
|
INTRODUZIONE I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano dotati di:
EFFETTI SULLA SALUTE La necessità di effettuare molteplici regolazioni della vista a causa di sfavorevoli condizioni di illuminazione, in rapporto con le operazioni da compiere, può affaticare sensibilmente l’apparato visivo; detto fenomeno che si manifesta agli inizi con irritazione degli occhi, finisce per determinare veri e propri disturbi. Inoltre, la postura, eventualmente assunta per compensare insufficienti o inidonee condizioni di illuminazione del posto di lavoro, può provocare disturbi a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE Al fine di prevenire i danni alla salute imputabili all’illuminazione, occorre adottare i correttivi che le norme di legge o di buona tecnica prescrivono in relazione alle possibili causali di rischio (tendaggi, corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, adeguamento della intensità,...). Quanto, infine, alla intensità ed alle caratteristiche della illuminazione, è opportuno che esse vengano adeguate in relazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività espletata. Contro l’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso, possono essere adottate schermature, tendaggi, veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali. Effetti positivi possono riscontrarsi, inoltre, prevedendo, ove possibile, il corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, di cui dovrà curarsi la costante manutenzione e pulizia, soprattutto per le superfici vetrate o illuminanti. NORMATIVA D.Lgs n.626 del 19.9.1994 art.33 (che ha sostituito l’art.10 del DPR 303 del 19.3.1956): Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. art.33 - [comma 8] Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro. DPR n.547 del 27/4/1955, artt. 28, 29, 30, 31, 32, 175, 225, 304, 307, 308, 332, 341. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro art 28 - Illuminazione generale art 29 - Illuminazione particolare art 30 - Deroghe per esigenze tecniche art 31 - Illuminazione sussidiaria art 175 - Dispositivi di segnalazione art 225 Illuminazione dei segnali artt da 304 a 308 - Impianti di illuminazione elettrica art 332 - Illuminazione di luoghi pericolosi art 341 - Illuminazione sussidiaria nelle cabine elettriche DPR n.303 del 19.3.1956, art.8 Norme generali per l’igiene del lavoro art. 8 - Locali sotterranei |