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La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL. |
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Indice Introduzione Considerazioni generali Caratteristiche dei processi informativo e formativo Problematiche della formazione degli adulti Valutazione dell'apprendimento Informazione e nuove tecnologie Formazione e nuove tecnologie Fasi del percorso formativo Panorama storico-giuridico Informazione e formazione sul luogo di lavoro – fonti giuridiche Ruolo strategico dell'informazione e della formazione nel D.Lgs. 626/94 Informazione e comunicazione nel D.Lgs. 626/94 Formazione nel D.Lgs. 626/94 ISPESL e attività di informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro ISPESL e attività di formazione Introduzione Mi è sembrato opportuno aprire questa relazione dedicata all'informazione e formazione nel D.Lgs. 626/94, decreto che recepisce le direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo mia una considerazione che la Commissione della Unione Europea ribadisce in numerose occasioni. Il Consiglio e la Commissione hanno fornito a tutti gli Stati membri, insieme alle direttive che regolano la produzione, gli strumenti giuridici necessari al miglioramento delle condizioni di lavoro, in modo tale che la scomparsa delle frontiere e la libera circolazione delle persone, merci e servizi, non dovesse favorire, al tempo stesso, "la libera circolazione dei rischi". A loro volta gli Stati membri hanno recepito, nella loro legislazione e in tempi diversi, le direttive inerenti la protezione dei lavoratori. Tuttavia serve a ben poco disporre in abbondanza di leggi, regolamenti e persino di sanzioni, se non si riesce a convincere il mondo del lavoro e l'opinione pubblica in generale della necessità di cambiare comportamenti, adottare modalità di pensare ed agire in termini di sicurezza, conoscere e rispettare le norme prevenzionali; il tutto allo scopo di evitare i rischi e i danni da lavoro. Questa grande sfida, però, potrà essere raccolta e portata avanti da tutti, solo attraverso una capillare opera di informazione e formazione, condotta con rigore scientifico, serietà, convinzione e partecipazione di tutti. Considerazioni generali Alla luce di questo principio fondamentale sancito dalla Unione Europea e per poter meglio chiarificare il ruolo che il D.Lgs. 626/94 assegna alla formazione ed allainformazione, ritengo indispensabile esprimere, in via preliminare, alcune considerazioni generali sulle caratteristiche dei due processi, perché si tratta di veri e propri percorsi e non di semplici acquisizioni. L'informazione e la formazione non sono, infatti, qualcosa di "statico", di immobile, di acquisito meccanicamente una volta per tutte, ma costituiscono due processi dinamici complessi. L'informazione è un processo di comunicazione/ricezione di notizie e concetti, mentre la formazione lo è di insegnamento/apprendimento di conoscenze utili per svolgere una determinata attività. Rimanendo in ambito generale gli esperti delle scienze di comunicazione e di didattica definiscono: Informazione trasmissione di contenuti strutturati in maniera organica (COMUNICAZIONE) dall'emittente al ricettore. Il contenuto della comunicazione viene definito MESSAGGIO, che viene trasmesso attraverso SEGNI, cioè veicoli della comunicazione, che possono essere di natura diversa (parole, immagini, suoni, colori, ecc.). Formazione promozione, sviluppo e aggiornamento, attraverso meccanismi di apprendimento consapevole di tre dimensioni "SAPERE" (conoscenze), "SAPER FARE" (capacità) e "SAPER ESSERE" (atteggiamenti facilitanti), per realizzare, produrre, creare, svolgere una performance (competenza professionale). In termini più vicini alla terminologia degli esperti in salute, sicurezza ed igiene del lavoro si può parlare di: Informazione come trasferimento "mirato" a tutti i soggetti interessati di notizie e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche, tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie. Sempre in termini più specificatamente prevenzionali può definirsi: Formazione l'adozione da parte dei soggetti interessati di competenze cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuove modalità di "pensare ed agire in termini di sicurezza", modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali e adottando modalità di lavoro, che mettano in pratica le regole ed i principi della salute, sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati, nonche' di saper prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze. 1 - Caratteristiche dei processi informativo e formativo Un altro concetto fondamentale per impostare correttamente i processi informativo e formativo si basa sul fatto che le due discipline non devono mai essere considerate come fattori a sè stanti, cioè separate l'una dall'altra, ma come elementi concatenati di un sistema più vasto, finalizzato all'apprendimento ed applicazione di determinate conoscenze, contenuti concettuali e modalità applicative. Sia l'informazione che la formazione intervengono e concorrono, infatti, alla valorizzazione delle risorse umane in quel particolare campo che è l'educazione degli adulti, operanti in contesti organizzativi, produttivi e professionali, veicolando il messaggio dell'importanza dell'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anche al fine dell'ottimizzazione del processo produttivo. 1.a - Chiarezza degli obiettivi Ulteriore caratteristica comune ai due processi è la chiarezza nella determinazione degli obiettivi, che vanno: - individuati e delineati a monte; - strutturati in contenuti coerenti e in sequenze logiche e progressive - resi espliciti, visibili e misurabili per la consapevolezza interna (utenti e formatori) ed esterna (ambiente e sistemi sovraordinati). Ciò è ancora più necessario in un ambito applicativo e concreto quale è quello dell'ambiente di lavoro, nell'ottica del "nuovo approccio" alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali messo in atto dai DD.LLggss. 626/94 e 242/96. 1.b - Accessibilità e taratura degli interventi Sempre a monte, va esaminata la tipologia dell'utenza (target group) interessata ai processi informativi e formativi, in modo da calibrare" gli interventi di informazione e formazione sui destinatari, rendendo tali interventi il più possibile accessibili e fruibili da parte di tutti. Nel nostro caso l'utenza è rappresentata da tutti i soggetti, "obbligati" e "non", coinvolti neldiritto e dovere di dare o ricevere informazione e formazione dalla direttiva quadro e dalle sette direttive particolari recepite nel D.Lgs. 626/94. 1.c - Recepibilità e pertinenza dei messaggi Altro elemento da non trascurare è la qualita' dei messaggi. Essi devono essere lineari, chiari, schematici, congrui e pertinenti. E' utile, a questo proposito, citare quanto viene enunciato nell'opuscolo che la DG V dell'U.E. (Direzione Generale "Salute e Sicurezza") ha dedicato proprio alla formazione degli adulti nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. In esso si afferma che una informazione troppo elaborata, inzeppata di contenuti superflui o male trasmessa rappresenta per l' utente non più in età scolare un messaggio nullo o addirittura negativo. 2. Problematiche della formazione degli adulti Nel caso degli adulti, che non solo hanno completato gli obblighi scolastici, ma sono già impegnati, a vari livelli, nell'attività lavorativa, come lo sono i soggetti coinvolti nel processo formativo imposto dal D.L. 626/94, il formatore deve essere in grado di trasmettere in modo chiaro e sintetico un messaggio, lasciando notevole "spazio" al bagaglio culturale e, soprattutto, di esperienze e conoscenze maturato dal destinatario degli interventi. Infatti l'utente adulto non intende svolgere un ruolo passivo, ma deve essere coinvolto il più possibile, in forma attiva, nell'iter formativo, del quale deve sempre conoscere e poter condividere gli obiettivi, fin dall'inizio del processo comunicativo. Tutto questo deriva dal fatto che la formazione degli adulti (andragogia) è estremamente più complessa di quella dei giovani in età scolare, per i meccanismi spontanei di resistenza, difesa, diffidenza e spesso di rifiuto che si instaurano di fronte al dover tornare ad "imparare". Infatti, i nuovi apprendimenti comportano necessariamente la revisione e la modifica di cognizioni esistenti, abilità e stili di vita ormai "sedimentati" 3. Valutazione dell'apprendimento E' di prassi, infine, che venga sempre verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati a monte attraverso la valutazione dell'apprendimento tramite verifiche in itinere (durante il percorso), sommative (finali) o addirittura continue (ad. es. nella "formazione permanente" o nel "mastery learning") La valutazione, infatti, risulta necessaria non solo come controllo del processo di apprendimento, ma anche come partecipazione consapevole e forte stimolo motivazionale da parte dei soggetti "in formazione"; oltre che come feedback per i formatori circa la validità ed i livelli di efficienza ed efficacia della proposta formativa conclusa o in via di svolgimento, in vista di eventuali correzioni e "ritarature" del percorso didattico. Anche nel processo di informazione, ad esempio nelle campagne informative di stampa, è indispensabile una verifica dei risultati ottenuti Le "informazioni di ritorno" consentono ai formatori di apportare, nella programmazione informativa e/o didattica, le modifiche e/o le integrazioni che risultino utili per il conseguimento dei risultati previsti o per rispondere, in forma più adeguata, alle nuove esigenze che la verifica stessa ha fatto emergere. E' importante che la valutazione venga svolta da un soggetto "super partes", in grado di valutare i risultati e la metodologia dell'intervento formativo e , soprattutto, la sua ricaduta nella realta' concreta, in termini di efficacia ed efficienza. Esiste un'altra forma di valutazione fondamentale per misurare la riuscita di un percorso formativo, la valutazione cioe' dell'impatto reale che le nuove conoscenze hanno comportato nello svolgimento di nuovi compiti lavorativi e modalita' operative anche a distanza di tempo. Tale verifica ci permette di capire fino a che punto la formazione ha inciso sulla scala valoriale dei singoli, aggiungendo un'efficacia comportamentale e non solo cognitiva. 3.a - Verifiche e articolazione didattica Nella formazione si usa procedere ad una verifica in itinere per ogni unita' didattica o elemento formativo più semplice dedicato ad una tematica omogenea ed a quella sommativa alla fine di ciascun modulo, cioè l'insieme di più unità didattiche che riguardano argomenti specifici e collegati tra di loro che hanno finalità didattiche simili. Più moduli si possono raggruppare in un ciclo formativo. 4. Informazione e nuove tecnologie Assistiamo oggi, rispetto al passato, ad una notevole evoluzione della scienza della comunicazione grazie all'introduzione di nuove tecnologie, soprattutto informatiche e telematiche, che hanno prodotto notevoli trasformazioni nei metodi ed ottimizzazione delle risorse. Infatti, mentre in precedenza si assisteva alla somministrazione dei contenuti attraverso materiale a stampa (libri, giornali, riviste, opuscoli, depliants, pamphlets, volantini, manifesti, ecc.), oggi si è arrivati alla creazione di specifiche banche dati che permettono una comunicazione più approfondita ed immediata dei contenuti disciplinari, in particolare nel settore prevenzionale (cfr. le basi di dati INOR ed INET dell'INRS, Francia, CCOH del Canada, CIS-DOC dell'ILO/BIT di Ginevra, nonchè quelle create dall'ISPESL e dalle Regioni Italiane all'interno del sistema informativo prevenzionale, S.I.PRE., che dovrà diventare un vero e proprio network per la prevenzione dei rischi e danni da lavoro). Soprattutto nell'ambito del settore dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro è indispensabile procedere ad una informazione mirata, in rapporto alle esigenze delle singole realtà lavorative ed adeguata , come sancisce il D.Lgs. 626/94 (art. 21.1) su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolte, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli art. 12 e 15 (Disposizioni generali, pronto soccorso). Questo tipo di i nformazione si dovrà basare, per raggiungere gli obiettivi prefissati, sulla programmazione di vere e proprie campagne di informazione seriamente impostate, che dovranno prevedere, oltre alla semplice distribuzione di materiale informativo (opuscoli, depliants, ecc.) anche il sussidio di strumenti audiovisivi, quali videotapes, cassette, video, ecc.. Si dovrà inoltre articolare in colloqui individuali, riunioni di gruppi omogenei, momenti di incontro, discussione, approfondimento e verifica del processo informativo in corso o già avvenuto. Tali riunioni si dovranno svolgere all'interno dell'unità produttiva o, meglio ancora, di più unità produttive territoriali di comparto, che abbiano la stessa tipologia di pericoli e di rischi. Infatti è solo un'illusione l'idea di fare vera informazione in un settore così specifico con la semplice affissione di un cartello o la distribuzione di avvisi in forma scritta ai lavoratori. Altri strumenti efficaci di informazione sono offerti dai mass media (spot, documentari, ecc.), dai media didattici (pacchetti di informazione molto puntuale, ad es. sull'uso di determinate attrezzature, macchinari, ecc) ed infine dalle banche dati antinfortunistiche e prevenzionali di cui ho già parlato. 4.a - Nuovo approccio comunitario all'informazione All'interno della DG V della U.E. è stato creato un apposito gruppo di lavoro (INFO - CD-ROM - SW I) sulle particolarità del tema della diffusione delle informazioni sulla salute e sicurezza del lavoro, al quale partecipano esperti di tutti i Paesi membri, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e mettere in comune esperienze e conoscenze. Il gruppo citato, del quale anch'io faccio parte, ha approntato un complesso documento intitolato: "Verso un metodo europeo integrato nella raccolta, diffusione, ricerca, formazione, commercializzazione e pubblicità delle informazioni in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro". Tale elaborato dovrà diventare la base per una Raccomandazione comunitaria e verrà inoltrato all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro con sede a Bilbao, che è diventata operativa nel 1997. In esso vengono gettate le basi per un approccio globale all'informazione che, per essere veramente efficace, deve poter contare sull'utilizzo "incrociato" di tutti i mezzi a disposizione. Nel 1996 lo stesso gruppo di esperti ha organizzato, in collaborazione sempre con la DG V, un convegno internazionale per sensibilizzare il mondo del lavoro e l'opinione pubblica in generale, sulla necessità di avere un approccio corretto, onnicomprensivo e tecnologicamente avanzato, alla informazione e formazione nel settore della sicurezza sul lavoro. Ha avuto luogo a Bruxelles, infatti, dal 13 al 15 novembre 1996 la terza conferenza internazionale sulle tecnologie informative sulla informazione, addestramento e formazione sul tema della sicurezza e salute sul posto di lavoro, al quale hanno partecipato i Paesi Membri della Unione Europea. 5. Formazione e nuove tecnologie Anche nel settore della formazione, soprattutto quella che investe il lavoro e la produzione, assistiamo oggi alla diffusione delle nuove tecnologie (programmi informatici in auto-istruzione), che permettono l'apprendimento di determinate modalità di lavoro, capacità professionali e/o discipline. Basta pensare, per farci un' idea delle enormi possibilità offerte dalla telematica, al "computer based training" (C.B.T.), ed agli ipertesti multimediali. Entrambe queste tecniche, secondo esperienze maturate soprattutto in Inghilterra, Germania, Francia e Danimarca, permettono di ottenere soddisfacenti risultati in un campo estremamente applicativo quale è quello della formazione alla sicurezza. Il sussidio delle scienze informatiche e telematiche rende estremamente più facile, infatti, la realizzazione di pacchetti formativi prevenzionali all'interno delle aziende, specialmente nei settori dell'artigianato e delle piccole e medie imprese. Qui il datore di lavoro ed i lavoratori non possono assentarsi dall'attività per lunghi periodi di tempo, al fine di sottoporsi a corsi di formazione all'esterno delle loro strutture. 5.a - Moderne metodologie didattiche In questo caso come in tanti altri, le moderne metodologie didattiche, già applicate nella maggior parte dei Paesi europei, offrono la possibilità di procedere, attraverso un "insegnamento aperto di tipo flessibile" (tecnica cosiddetta dell'open flexible learning), ad una formazione finalizzata e mirata sulle reali esigenze degli utenti. Si riesce così a costruire percorsi formativi collegati con le necessità della produzione ed adeguati alla ristrettezza dei tempi: formazione svolta spesso direttamente in azienda, secondo le esigenze produttive della stessa; formazione a distanza (distance learning) di tipo tradizionale (invio di materiali didattici, audio-visivi, ecc. tramite il servizio postale), e televisiva (anche satellitare, vedasi i pacchetti multimediali realizzati dalla Open University in Gran Bretagna, distribuiti via satellite nelle più remote parti del mondo). Ancora migliori risultati possono offrire i sistemi basati su network, cioè utilizzo di banche dati di formazione, collegandosi tramite un computer ad una rete telematica, per seguire programmi in auto-istruzione. Per quanto riguarda le tematiche inerenti il settore della salute, igiene e sicurezza sul lavoro sono in genere preferibili i percorsi formativi monotematici, dedicati cioè a singoli argomenti di specializzazione, quale ad esempio rumore, polveri, vibrazioni, rischi chimici, agenti cancerogeni e biologici, pericolo di incendio, rischio elettrico, ecc.. 6. Fasi del percorso formativo Secondo quanto sopra esposto, le fasi sequenziali da seguire nella progettazione di un corretto iter formativo, incentrato sulle tematiche della salute, igiene e sicurezza sul lavoro, si possono sintetizzare secondo i punti indicati nella tabella n° 1, che viene di seguito allegata. FASI INTERVENTO FORMATIVO CORRETTO 1/a) ANALISI TERRITORIALE AZIENDALE 1/b) ANALISI PROBLEMI DA AFFRONTARE 1/c) ANALISI FUNZIONI CONNESSE AL RUOLO (nuove figure professionali) 2) VALUTAZIONE CARATTERISTICHE UTENTI
3) RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI (da soddisfare) 4) FINALIZZAZIONE ED OBIETTIVI SPECIFICI INTERVENTO FORMATIVO 5) SCELTA METODOLOGIA DIDATTICA 6) INDIVIDUAZIONE CONTENUTI E LORO ARTICOLAZIONE
a) COSTRUZIONE STRUTTURA LOGICA ARGOMENTI E LORO SUDDIVISIONE IN:
- CICLO FORMATIVO - MODULI - UNITA' DIDATTICHE b) QUANTIFICAZIONE TEMPI INTERO INTERVENTO FORMATIVO (N° ORE / ALLIEVO) c) DEFINIZIONE COSTI
7) PROGETTAZIONE E REPERIMENTO STRUMENTI E MEZZI ADEGUATI
ALLA METODOLOGIA SCELTA
8) VALUTAZIONE APPRENDIMENTO TRAMITE VERIFICHE
a) IN ITINERE (intermedie)
b) SOMMATIVE (finali) c) CONTINUE (cfr. mastery learning e formazione permanente)
9) DISSEMINAZIONE DELL'INIZIATIVA
(adattamento del percorso formativo alle singole realtà lavorative da parte di coloro che hanno partecipato allo stesso; - applicazione del cosiddetto "effetto moltiplicatore")
10) VERIFICA E MESSA A REGIME
(modifica e/o "calibratura" del pacchetto formativo in relazione alle esperienze emerse dalla disseminazione e dalle varie tipologie di valutazione) E' indispensabile effettuare un breve excursus storico sui precedenti legislativi relativi alla sicurezza ed igiene del lavoro in relazione alla informazione e formazione dei lavoratori, a partire dai Codici civile e penale e dalla Carta Costituzionale, fino ad arrivare ai DD.P.R. 547/55 e 303/56, che impongono ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze di:
Come possiamo notare ci troviamo ancora in un sistema di erogazione di informazioni che considera i lavoratori dei semplici ricettori passivi di messaggi, quest'ultimi quindi non sono di certo adeguati o mirati al singolo prestatore d'opera. Il grande salto di qualità si ha sul finire degli anni ‘60, attraverso la richiesta di partecipazione attiva nel settore della salute e sicurezza sul lavoro partita dal sindacato, che viene accolta nella legislazione del nostro Paese, prima attraverso l'art. 9 della Legge 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), poi attraversola Legge 833/78 di Riforma sanitaria, che enuncia tra i suoi principali obiettivi:
La norma sottolinea inoltre che la prevenzione nei luoghi di lavoro deve essere fatta "...attraverso la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze". Ma i lavoratori, per poter essere messi in grado di partecipare in maniera concreta ed incisiva al complesso processo prevenzionale, devono possedere molteplici informazioni e conoscenze, senza le quali non possono apportare un reale contributo. Da qui scaturisce la consapevolezza del diritto alla informazione voluto dalla Legge 833/78, che assegna ai servizi pubblici di prevenzione il compito di informare i lavoratori e l'intera comunità sui rischi, per l'ambiente e la salute, legati alla produzione ed al lavoro. Ma, come è noto, non è stato sufficiente mettere sulla carta tali nobili enunciati per poterli trasformare in realtà. Non è stato possibile sul terreno concreto riuscire a soddisfare tutti i bisogni informativi emergenti dal mondo del lavoro. Tale opera di educazione e sensibilizzazione è stata ancora più difficile nel settore dell'artigianato, dell'agricoltura e della piccola e media industria. Spesso la richiesta di informazione non è stata neanche appieno esplicitata, in quanto non è sufficiente affermare che il datore di lavoro ed i servizi pubblici di prevenzione devono fornire informazioni ai lavoratori, per metterli davvero in grado di partecipare attivamente alla gestione della sicurezza E' spesso indispensabile, infatti, procedere ad una adeguata formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, per permettere loro di esercitare il diritto non solo ad essere informati, ma soprattutto a gestire le informazioni ed a attribuire ad esse il "valore aggiunto" che deriva dal bagaglio di esperienze e di conoscenze dirette che gli stessi hanno maturato nel corso degli anni. Nel campo della sensibilizzazione del mondo del lavoro e della opinione pubblica sull'importanza dell'informazione alla sicurezza, va ricordato il ruolo dell'ISPESL che nasce con il DPR 619 del 30/7/80 come organo tecnico-scientifico del Ministero della sanità all'interno del S.S.N. ed ha tra i propri compiti istituzionali quello di "provvedere alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti" (art.3 comma 5). Tali funzioni istituzionali sono state potenziate dal D.Lgs. 268 del 30/6/93, relativo al riordinamento dell'ISPESL. L'art.2 del decreto assegna infatti all'Istituto i compiti di "centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio Sanitario Nazionale e, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro". Sul fronte della responsabilizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori e sull'assegnazione di un ruolo strategico all'informazione ed alla formazione hanno inciso profondamente le direttive europee recepite nella nostra legislazione, a partire dal tabella n° 2 allegata).
INFORMAZIONE E
FORMAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO
FONTI GIURIDICHE art. 35 - Costituzione (1947) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. "Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori....." art. 437 - Codice Penale (1930) Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali o li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la pena è della reclusione da 3 a 10 anni"
art. 2087 Codice Civile (1942) Tutela condizioni di lavoro "L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
art. 4 - D.P.R. n. 547 (27/4/1955)
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti "I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovrintendono, devono nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi". art. 4 - D.P.R. n. 303 (19/3/1956) Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti "I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono, devono nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti". art. 9 -L. n. 300 20/5/1970
Statuto dei lavoratori "I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica (c.c. 2087, c.p. 437)".
Circolare n. 46/79 punto 2.1 Lavorazioni con ammine aromatiche Tra i principi tecnici generali di prevenzione viene consigliata: "l'individuazione, la più ampia possibile dell'informazione e delle istruzioni comportamentali e procedurali per un corretto esercizio della attività lavorativa ed un adeguato uso dei mezzi prevenzionali, assicurando una attiva partecipazione dei lavoratori alla problematica prevenzionale".
art. 7 - D.P.R. n° 962 10/9/1982 Attuazione della direttiva CEE n. 78/610 sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero Il datore di lavoro deve informare, del pericolo che il cloruro di vinile monomero presenta per la salute e delle precauzioni da prendere per la manipolazione dello stesso, i lavoratori all'atto della loro assunzione ed in ogni caso prima che essi siano adibiti alle lavorazioni e successivamente con periodicità almeno annuale" D.P.R. 175 17/5/1988 Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali art. 3.2 Obblighi dei fabbricanti "Il fabbricante è tenuto a dimostrare di aver provveduto all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro". art. 5 Contenuto della notifica "Il fabbricante ha l'obbligo di notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità di un rapporto di sicurezza che contiene informazioni relative a sostanze pericolose, agli impianti, ad eventuali situazioni di incidente rilevante e indicazioni su misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, cose, ambiente". art. 6.1 e 6.2.c) Dichiarazione "Il fabbricante deve predisporre una dichiarazione, per la regione o provincia autonoma, che precisa che si è provveduto, indicando le modalità, all'informazione, addestramento e attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ". art. 11.3 Informazione della popolazione "L'informazione deve contenere almeno le seguenti notizie:
a) tipo
di processo produttivo;
b)
sostanze presenti e loro quantità;
c) rischi
possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
d)
conclusioni sul rapporto di sicurezza e misure integrative;
e) misure
di sicurezza e norme di comportamento da seguire in caso di incidente." art. 17.2 Funzioni del prefetto "Il prefetto assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente".
D.L. 277 15/8/1991 Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro art. 4 punto 1 lett. o Misure di tutela "Informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su: 1) rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione; 2) metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi d'urgenza in caso di loro superamento, per ovviarvi." art. 5 punto 1 lettera b e punto 2 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti "informano i lavoratori nonchè i loro rappresentanti dei rischi specifici....., anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative...; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti". "informano i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese incaricate di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici ....L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo." Capo II art. 12 Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione al piombo metallico Informazione ai lavoratori "Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute....
b) le norme igieniche da adottare... c) le precauzioni da adottare per ridurre al minimo l'esposizione al piombo. L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qual volta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni... Tale informazione dovrà essere annuale e data per iscritto qualora dalla valutazione dei rischi risultino: a) esposizione superiore a 40 microgrammi di piombo/per metro cubo di aria......; b) livelli di piombemia uguali o superiori a 35 microgrammi di piombo/per 100 millilitri di sangue, effettivamente correlabili all'esposizione." Capo III art. 26 Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro Informazione dei lavoratori "Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute......;
b) le specifiche norme igieniche da osservare.....; c) le modalità di pulitura ed uso degli indumenti protettivi.....; d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione. L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qual volta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni.... Nelle attività che comportano particolari condizioni di esposizione l'informazione è ripetuta con periodicità annuale...." Capo IV art. 42 Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Informazione e formazione "1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti ricevano informazioni su:
a) i rischi derivanti all'udito....:
2. Se le suddette attività comportano un valore d'esposizione
quotidiana.... superiore a 85 dBA, il datore
di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano altresì una adeguata formazione su:b) le misure adottate....; c) le misure di protezione....; d) la funzione dei mezzi individuali di protezione...; e) il significato del controllo sanitario....; f) i risultati e il significato della valutazione del rischio.
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione...;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature..."
NATURALMENTE
A TUTTE QUESTE INDICAZIONI PROVENIENTI DALLE FONTI GIURIDICHE ELENCATE VANNO AGGIUNTE LE PRESCRIZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SU SPECIFICI ARGOMENTI, CONTENUTE NEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA PER I SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI 9. Ruolo strategico dell'informazione e della formazione nel D.Lgs.626/94 Il decreto legislativo assegna un ruolo di primo piano ai processi informativo e formativo, che assurgono da semplici sussidi dell'attività prevenzionale, com'era in genere nella legislazione precedente, ad elementi essenziali e basilari dell'impegno contro gli infortuni e le malattie professionali, tanto è vero che vengono collocati tra le misure generali di tutela (art. 3, lett. s). Grandissima rilevanza, inoltre, ha nel D.Lgs.626/94 la fitta rete di scambio di notizie, informazioni, contenuti concettuali tra i vari soggetti "attori" del processo prevenzionale (datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e singoli lavoratori, medico competente, addetti al servizio di emergenza, evacuazione e pronto soccorso, organi di vigilanza, organismi pubblici deputati all'informazione, assistenza, consulenza, ecc.). Quindi solo un modo corretto, tempestivo ed esauriente di trasmettere e ricevere informazioni, cioè comunicare tra le parti, opportunamente formate, potrà rendere applicativo quanto la norma prescrive. Infatti non bisogna pensare che possa essere esaustivo procedere alla nomina o alla elezione di tutte le figure coinvolte nel D.Lgs. 626/94 per vedere applicato in pratica il nuovo approccio prevenzionale, ma sarà indispensabile prevedere modalità e procedure applicative per far interagire i vari "attori" tra di loro. Altro concetto fondamentale da non dimenticare è che non ci si dovrà mai rapportare all'informazione e alla formazione come meri adempimenti burocratici, cioè attività solo formali, delle quali ci interesserà, più ancora delle modalità corrette di realizzazione e della verifica dei risultati, avere qualcosa di scritto che ne attesti comunque lo svolgimento. In questo modo rischieremo di infrangere ilnuovo spirito di costruzione e collaborazione tra le parti che domina tutto il decreto e partiremo, come si suol dire, con il piede sbagliato, compromettendo dalle fondamenta tutto il castello che faticosamente avremo costruito. Infatti non avrà basi stabili, anzi si ergerà sul nulla, il nuovo sistema prevenzionale messo in piedi dal D.Lgs. 626/94. Nel progettare e programmare le iniziative di informazione e formazione, pertanto, non dovremo preoccuparci solo dei costi, ma soprattutto della qualità e dei benefici derivanti. Un altro aspetto da non sottovalutare è che l'intero processo di informazione e formazione previsto dal decreto presuppone una partecipazione attiva e consapevole di tutti i lavoratori e non un sottoporsi allo stesso in maniera passiva e forzata. L'art. 4 (comma 5 lettera f) afferma che il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto devono richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione, collettivi ed individuali. In particolare il fatto che il legislatore ha usato il termine "richiedere" e non "esigere" implica un impegno personale responsabile e non una semplice obbedienza passiva. 10. Informazione e Comunicazione nel D.Lgs. 626/94 Dopo l'art. 3, dedicato alle misure generali di tutela, di cui ho già parlato, il decreto riprende il tema della informazione, in numerose parti che si possono così sintetizzare. art. 4, comma 5 (lett. g, h, i, m) Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto g) ....informano il medico competente sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; h) .....danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) .....informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; m) .....permettono ai lavoratori di verificare, mediante il R.L.S., l'applicazione delle misure... art. 5 comma 2 (lett. d) D'altro canto anche: i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altri eventuali condizioni di pericolo...... quindi il D.Lgs. 626/94 costruisce una vera e propria rete di informazioni che viaggiano dal datore di lavoro, dirigenti e preposti verso i lavoratori e loro rappresentanti e viceversa. Tale fitto scambio di informazioni è obbligatorio anche tra datore di lavoro committente ed appaltatori, come sancisce lo art. 7 comma 1 (lett. b) e comma 2 (lett. b) 1.b) Il datore di lavoro fornisce alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici.... e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 2.b) I datori di lavoro coordinano gli interventi....., informandosi reciprocamente anche a fini di eliminare i rischi ...dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.... All’interno dello art. 9 comma 1 (lett. f) e comma 2 ritorna il tema del circuito della informazione tra le parti. Infatti il S.P.P. propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, derivanti dalla valutazione dei rischi e fornisce, nello stesso tempo, informazioni ai lavoratori. A sua volta il datore di lavoro le fornisce al S.P.P.. Ed ancora all’interno dello art. 10 comma 2 il datore di lavoro, che svolge in proprio i compiti di prevenzione, deve fornire tutta una serie articolata di informazioni all’Organo di Vigilanza. art. 11 comma 2 (lett. c) dispone che il datore di lavoro sottoponga all’esame della riunione periodica di prevenzione i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Dobbiamo ancora ricordare sinteticamente gli altri artt. 12 e 17 Capo III - Prevenzione Incendi art. 12 comma 1 (lett. c) il datore di lavoro informa i lavoratori..... circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; Capo IV - Sorveglianza sanitaria art. 17 comma 1 (lett. e, m) Il medico competente e) fornisce informazioni ai lavoratori... e ai loro rappresentanti sul significato degli accertamenti sanitari..... e sulla necessità di sottoporvisi anche dopo la cessazione della esposizione, nel caso di agenti con effetti a lungo termine....; m) collabora alla attività di formazione ed informazione di cui al Capo VI. Capo IV - Consultazione e partecipazione dei lavoratori art. 19 comma 1 (lett. e,f) Il rappresentante per la sicurezza e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Capo V - Organismi paritetici art. 20 comma 1 1. hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.... - sono inoltre prima istanza per le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.... Ai fini della definizione dei contenuti su cui dovrà vertere l’informazione dei lavoratori è particolarmente significativo il Capo VI - Informazione e Formazione dei lavoratori art. 21 Informazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione alle attività svolte, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15 (Disposizioni generali, pronto soccorso). 10.a - Caratteri, contenuti e finalità dell'informazione Dall'esame dell'art. 21, dedicato "in toto" all'informazione dei lavoratori, emerge che essa si dovrà concentrare su determinati contenuti e dovrà essere adeguata e capillare, in quanto deve riguardare ciascun lavoratore. Il termine "adeguato", che ricorre in tutto il D.Lgs. 626/94 13 volte relativamente a formazione ed informazione, sta ad indicare che quest'ultima dovrà essere specifica, pertinente, sistematica e sufficiente a rimuovere le situazioni di rischio. Circa i contenuti l'informazione dovrà far conoscere dettagliatamente i rischi, sia generali che specifici, le misure adottate, nonché i comportamenti da assumere contro di essi e le procedure da mettere in atto nei casi di emergenza. Quindi scopo principale dell'informazione è far raggiungere ai lavoratori un più elevato livello di consapevolezza all'interno del nuovo sistema prevenzionale messo in atto dal D.Lgs. 626/94. Un programma di intervento informativo-formativo, destinato alle diverse tipologie di soggetti, si può considerare pertanto valido se: a) si baserà sulla combinazione integrata- (consigliata anche dalla U.E.) dei mezzi informativi piu' efficaci b) verrà progettato ed impostato, non in termini di obbligo da assolvere, ma con la convinzione di migliorare non solo la sicurezza e le condizioni di lavoro, ma la stessa qualità dei prodotti. Da tutti gli articoli dedicati all'informazione anche nelle direttive particolari si evidenzia l'importanza e la capillarità che il legislatore ha voluto assegnare al processo informativo, così frequentemente richiamato in tutta l'articolazione del decreto. Risalta anche la caratteristica di sistematicità ed accessibilità che l'intervento informativo deve avere per tutti i soggetti titolari del diritto-dovere di ricevere e dare informazioni. Un altro spunto di riflessione che emerge dall'analisi del decreto è la necessità di affiancare all'informazione la formazione e l'istruzione, allorquando è molto più elevato il rischio specifico (cfr. nella parte dedicata agli agenti cancerogeni e biologici e nelle situazioni di emergenza). 10.b - L'informazione nelle direttive particolari Entrando all'interno delle direttive particolari ci si può rendere conto che il decreto stabilisce un dovere di informazione per il datore di lavoro, ad esempio nei titoli: Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro L'art. 37 impone che i lavoratori dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione sulle condizioni di impiego delle attrezzature, anche in situazioni anormali prevedibili. Titolo IV - Uso dei D.P.I. L'art. 43, comma 4 (lett. c, e, f) dispone che il datore di lavoro fornisca istruzioni comprensibili per i lavoratori sui D.P.I., informi sui rischi dai quali i D.P.I. proteggono e dia informazioni adeguate su ogni D.P.I.. Titolo V - Movimentazione dei carichi L' art. 49, comma 1 (lett. a, b, c) sancisce che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori informazioni sul peso di un carico, centro gravità, movimentazione corretta, nonchè sui rischi che si corrono se le operazioni non vengono eseguite correttamente, tenuto conto degli elementi di riferimento contenuti nell'allegato VI del D.Lgs. 626/94. Titolo VI - Attrezzature munite di V.D.T. L'art. 56, comma 1 (lett. a, b, c) rende obbligatorie informazioni su misure applicabili al posto di lavoro, modalità di svolgimento dell'attività, protezione degli occhi e della vista. L'art. 57, comma 1 impone l'informazione preventiva dei lavoratori e del R.L.S. prima dei cambiamenti tecnologici, che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro. Titolo VII - Agenti cancerogeni L'art. 66, comma 1 (lett. a, b, c) prevede, sempre da parte del datore di lavoro, l'obbligo di fornire informazioni ed istruzioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, sui rischi per la salute connessi al loro impiego, sulle precauzioni da prendere, misure igieniche da osservare, sull'uso di indumenti protettivi e di D.P.I., nonchè sul modo di prevenire incidenti. L'art. 66, comma 3 precisa che tale informazione va fornita prima dell'attività e ripetuta con frequenza almeno quinquennale. L'art. 67, comma 1 obbliga alla informazione dei lavoratori e del R.L.S. su misure appropriate in caso di eventi non prevedibili o incidenti. L'art. 69, comma 6 impone al medico competente di fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria e sulla opportunità di continuare gli accertamenti anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. Titolo VIII - Agenti biologici L'art. 85, comma 1 (lett. a, b, c, e, f) prescrive che il datore di lavoro informi ed istruisca i lavoratori sui rischi per la salute, sulle precauzioni, sulle misure igieniche, sull'uso degli indumenti di lavoro, protettivi e dei D.P.I., nonchè sulle procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici ed il modo di prevenire gli infortuni. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la informazione vada fornita prima dell'attività e ripetuta con frequenza almeno quinquennale e al momento di cambiamenti significativi. Il comma 4 dispone che siano apposti sul luogo di lavoro. in posizione ben visibile, cartelli con le procedure da seguire in caso di infortunio. 10.c - C O N C L U S I O N I Da questo veloce excursus giuridico si evidenzia l'importanza e la capillarità che il legislatore ha voluto assegnare al processo informativo, così frequentemente richiamato in tutta l'articolazione del decreto. Risalta anche la caratteristica di sistematicità ed accessibilità che l'intervento informativo deve avere per tutti i soggetti titolari del diritto-dovere di ricevere e dare informazioni. Un altro spunto di riflessione che emerge dall'analisi del decreto è la necessità di affiancare all'informazione la formazione / istruzione, allorquando è molto più elevato il rischio specifico (cfr. nella parte dedicata agli agenti cancerogeni e biologici e nelle situazioni di emergenza). Ho già parlato nel paragrafo dedicato all'informazione del ruolo significativo svolto dagli Organismi paritetici circa l'orientamento e la promozione di iniziative formative per i lavoratori (cfr. art. 20) Evitando di ripetere concetti già espressi quando ho trattato dell'informazione nel D.Lgs. 626/94, associata spesso dal legislatore alla formazione, esaminerò gli articoli del decreto, distinguendoli secondo i destinatari della formazione. 11.a - Formazione del datore di lavoro, che svolge in proprio i compiti del S.P.P. In questo caso il datore di lavoro deve frequentare obbligatoriamente un apposito corso di formazione, in materia di sicurezza e salute del lavoro (art. 10, comma 2). Di recente il D.I. 16-1-1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3-2-1997 ed emanato dai Ministri del Lavoro e della Sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ha stabilito all'art.3 i contenuti di tale percorso formazione: a) il quadro normativo in materia dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; b) gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi; g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria; m) l'informazione e la formazione dei lavoratori. Il decreto citato ha stabilito anche che la durata minima di tali corsi di formazione per i datori di lavoro sia di sedici ore. E' difficile pensare che in un arco di tempo così ristretto si riescano ad affrontare in maniera esaustiva tutte le tematiche sopracitate. E' auspicabile pertanto che tali percorsi formativi superino la durata minima prevista dalla legge. 11. b - Formazione del R.S.L. L'art. 18, comma 7, rinvia alla contrattazione collettiva nazionale di categoria per i contenuti ed i metodi della formazione di questa figura cardine della partecipazione dei lavoratori al nuovo approccio comunitario. Tale formazione, precisa l'art. 19, comma 1 (lett. g), deve comunque essere adeguata e non inferiore a quella degli altri lavoratori. L'art. 22, comma 4 definisce tale percorso formativo particolare e ne stabilisce i contenuti: - salute e sicurezza; - normativa prevenzionale; - rischi specifici esistenti nell'ambito di rappresentanza; - adeguate nozioni sulle tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. In questo caso il termine formazione particolare si deve intendere come più approfondita di quella degli altri lavoratori, dal punto di vista giuridico, tecnico ed antinfortunistico, in modo tale che il R.L.S. svolga un ruolo estremamente attivo e propositivo. Lo stesso D.I. 16-1-1997 già citato ha precisato meglio, all'art.2, i contenuti della formazione del R.L.S., che sono i seguenti: a) principi costituzionali e civilistici; b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; e) la valutazione dei rischi; f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. E' significativa la presenza resa obbligatoria dalla legge di aspetti disciplinari connessi con le scienze della comunicazione, in quanto il R.L.S. dovrà svolgere un ruolo estremamente partecipativo e sarà uno dei cardini del funzionamento della complessa rete di scambio di informazioni previsto dal D.Lgs. 626/94. La durata dei corsi di formazione per il R.L.S. viene fissata, sempre dall'art.2 del decreto sopracitato, in trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva. 11.c - Formazione dei lavoratori Le modalità ed i tempi con cui dovrà essere svolta la formazione dei lavoratori sono contenuti all'interno dello art. 22 formazione dei lavoratori 1) Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2) La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione, b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi 3) La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5) Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso,. di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato. 6) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 7) I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese. Da notare, nel corso del suddetto articolo, l'espressione ciascun lavoratore usata dal legislatore per sottolineare che il percorso formativo deve essere il più possibile mirato. Da rimarcare anche gli aggettivi sufficiente ed adeguata che evidenziano la qualità e la specificità della formazione. Importante, al fine dell'effettivo svolgimento dell'attività formativa, come codificato nel D.Lgs. 626/94, che essa debba avvenire tassativamente durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori. Del tutto innovativo è il concetto che l'intervento formativo debba essere periodicamente ripetuto (cd. formazione ricorrente), in relazione alla evoluzione dei rischi. Ciò rende ancora di più la formazione un processo dinamico in stretta correlazione con il progresso tecnologico e scientifico, e non qualcosa di cristallizzato e perciò superabile nella sua efficacia. Il D.I. 16-1-1997 di cui ho già parlato stabilisce all'art.1 un concetto importante, già del resto esplicitato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 102/95 del 7-8-1995 che impartiva prime direttive per l'applicazione del D.Lgs. 626/94, e cioè che : "I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi". Questo significa che la formazione deve essere effettivamente svolta per rimuovere le problematiche di sicurezza che derivano dalla valutazione dei rischi e quindi non deve essere mai impostata in maniera generica, ma sempre mirata alle specifiche situazioni lavorative. Sempre il citato art. 1 stabilisce che i contenuti della formazione dei lavoratori devono riguardare almeno: a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonchè i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. Una ulteriore innovazione prevista nel D.I. 16-1-1997 è enunciata dall'art. 4 che sancisce che l'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro. Questo vuol dire che il percorso formativo effettuato dovrà essere documentato in tutti i suoi aspetti, a partire dal programma svolto, dalle metodologie didattiche adottate, dai docenti impiegati, dalle verifiche in itinere, fino ad arrivare alla valutazione finale dell'apprendimento. 11.d - La formazione nelle direttive particolari Titolo III - Attrezzature di lavoro L'art. 38, comma 1 (lett. a,b) stabilisce l'obbligo, da parte del datore di lavoro, della formazione ed addestramento adeguati sull'uso idoneo e sicuro di dette attrezzature. Titolo IV - Uso dei D.P.I. L'art. 43, comma 4 (lett. g) rende obbligatoria una formazione adeguata ed uno specifico addestramento sull'uso corretto e l'utilizzo pratico dei D.P.I. Titolo V - Movimentazione manuale dei carichi L'art. 49, comma 2 impone al datore di lavoro una formazione adeguata dei lavoratori allo scopo. Titolo VI - Uso di attrezzature munite di V.D.T. L'art. 56, comma 2 garantisce ai lavoratori una formazione adeguata, al corretto uso dei V.D.T.. Unaguida d'uso degli stessi verrà emanata con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello della Sanità. Titolo VII - Agenti cancerogeni L'art. 66, commi 2 e 3, dispone che il datore di lavoro assicuri ai lavoratori una formazione adeguata, con le stesse modalità e contenuti che abbiamo già esaminato per l'informazione. Titolo VIII - Agenti biologici L'art. 85, commi 2 e 3, impone una formazione adeguata dei lavoratori, a carico del datore di lavoro, con gli stessi requisiti di cui sopra. 11.e - Formazione continua e/o permanente L'optimum sarebbe passare ad un concetto ancora più innovativo, quale è quello della formazione continua e/o permanente, in grado di realizzare una "crescita concettuale" comune dei lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e preposti all'interno della stessa unità produttiva. A questo proposito ritengo opportuno ricordare come la Commissione ed il Consiglio della U.E., abbiano proclamato il 1996 Anno Europeo dell'Istruzione e della Formazione lungo tutto l'arco della vita, all'interno del quale sono state intraprese capillari azioni di informazione, sensibilizzazione e di promozione per quanto riguarda le possibilità di istruzione e formazione professionale continua. Il tutto nella convinzione che i sistemi di apprendimento a distanza e di autoapprendimento, le reti globali (in particolare le reti informatiche), la comunicazione interattiva tra docenti e discenti durante l'apprendimento nonchè le infrastrutture di informazione possano svolgere un ruolo importante nell'apprendimento lungo l'intero arco della vita. A questo proposito mi preme ricordare la conferenza e showcase "LILIS", Lifelong learning for the information society, che è stata organizzata dalla Commissione europea durante la Presidenza italiana della Unione europea e si è svolta a Genova dal 24 al 28 marzo 1996. L'iniziativa ha costituito un momento d'incontro internazionale unico per la discussione sull'impatto socio-economico della emergente "Società dell'Informazione" sul ruolo dell' apprendimento continuo, come strumento di crescita economica, culturale e di equilibrio sociale, all'interno di un contesto in cui gli individui e le organizzazioni devono confrontarsi con la sfida di sempre nuove trasformazioni tecnologiche e professionali, cognitive e comportamentali. Un altro avvenimento importante è la IV Conferenza europea sull'educazione degli adulti, svoltasi a Firenze dal 9 all'11 maggio 1996, organizzata dalla Commissione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione sul tema: "Verso una società dei saperi: orientamenti per una politica dell'educazione nell'età adulta". L'Italia e l'Europa, quindi, si stanno muovendo sempre più fattivamente per rispondere alla domanda di formazione dei cittadini e dei lavoratori ed insieme alla richiesta di formatori qualificati nel campo dell'educazione degli adulti e dei lavoratori in genere. 11.f - Ottimizzazione della progettazione didattica Per avere dai percorsi formativi una ricaduta reale sul miglioramento della sicurezza del lavoro e, di riflesso, sulla diminuzione degli infortuni e delle tecnopatie nonchè dei pesantissimi costi, umani e sociali ad essi connessi, si dovrà rispettare, già nella progettazione didattica la successione delle fasi del corretto itinerario formativo già esaminato. Indispensabile è la valutazione dei risultati dell'intervento didattico, attraverso le differenti tipologie di verifica. Altrettanto proficuo è l'utilizzo di una metodologia didattica essenzialmente attiva, con l'impiego delle tecniche del lavoro di gruppo, simulazioni, role-playing, creazione di casi, ecc., al fine di sviluppare al massimo le capacità di apprendimento degli utenti ed i processi interattivi di analisi e sintesi. In conclusione l'intervento formativo, se ben progettato, riuscirà a far raggiungere quella che, secondo gli esperti, è la finalità precipua del processo didattico, cioè l'acquisizione di informazioni, concetti, compiti, competenze e comportamenti , in maniera, come sottolineano gli addetti ai lavori, "stabile, critica operativa e verificata". 11.g - Contenuti minimi, qualità e certificazione dei corsi Il comma 7, sempre dell'art. 22, prevede che i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei R.L.S. e dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del S.P.P., vengono stabiliti con decreto dei Ministri del Lavoro e della Sanità, sentita la Commissione Consultiva Permanente; cosa che è avvenuta con l' emanazione appunto del D.I. 16-1-1997, di cui ho già parlato in precedenza. Le disposizioni in esso contenute servono a garantire una certa uniformità quali/quantitativa del percorso formativo; ma sarebbe ancora più opportuno procedere a standardizzare, a livello nazionale, i percorsi formativi per tutte le figure interessate, all'interno dei singoli comparti produttivi (monte-ore, contenuti disciplinari, standard curriculari, modalità di verifica, ecc.), in modo tale da dare una griglia di lettura omogenea ed uniforme alle iniziative formative in tutto il territorio italiano. Soprattutto sarebbe utile che Organismi pubblici specializzati ed al di sopra delle parti procedano alla verifica di qualità dei percorsi didattici nonchè della relativa certificazione. Concetto quest' ultimo che è stato espresso anche nelle "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94" predisposte dal Coordinamento delle Regioni e delle Provincie autonome con la collaborazione dell'ISPESL e dell'ISS, che individuano nelle Regioni e nell'ISPESL gli Organismi deputati all'accreditamento dei percorsi formativi, attraverso l'individuazione dei criteri e standard di qualità sulla base dei quali giungere alla definizione di una sorta di "marchio di qualità" regionale e/o nazionale. Auspicabile anche l'adozione di linee-guida sempre più "mirate", come sussidio alla corretta impostazione sia della informazione che della formazione. 11.h - Criteri essenziali di riferimento per attività formative ai sensi dei DD.LLggss. 626/94 e 242/96 Come abbiamo già visto l'art. 22 recita che la formazione deve "...essere sufficiente ed adeguata, con riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni", quindi tutti gli attori, implicati nel processo prevenzionistico, debbono essere coinvolti in specifici e mirati programmi formativi sui rischi e sulle competenze del loro ruolo. Il bisogno di "essere formati" ed una pressante richiesta di formazione, in special modo da parte delle piccole e medie imprese, ha portato al proliferare di numerose società di formazione, che si sono attivate, programmando svariati corsi senza forse avere strutture e capacità adeguate. Successivamente all'emanazione dei contenuti minimi dei percorsi formativi con un apposito Decreto del Ministero del Lavoro e della Sanità, si potrebbero predisporre modalità di certificazione dei pacchetti formativi e/o delle strutture, tali da qualificare l'offerta formativa. Per cercare di arginare il fenomeno sopra descritto, il Comitato Tecnico Scientifico dell'Ispesl, in collaborazione con il Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione dell'Istituto, ha elaborato dei requisiti di massima che ogni società erogatrice di corsi dovrà obbligatoriamente dimostrare di possedere e conformarvisi, al fine di realizzare percorsi formativi "efficaci ed efficienti", ai sensi del D.Lgs. 626/94, che si avvicinino quanto più possibile ai modelli seguiti dai Paesi più avanzati appartenenti alla Unione Europea e che trasformino la spesa per la formazione in un reale investimento. Tra le principali fonti di riferimento utilizzate per la predisposizione di detti criteri ricordiamo la bozza definitiva di progetto di norma UNI sui "Servizi di formazione", elaborata dalla Commissione UNI DIAM - Sottocommissione "innovazione e formazione", le norme UNI,EN,ISO 9OO1, 2 e 3, le specifiche di formazione redatte dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino nella pubblicazione:"Workplace health promotion - a specification for training", nonchè alcuni criteri regionali di valutazione dei progetti di formazione per l'ammissione ai relativi finanziamenti. I soggetti - individuali o collettivi, istituti, organizzazioni, enti pubblici o privati - che intendano effettuare attività di formazione ai sensi del D. Lgs. 626/ 94 e relative modifiche, dovranno dimostrare di possedere i requisiti di massima indicati appunto nei succitati criteri di riferimento. I contenuti enunciati nel documento sono stati sottoposti all'esame del mondo accademico specializzato, della comunità scientifica impegnata nel settore della formazione degli adulti, nonchè dei competenti Assessori Regionali di riferimento, al fine di acquisire eventuali osservazioni di merito o proposte di integrazioni. I commenti sono stati del tutto positivi. L'elaborato tecnico si suddivide in due parti: A) REQUISITI MINIMI RELATIVI AGLI ASPETTI STRUTTURALI DELLA SOCIETA' EROGATRICE Tra i campi da riempire, ad esempio, possiamo ricordare la parte relativa ai materiali e alle strumentazioni didattiche di supporto ai docenti e per l'uso dei principali sussidi audiovisivi, le esperienze didattiche precedenti, le tipologie dei corsi espletati ed i destinatari degli stessi, etc. B) REQUISITI MINIMI RELATIVI AL CORSO In questa parte vanno riportate, tanto per fare alcune esemplificazioni, una descrizione approfondita del profilo della figura da formare, la rilevazione dei bisogni formativi dei partecipanti, l'indicazione dettagliata dei principali obiettivi specifici del corso, il curriculum professionale del direttore del corso. E' inoltre indispensabile attestare la documentabilità amministrativa e didattica del corso stesso, la valutazione ( di processo o di prodotto) effettuate sui discenti, sui loro elaborati, sui formatori, nonche' sull'intera organizzazione ed infine va indicata la metodologia usata per la valutazione. 12 - ISPESL ed attività di informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro L'attività informativa, espletata dall'Istituto, al quale il nuovo regolamento (D.L. 268/93) assegna compiti di centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il S.S.N., per gli Organismi pubblici e privati e le imprese, si svolge attraverso un 12.a - Strumenti tradizionali L'informazione viene, infatti, veicolata sia attraverso le pubblicazioni scientifiche e le monografie specifiche di settore (Prevenzione Oggi e Foglio di Informazione) sia attraverso il Sistema Informativo S.I.PRE., progetto congiunto ISPESL-Regioni. Relativamente alla diffusione dei contenuti del D.Lgs. 626/94 e come apporto alla chiarificazione delle molte problematiche sollevate dal nuovo corpo giuridico, l'Istituto ha pubblicato nell'ultimo anno, sui Fogli di Informazione, le linee guida agli impianti elettrici, le linee guida sulla valutazione dei rischi prodotte dalla Spagna, Francia ed Inghilterra. Fra pochi giorni verranno pubblicate le linee guida prodotte dall'Osservatorio costituito dall'ISPESL con tutte le Associazioni datoriali delle PMI, artigianato, commercio ed agricoltura. Lo stesso monografico conterrà anche gli orientamenti della DG V sullo stesso argomento. In questo modo gli operatori del settore disporranno di metodologie generali tramite le quali si potrà affrontare il tema cruciale della nuova filosofia, cioè la "Valutazione dei Rischi". 12.b - Strumenti informativi e telematici Come ausilio per questo adempimento è fondamentale, inoltre, il sussidio e le potenzialità di un efficiente sistema informativo. In questa prospettiva saranno molto utili alcuni dei prodotti già realizzati del S.I.PRE., disponibili oggi su minidisco e on-line da gennaio. Mi riferisco alle Banche dati relative agli Infortuni, alle Malattie Professionali ed alle Soluzioni che hanno apportato una significativa riduzione del rischio lavorativo. Al fine di una visione più ampia e approfondita dei rischi, anche a lungo termine in ambiente di lavoro, ci si può riferire al Rapporto della mortalità per professioni negli anni ‘80, pubblicato dall'Istituto come n° 2 della Collana Quaderni ISPESL all'interno dei progetti S.I.PRE.-ReSò. Ugualmente utile è il Servizio Ricerche Documentalistiche su molteplici Basi dati, oggi presenti nel settore prevenzione e disponibili sia on-line che su CD-Rom, nonchè messa a diposizione, su richiesta, del full-text degli articoli presenti nella banca dati CIS-DOC, in quanto l'Istituto, tramite il Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione, è centro nazionale CIS per l'Italia. Per mezzo delle ricerche approvate nei piani di attività ‘94 e ‘95 il Sistema Informativo riuscirà a perseguire un'ulteriore serie di obiettivi. 12.c - Banca Dati INFO In particolare la creazione della B.D. INFO, per la quale si procederà innanzitutto alla ricognizione/acquisizione di tutti i soggetti e le strutture pubbliche e private che si occupano, a qualsiasi titolo, di prevenzione, con le rispettive competenze. Successivamente la banca dati sarà implementata, nel piano di attività 1995 delle ricerche nel settore dell'igiene, salute e sicurezza. Nel piano di attività 1996 sarà prevista, inoltre, la costituzione dell'archivio costituito dai pacchetti o moduli formativi inerenti il D.Lgs.626/94. 12.d - Scambio di informazioni con il territorio Per attivare un reale scambio di dati con il territorio (Regioni e Servizi di prevenzione), importanti sono le ricerche relative alla progettazione e sviluppo di un modello operativo ed informativo per i servizi di una USL e relativi collegamenti con la regione e l'ISPESL. 13 - ISPESL ed attività di formazione DIRETTA Progettazione, predisposizione ed attuazione di moduli formativi per gli operatori del S.S.N. e per gli altri "attori" previsti dal nuovo processo prevenzionale messo in atto dal D.Lgs. 626/94 e dai compiti assegnati all'Istituto dal nuovo regolamento (D.L. 268/93). INDIRETTA Predisposizione di pacchetti formativi da mettere a disposizione dei formatori, pubblici o privati, onde raggiungere il maggior numero di utenti, ottimizzando le risorse ed evitando gli sprechi. Esplicazione attività diretta di formazione In merito alla attività diretta l'Istituto sta realizzando una serie di Corsi informativo-formativi sul D.Lgs. 626/94. Inoltre il Dipartimento Documentazione, Informazione e Formazione ha contribuito alla progettazione e realizzazione, sia in termini economici che professionali, di un ciclo formativo sulla legislazione europea in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che ha visto coinvolti direttamente i datori di lavoro ed i lavoratori delle P.M.I. e dell'Artigianato, attraverso le rispettive Associazioni nazionali di categoria e le Organizzazioni sindacali di rappresentanza. I partecipanti a tale corso diventeranno, in un prossimo futuro, i componenti degli Organismi paritetici territoriali, previsti dall'art. 20 comma 1. Tale iniziativa didattica si è articolata in sei moduli ed ha riguardato tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento complessivo di 180 operatori. La metodologia utilizzata è stata di tipo rigorosamente attivo ed ha rispettato fedelmente la tipologia formativa suggerita dalla Unione europea, per corsi di formazione rivolti ad adulti e relativi all'igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il metodo usato (metodo Guilbert) ha sviluppato le dinamiche di interrelazione che si sono instaurate all'interno dei diversi gruppi di lavoro, nei quali sono stati suddivisi i discenti nella fase delle esercitazioni pratiche, agevolando i processi di analisi e sintesi individuali e collettivi. Il corso pilota, attuato dall'ISPESL in via sperimentale, ha ottenuto pienamente il risultato di far superare le diversità di impostazione, di formazione e di vedute, tipiche di parti sociali generalmente considerate antitetiche. Anzi è riuscito ad incanalare, a scopi sinergici, il differente bagaglio di esperienze e conoscenze. Il contenuto dei moduli si è incentrato sulla filosofia del D.Lgs. 626/94, sulla individuazione delle responsabilità e competenze dei vari attori del processo prevenzionale, sulla metodologia generale della valutazione dei rischi. E' stata utilizzata la tecnica della simulazione (tramite il role-playing) dello svolgimento delle incombenze che la nuova normativa assegna agli Organismi paritetici citati. Tali organi, che sono composti da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, hanno funzione di promozione di iniziative formative e di prima istanza per le controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Un'altra peculiarità di questa iniziativa formativa risiede nel fatto che, riunendo ad uno stesso "tavolo" datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori , ha abituato a far parlare ai vari soggetti un linguaggio comune, a migliorare la comunicazione tra le parti. E' riuscita, inoltre, a farli lavorare su di un medesimo obiettivo, che è il miglioramento, insieme, della qualità del lavoro e della produzione, avviando in pratica il nuovo processo di collaborazione fra le parti che, come detto in precedenza, è la grande "scommessa" della impostazione comunitaria. 13. b - Esplicazione attività indiretta di formazione Per quanto attiene l'attività indiretta di formazione i piani di attività 1994 e 1995 delineano una strategia di intervento, attraverso apposite ricerche finanziate con una quota parte dell'1% del fondo sanitario nazionale, assegnato dal Ministro della Sanità all'Istituto. Laboratorio per responsabili ed esperti di formazione E' stata proposta la creazione di un laboratorio per responsabili della formazione (interni ed esterni all'Istituto) e per esperti esterni (collaboratori di altri Istituti di Ricerca, esperti regionali di formazione, ricercatori dell'area universitaria, titolari della formazione provenienti dall'ambito datoriale, sindacale, ecc.), all'interno del quale, attraverso attività seminariali, saranno promosse e sviluppate nuove conoscenze e capacità che contribuiranno alla progettazione di programmi formativi specifici, saranno esaminati i bisogni identificati per programmare al meglio le iniziative didattiche, saranno individuati i processi e le modalità più efficaci per la certificazione della qualità dei percorsi informativo-formativi, in una dimensione di ricerca continua. A questo scopo sono state predisposte nel piano di attività 1994 e, purtroppo finanziate solo pochi mesi fa, tre gruppi di ricerca all'interno delle aree sottoindicate: A - Analisi del fabbisogno formativo - analisi riferita a profili tecnici del S.S.N., per strategie di aggiornamento in auto-istruzione e/o formazione a distanza. - analisi riferita ad operatori sanitari di alcune aree del Mezzogiorno. - analisi riferita ai requisiti per l'accesso ai ruoli direttivi del S.S.N., nel settore prevenzionale (D.Lgs. 268/93). Quest'ultimo progetto verrà sviluppato in funzione della definizione del ruolo dell'Istituto relativamente alla formazione del personale destinato ai ruoli dirigenziali del S.S.N., come disposto dal D.Lgs. 268/93. Modalità e criteri per gli interventi, a vantaggio di tale categoria di utenti, verranno definiti anche in collaborazione con altre strutture dello Stato interessate alla formazione dei dirigenti (Ministero della Sanità, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione). B - Formazione dei formatori Realizzazione di appositi pacchetti formativi per gli "attori" principali del D.Lgs. 626/94: - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. - il responsabile e/o gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione delle P.M.I.. - il titolare di imprese artigiane o delle P.M.I. che assume in proprio il servizio di prevenzione e protezione. La formazione dei formatori, priorità sollecitata dalle scelte politiche comunitarie e ampiamente recepita nella legislazione italiana, è considerata un canale privilegiato per i messaggi formativi sulle tematiche della sicurezza e della salute, segnatamente nelle situazioni in cui la realtà di un'utenza vasta e articolata non consente di realizzare interventi percentualmente significativi. (La scelta dell'area di intervento, rivolto in modo specifico al settore dell'artigianato e delle P.M.I., è anch'essa una risposta ad una "raccomandazione" comunitaria). C - Tecnologie multimediali Il terzo gruppo di ricerche comprende una serie di proposte per la progettazione e la messa a punto di strumenti didattici multimediali (ipertesti, audio/video, corsi C.B.T., "pacchetti informatici applicativi"). La scelta di questo tipo di obiettivi, che diverranno essi stessi strumenti utili per impostare percorsi formativi in linea con le esperienze europee, è legata ai sottoindicati obiettivi formativi, rivolti agli operatori del S.S.N.: 1) ampliare, puntualizzare e verificare la conoscenza degli utenti in rapporto ai contenuti della formazione. In questo gruppo di ricerche i contenuti sono le direttive U.E. in materia di salute e sicurezza. In particolare esse riguardano la filosofia ed il nuovo approccio culturale alla prevenzione, derivato dal recepimento della 391/89 (direttiva quadro), della direttiva agenti cancerogeni e della direttiva agenti biologici, all'interno del D.Lgs. 626/94; 2) definire le modalità (linee-guida) di autonoma valutazione delle misure di prevenzione dei rischi attuate dalle aziende; 3) offrire precisi percorsi, tecnologicamente supportati, per successivi programmi di auto-formazione ed auto-valutazione. Le ricerche dell'area C fanno riferimento al concetto emergente di formazione, che capovolge il tradizionale rapporto fra esperienza formativa e utente, nel senso che è la prima che, per così dire, va "verso l'altro e non viceversa: infatti vengono offerte all'utente occasioni di informazione/formazione di cui poter fruire in prima persona, in modo flessibile e continuo, commisurato alle esigenze dei singoli. 13.c - Ricerche di formazione - piano attività 1995 Per l' anno 1995 il piano di attività prevede di continuare il lavoro seminariale del Laboratorio, supportato anche da una serie di ulteriori ricerche specifiche, quali: - analisi della domanda e delle esperienze di formazione: caratterizzazione del ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle P.M.I.; - prevenzione dei rischi derivanti dai cantieri temporanei e mobili. Studio e produzione di un pacchetto applicativo per la valutazione delle misure preventive attuate, destinato agli operatori USL; - formazione e informazione del personale professionalmente esposto a potenziale danno da radiazioni ionizzanti; - formulazione di una scheda informativo-formativa sulla movimentazione manuale dei carichi; - studio per la definizione di strumenti informativo-formativi per lavoratori apprendisti nel campo di applicazione del D.Lgs. 277/91; - progetto-pilota complessivo di formazione per l'accesso ai ruoli direttivi del S.S.N.; - Audit e certificazione standard formativi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (per R.L.S. e datori di lavoro); - comunicazione del rischio tra le parti sociali nelle aziende alla luce della normativa U.E.; - linee-guida per una corretta informazione-formazione dei lavoratori per alcuni rischi specifici prioritari, ai sensi del D.Lgs. 626/94.
Articolo pubblicato sul monografico di Fogli
d'Informazione ISPESL – Anno IX n. 1/96. Finito di stampare nel maggio 1997
presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma.
Dott.ssa Giuliana Roseo Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro I.S.P.E.S.L. Dipartimento Processi Organizzativi Unità Formazione Via Alessandria n.220/e - 00198 Roma |
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ISPESL - Area Formazione
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