
|
INTRODUZIONE I problemi posti dalla utilizzazione "professionale" delle attrezzature dotate di schermo video (e cioè, secondo la definizione dell'art. 51 del D. Lgs. n. 626/94 come modificato dalla Legge Comunitaria 29.12.200, n. 422, "in modo sistematico ed abituale per almeno venti ore settimanali"), sono collegati alle caratteristiche ed al posizionamento di dette apparecchiature; alla presentazione dei programmi di software; al contenuto dei compiti con esse espletati, ed, infine, all'ambiente prossimo al posto di lavoro. Infatti, il lavoro con le apparecchiatura in questione non è caratterizzato da un impegno solo visivo, ma si integra in un sistema suscettibile ad incidere sull'organizzazione, sul contenuto delle mansioni e sulla sistemazione del posto di lavoro. Dal punto di vista prevenzionale, il loro impiego pone dei problemi particolari in relazione: agli eventuali riflessi fastidiosi; alla differenza di illuminazione fra schermo ed ambiente circostante; al posizionamento delle apparecchiatura; alla progettazione degli ambienti; ecc., in relazione ai quali sono adottati specifici accorgimenti consistenti:
EFFETTI SULLA SALUTE Le conoscenze scientifiche più accreditate non consentono di stabilire rapporti diretti tra il carico dovuto al lavoro al v.d.t. e le più diffuse patologie dell'apparato visivo. Sono stati registrati, peraltro, a fronte di un errato posizionamento e di una prolungata utilizzazione degli apparecchi, modici disturbi, sia a carico di tale apparato che di quello muscolo-scheletrico, normalmente risolvibili tanto con il riposo giornaliero quanto con un più corretto posizionamento degli apparecchi medesimi. Norme prevenzionali Per il lavoro quotidiano al v.d.t., svolto dai soggetti ad esso "professionalmente" addetti, la sistemazione del posto di lavoro deve essere curata per evitare l'affaticamento visivo o posturale. Anche l'ambiente di lavoro deve essere idoneo ad una corretta utilizzazione dei v.d.t., in particolare per quanto concerne l'illuminazione ed il microclima. All'addetto, come sopra definito, compete un adeguato esame degli occhi e della vista:
I lavoratori classificati come idonei "con prescrizioni", e quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, sono sottoposti a visita medica di controllo con periodicità almeno biennale; la periodicità è almeno quinquennale per tutti gli altri. In caso di necessità, deve essere anche assicurata, con onere a carico del datore di lavoro, la fornitura dei necessari dispositivi ottici di correzione, purché prescritti specificamente per la lettura dei dati sullo schermo video. I lavoratori, infine, che utilizzano le apparecchiature munite di v.d.t. con modalità di impiego diverse, rispetto a quelle sopra illustrate, hanno comunque diritto ché nella progettazione dei loro posti di lavoro e nella scelta dei nuovi apparati, vengano rispettati i principi ergonomici. NORMATIVA
|
||||||||||||||||||||