alla vigilanza del Ministro della salute.


  3.  L'ISPESL  esercita  funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione,  di  controllo,  di formazione e di informazione per quanto  concerne  la  prevenzione  degli  infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.


  4.  L'ISPESL  svolge  gli  altri  compiti  e  funzioni che gli sono attribuiti da apposite fonti normative.



Art. 2. Funzioni istituzionali


  1.  L'Istituto  svolge,  avvalendosi  delle  strutture  centrali  e periferiche,  funzioni  di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di  consulenza, di documentazione e di assistenza per quanto concerne la  prevenzione  degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.


  2.  In  particolare,  per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione, l'ISPESL:

    a) svolge direttamente attivita' di ricerca scientifica;

    b) stipula  convenzioni,  contratti  ed accordi di collaborazione con  amministrazioni,  enti,  istituti, associazioni ed altre persone giuridiche  pubbliche  o private, nazionali, estere o internazionali, anche   ricevendone   contributi,  per  lo  svolgimento  di  ricerche

attinenti ai compiti istituzionali;

    c) promuove e svolge programmi di studio e ricerca e programmi di interesse  nazionale  nel  campo  della  prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute negli ambienti di  vita  e di lavoro, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, con l'Istituto superiore di sanita' (ISS),   con   enti   pubblici   e   privati   di  elevata  rilevanza tecnico-scientifica, nonche' con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (IRCCS) e le aziende ospedaliere;

    d) partecipa a progetti di attivita' finalizzata alla prevenzione degli  infortuni,  la sicurezza sul lavoro e la tutela delle malattie negli  ambienti  di  vita e di lavoro, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi,

anche inter nazionali, pubblici e privati.


  3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'ISPESL:

    a) interviene  nelle  materie  di  competenza  dell'Istituto,  su richiesta  del Ministro della salute o delle regioni, nell'ambito dei controlli   che  richiedono  un'elevata  competenza  scientifica  non disponibile  a  livello regionale, o di interesse nazionale, anche ai fini del controllo di qualita' delle prestazioni rese nel campo della sicurezza del lavoro e di tutela delle malattie professionali;

    b) esegue,  nei  casi  previsti  dalla  legge, o su richiesta del Ministro  della  salute,  accertamenti  sulla idoneita' dei luoghi di lavoro  e  sul  rispetto  delle disposizioni normative di prevenzione degli infortuni e tutela delle malattie professionali;

    c) compie  accertamenti  e  indagini  per  la  prevenzione  degli infortuni  e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e di vita;

    d) effettua,  sulla  base  di apposita convenzione onerosa con il Ministero   delle   attivita'   produttive,   attivita'   omologativi residuale,  ai  sensi  della  legge  12  agosto 1982, n. 597, e delle direttive  comunitarie  di "prodotto", nonche' attivita' di organismo notificato  per  la  direttiva  PED  n. 97/23/CE del Parlamento e del Consiglio,  del  29 maggio 1997, sugli apparecchi a pressione e per i compiti  previsti  dal titolo VII, protezione da agenti cancerogeni e mutagenesi,  di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.


  4.  Per  quanto concerne le funzioni di consulenza, di formazione e di informazione, l'ISPESL:

    a) fornisce  consulenza  al  Ministro  della  salute,  agli altri Ministeri  e  alle regioni in materia di prevenzione degli infortuni, di  sicurezza  sul  lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

    b) collabora  con  il  Ministro  della  salute all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

    c) svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;

    d) promuove  convegni e dibattiti tecnico-scientifici a carattere nazionale  e  internazionale  su  temi  attinenti  ai  propri compiti istituzionali;  partecipa  con  propri esperti a convegni e dibattiti nazionali  ed  internazionali;  rende  noti,  mediante  pubblicazioni scientifiche,  i  risultati  delle  ricerche  effettuate, i metodi di

analisi   elaborati  e  in  generale  la  documentazione  scientifica elaborata   o   raccolta   nell'interesse   della  prevenzione  degli infortuni,  della  sicurezza  del  lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

    e) esplica  attivita'  di  consulenza  per la tutela della salute negli  ambienti di vita e di lavoro, in collaborazione con l'Istituto superiore  di  sanita'  (ISS) e con gli altri enti o amministrazioni, che   si   occupano   di   produzione   e   di  impiego  dell'energia termoelettrica,  nucleare  e  delle  sostanze radioattive, nonche' di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;

    f) esercita,  per  organismi  pubblici  e  privati,  attivita' di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione degli  infortuni,  di  sicurezza  sul lavoro e di tutela della salute negli  ambienti  di  vita  e  di  lavoro, rivolte, in particolare, al personale  del  Servizio  sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della prevenzione;

    g) promuove  e  coordina  studi e ricerche nel settore didattico, atti  a  definire  in termini standard di metodologie e contenuti, un sistema  complessivo  di  qualita'  della  formazione  nei settori di competenza,  al  fine  di  realizzare  percorsi  didattici ad elevata qualificazione  professionale  per la formazione e il perfezionamento dei  formatori, degli specialisti in igiene e sicurezza, delle figure individuate  dal  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626, nonche' dei lavoratori;

    h) esercita per conto dello Stato e delle regioni le attivita' di consulenza  previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto  1999,  n.  334, relative agli impianti a rischio di incidente rilevante.


  5. L'ISPESL, inoltre, svolge le seguenti attivita':

    a) assicura   la   standardizzazione   tecnico-scientifica  delle metodiche  e  delle  procedure  per  la  valutazione  dei rischi, con riguardo  all'igiene  negli  ambienti  di  lavoro, alla sicurezza dei lavoratori,  delle  macchine,  degli  impianti, delle attrezzature di

lavoro  e  all'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, ivi comprese  le radiazioni ionizzanti in campi elettromagnetici, nonche' delle  linee  guida  e  dei  protocolli  per la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;

    b) collabora  con  le  parti  sociali  ed  in particolare con gli organismi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per  la  promozione  della  cultura e di buone pratiche in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro;

    c) svolge attivita', quale focal point per l'Italia, dell'Agenzia europea   per  la  sicurezza  e  la  salute  sui  luoghi  di  lavoro, partecipando eventualmente ad organismi e comitati tecnici comunitari ed  internazionali  in  materia  di  salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

    d) svolge azioni di consulenza, di informazione, di formazione ed assistenza  a  pagamento  alle  imprese,  con  particolare riguardo a quelle  piccole  e  medie,  nonche'  ai  lavoratori ed agli organismi paritetici tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.


  6.  L'ISPESL,  infine,  esercita  ogni  altra  attivita' di propria competenza ai sensi delle norme vigenti.



Art. 3.  Strumenti


  1.  Per  l'esplicazione  delle  funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni  altra  attivita' connessa, l'Istituto si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative ed in laboratori articolati sul territorio  e  realizza una propria rete operativa informatica per la diffusione  delle  informazioni,  dei  compiti  istituzionali e delle esperienze  nei  settori  di  competenza,  anche  in  relazione  alle iniziative  di  formazione,  perfezionamento  e  aggiornamento di cui all'articolo  2.  Secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento  ed  anche  attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, puo':

    a) stipulare   convenzioni,  accordi  e  contratti  con  soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;

    b) partecipare a o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti  pubblici  e  privati,  nazionali, esteri ed internazionali, scelti  con  le  procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni  in  materia.  La  costituzione  e  la partecipazione in societa'  sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della  salute,  volta  tra  l'altro  ad  accertare che non sussistano situazioni  di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.   Decorsi   sessanta   giorni  dalla  ricezione  della richiesta  di  autorizzazione  senza comunicazione di osservazioni da parte   del   Ministro  della  salute,  l'autorizzazione  si  intende concessa.  In  caso  di  costituzione di societa' o di partecipazione societaria  deve  essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque  giorni  dalla  data  di ricezione della richiesta, il parere  del Ministro dell'economia e delle finanze; qualora il parere non  venga  reso  nel  suddetto  termine di quarantacinque giorni, il parere stesso si intende espresso favorevolmente.



Art. 4.  Organi dell'Istituto superiore per la prevenzione   e la sicurezza del lavoro (ISPESL)


  1. Sono organi dell'ISPESL:

    1) il Presidente;

    2) il Consiglio di amministrazione;

    3) il Direttore generale;

    4) il Comitato scientifico;

    5) il Collegio dei revisori.



Art. 5. Presidente


  1.   Il  Presidente,  scelto  tra  personalita'  appartenenti  alla comunita'  scientifica,  dotato  di  alta, riconosciuta e documentata professionalita'  tecnico-scientifica  nelle  materie  di  competenza dell'Istituto,   e'   nominato   con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro della salute.


  2.  Il  Presidente  dura  in  carica  cinque  anni  e  puo'  essere confermato una sola volta.


  3.  Il  Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede  il  Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.


  4. Il Presidente inoltre:

    a) sovrintende  all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto funzionamento  delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;

    b) predispone,  con  la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;

    c) cura  i  rapporti  istituzionali  e  la  comunicazione esterna dell'Istituto;

    d) valuta,  su  parere  obbligatorio  del  Comitato  scientifico, l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto;

    e) conferisce,  sentito  il  Direttore generale, gli incarichi di livello  dirigenziale  generale e conferisce, sentito il Consiglio di amministrazione,   gli   incarichi   di   Direzione  delle  strutture tecnico-scientifiche.

  5.  Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata con  decreto  del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


  6.  Il  Presidente, se appartenente ad Amministrazioni dello Stato, ovvero  ad  altre  istituzioni  o  enti  pubblici,  e'  collocato  in aspettativa  per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi  ordinamenti;  se  professore o ricercatore universitario, puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza assegni a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.



Art. 6. Consiglio di amministrazione


  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione, nominato dal Ministro della salute,  e'  composto  dal  Presidente  e  da  otto  componenti cosi' individuati:

    a) due esperti designati dal Ministro della salute;

    b) un   esperto  designato  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    c) un  esperto  designato  dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

    d) quattro   esperti   designati   rispettivamente  dal  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca scientifica, dal Ministro  delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

    e) esercita    le    funzioni    di   segretario   un   dirigente amministrativo.


  2.  Gli  esperti  devono  essere scelti tra persone particolarmente competenti,    di    documentata   professionalita'   nelle   materie tecnico-scientifiche  e  giuridiche  che  rientrano  nell'ambito  dei compiti svolti dall'Istituto.


  3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.


  4.  Ai  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  spetta  il compenso  che sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto  saranno  determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese di missione.


  5.  Il  Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un Vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.


  6.  Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione.



Art. 7.  Compiti del Consiglio di amministrazione


  1. Il Consiglio di amministrazione:

    a) ha  compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i  necessari  atti  deliberativi,  definendo  le  linee  guida per la predisposizione  del piano triennale, del bilancio e dei regolamenti, sulla  base  degli  indirizzi  strategici ricevuti dal Ministro della salute;

    b) delibera  il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo;

    c) su  proposta  del  Presidente,  delibera il piano triennale di attivita' dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;

    d) delibera i regolamenti;

    e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in societa' private  aventi  scopi  coincidenti  con  le  attivita' istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei criteri e delle modalita' determinati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, salvo comunque, se del caso, l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca.


  2.  Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i componenti,  ai  quali  va  contestualmente  trasmesso  l'ordine  del giorno, almeno cinque giorni prima.


  3.  In  caso  di  urgenza  o  su  richiesta  della  maggioranza dei componenti,   il   Consiglio   puo'   essere   convocato   in  seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.



Art. 8.  Direttore generale


  1. Il Direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione  ed  amministrazione.  Il  rapporto  di lavoro del Direttore

generale  e'  regolato  con  contratto  di  diritto privato di durata massima  quinquennale.  Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.


  2. Il Direttore generale:

    a) partecipa  con  voto  consultivo  alle sedute del Consiglio di amministrazione;

    b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;

    c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo,  sulla scorta delle linee guida indicate dal Consiglio di amministrazione;

    d) elabora  le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire;

    e) attua    quanto    previsto   nel   piano   delle   attivita', sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;

    f) promuove  lo  sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse   umane;   cura,   con   i   dirigenti,   la   definizione  e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;

    g) vigila  sistematicamente  sull'andamento  della  gestione, con riferimento   al   piano  triennale  ed  al  budget,  sviluppando  ed utilizzando idonei strumenti di controllo;

    h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale, ad  esclusione  di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;

    i) adotta  gli  atti  relativi  alla  gestione dell'Istituto, non rientranti  nella  specifica  competenza  del  Presidente  o dei vari dirigenti;

    l) approva  l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.


  3.  Il  Direttore  generale,  in  quanto  incluso  tra  gli  organi dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  419,  cessa  dall'incarico  nei  casi  di  cessazione  del Presidente o del Consiglio di amministrazione.



Art. 9.  Comitato Scientifico


  1.  Il  Comitato  Scientifico e' nominato, con decreto del Ministro della  salute,  tra  persone  esperte  nelle  materie  di  competenza dell'Istituto. Il Comitato dura in carica tre anni ed e' composto:

    a) dal Presidente;

    b) da  otto  esperti, anche stranieri, su proposta del Presidente dell'ISPESL;

    c) da  tre  esperti  designati  dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    d) da  dieci  esperti  in rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero   della   salute,   uno   del   Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica,  uno  del Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio, uno del Ministero delle attivita'  produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, uno del Ministero dell'interno   e   uno  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali;

    e) le   funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dirigente amministrativo.


  2.  Alle  riunioni  del  Comitato possono partecipare, altresi', su invito  del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori  e  tecnologi  dell'Istituto.  Possono,  altresi', essere chiamati   a   partecipare,   senza  diritto  di  voto,  personalita' scientifiche  esterne,  in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.


  3.  Il  compenso  per i componenti esterni del Comitato, nonche' il gettone  di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro  dell'economia e delle finanze.



Art. 10.  Compiti del Comitato Scientifico


  1. Il Comitato Scientifico:

    a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;

    b) svolge,  su  richiesta  del  Presidente  o  del  Consiglio  di amministrazione,  attivita' di consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attivita';

    c) esprime  parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;

    d) esprime  annualmente  pareri  obbligatori sull'attivita' delle strutture  tecnico-scientifiche  nelle  quali e' articolato l'ISPESL, sulla base di criteri fissati dal medesimo Comitato;

    e) esprime     parere     sull'ordinamento     delle    strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto.


  2.  Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che  il  Consiglio  di  amministrazione  o il Presidente lo ritengano necessario.



Art. 11.  Collegio dei revisori dei conti


  1.  Il  Collegio  dei  revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi  e  uno  supplente  nominati con decreto del Ministro della salute,  di  cui  uno  designato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.


  2.  I  predetti  componenti,  ad  eccezione  del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili  o  tra  persone in possesso di specifica e documentata professionalita'.


  3.  Il  Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti  di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi  e  regolamenti,  accerta  la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed  il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro   atto   inteso  ad  accertare  la  regolarita'  dell'attivita' dell'ISPESL.  I  componenti  del  Collegio  possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.


  4.  Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, sara' stabilito il compenso da  corrispondere  al  Presidente  e  ai  componenti del Collegio dei revisori dei conti.



Art. 12.  Esperti


  1.  Per particolari motivate esigenze ed entro il limite massimo di dieci  unita',  nelle  materie  nelle  quali  non  siano  disponibili all'interno   adeguate   professionalita'   tecnico-scientifiche,  il Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  Presidente,  puo' disporre  il  conferimento  di  incarichi  a soggetti particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Istituto.



Art. 13. Regolamenti


  1.  Entro  centoventi  giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione, con uno o piu' regolamenti, disciplina:

    a) le   modalita'   per   la  gestione  patrimoniale,  economica, finanziaria  e  contabile  interna,  anche  in  deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 696;

    b) le modalita' per l'acquisto di beni, servizi o forniture;     c) le  modalita'  per  la  stipula  di  convenzioni, contratti ed accordi   di  collaborazione  con  amministrazioni,  enti,  organismi nazionali, esteri e internazionali;

    d) le  modalita'  di  conferimento  degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;     e) le modalita' di conferimento delle borse di studio;

    f) la disciplina e le modalita' della attivita' brevettuale;

    g) l'istituzione di centri di costo dell'Istituto;

    h) l'istituzione  dell'ufficio  stampa,  ai  sensi  della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422;

    i) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;

    l) l'istituzione  di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai  sensi  dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    m) l'istituzione  di  un  ufficio per la gestione del contenzioso del  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    n) l'organizzazione   dell'Istituto  a  livello  di  strutture  e personale,  ivi  compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  viene  determinata  nel  numero  massimo  di  quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.


  2.  I  regolamenti  di  cui  alle  lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti  all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti l'organizzazione  ed  il personale sono soggetti all'approvazione del

Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri  regolamenti  sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della  salute.  Decorso  il  termine di sessanta giorni dalla data di

ricezione,   senza   che   sia  intervenuta  osservazione  alcuna,  i regolamenti si intendono approvati.


  3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.



Art. 14.  Piano di attivita' e fabbisogno di personale


  1.  L'ISPESL  opera  sulla  base  di  un proprio piano triennale di attivita',  aggiornabile  annualmente,  che  stabilisce gli indirizzi generali,  determina  obiettivi,  priorita'  e  risorse  per l'intero periodo,  in  coerenza  con  il  Piano  sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto  comprende  altresi'  la  programmazione  triennale del fabbisogno  del  personale,  con  l'indicazione  delle  assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali  sono  adottati  dal Consiglio di amministrazione ed inviati, per  l'approvazione,  al Ministro della salute. Sul piano triennale e relativi  aggiornamenti,  per  gli  ambiti  di rispettiva competenza, sono,  inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze ed il parere del Ministro  per  la  funzione  pubblica.  Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte   dei   succitati   Ministri,   i   pareri  si  intendono  resi positivamente.  Decorsi  novanta  giorni  dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della salute, il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.


  2.  Il  Consiglio  di  amministrazione  determina, in base al piano triennale,  gli  organici  del  personale.  In  materia di personale, secondo  le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.



Art. 15. Delibere e bilanci


  1.  Le  delibere  dell'Istituto, ad eccezione di quelle relative al piano  triennale  di  attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche' quelle  relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini   previsti   dai  precedenti  articoli,  sono  immediatamente esecutive.

  2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori  dei  conti  ed  una relazione annuale sull'attivita' svolta sono inviati al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.



Art. 16.  Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione  e la sicurezza del lavoro


  1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inserito nel ruolo organico dell'ISPESL e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.


  2.  Il  rapporto  di  lavoro dei dipendenti dell'ISPESL e' regolato dalle  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


  3.  I  cittadini  dell'Unione  europea,  in  possesso dei requisiti richiesti,  possono  partecipare  alle  selezioni  pubbliche  per  le assunzioni presso l'Istituto.



Art. 17. Fonti di finanziamento


  1.    L'Istituto   provvede   allo   svolgimento   delle   funzioni istituzionali   con   i   mezzi   finanziari  derivanti  dal  proprio patrimonio,  dal  contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico   del  fondo  integrativo  speciale  per  la  ricerca  di  cui all'articolo  1,  comma 3,  del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  dalle somme di cui agli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dai  contributi  di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri  organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di  programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti,  istituti,  associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private,  nazionali,  estere  o  internazionali,  dalle  attivita' di assistenza,  consulenza,  formazione, certificazione, omologazione, a soggetti  pubblici  e  privati e da ogni altro provento connesso alle sue  attivita',  nonche'  da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati.



Art. 18. Disposizioni transitorie e finali


  1.  Il  funzionamento  degli  organi  preesistenti dell'Istituto e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.


  2.  La  nomina  del  Presidente  dell'Istituto,  dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei  revisori  dei conti deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


  3.  I  dirigenti  di  prima  e  seconda  fascia  in servizio presso l'Istituto,   che   ricoprono   incarichi   dirigenziali   ai   sensi dell'articolo  19  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo.


  4.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore dei regolamenti di cui all'articolo   13,   rimangono   in   vigore  le  attuali  norme  sul funzionamento  e sull'organizzazione dell'ISPESL ed in particolare il decreto  del  Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 441, nei limiti  della  loro  compatibilita'  con le disposizioni del presente regolamento.



Art. 19. Commissariamento


  1.  In  caso  di  mancata  costituzione  degli  organi o in caso di impossibilita' a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della salute, e' nominato, secondo  la  previsione  dell'articolo  13,  comma 1, lettera q), del

decreto   legislativo   29  ottobre  1999,  n.  419,  un  Commissario straordinario  che  assume  i  poteri  di  ordinaria  e straordinaria amministrazione.


  2. Il Commissario puo' rimanere in carica per un periodo massimo di dodici  mesi,  termine  entro  il quale dovranno essere nominati, nei modi    previsti    dal   presente   regolamento,   gli   organi   di amministrazione,  secondo  le  previsioni  dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




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