Parità di trattamento
SENTENZA 14/12/2000, CAUSA C-457/98, COMMISSIONE/GRECIA
Commissione delle Comunità europee ... ricorrente, contro Repubblica
ellenica ... convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che non avendo
adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro
i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 20
dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa
all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli
uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L
046, pag. 20), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi
che ad essa incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento
tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale,
la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa
incombono in forza di tale direttiva.
... (omissis)
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/97/CE - Attuazione del principio
della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi
professionali di previdenza sociale - Mancata trasposizione
§
SENTENZA 07/12/2000, CAUSA C-79/99, SCHNORBUS
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania), nella causa dinanzi ad
esso pendente traJulia Schnorbus e Land Hessen,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9
febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e
le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE (Sesta Sezione) pronunciandosi sulle questioni sottopostele
dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 18 gennaio 1999,
dichiara:
1) Disposizioni nazionali le quali disciplinano le date di ammissione
ad un tirocinio per le professioni legali, costituendo un necessario presupposto
per accedere ad un posto nel pubblico impiego, rientrano nella sfera di
applicazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento
fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2) Disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale non
costituiscono una discriminazione direttamente fondata sul sesso.
3) Disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale costituiscono
una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
4)La direttiva 76/207 non osta a disposizioni nazionali come quelle di
cui alla causa principale, nei limiti in cui le stesse siano giustificate
da ragioni oggettive ed ispirate soltanto dalla volontà di contribuire
a compensare il ritardo che risulta dall'assolvimento del servizio militare
o civile obbligatorio.
Parità di trattamento tra uomini e donne - Disciplina del tirocinio
per le professioni legali nel Land dell'Assia - Priorità ai candidati
che hanno prestato un servizio militare o civile
§
SENTENZA 23/05/2000, CAUSA C-104/98, BUCHNER E A.
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberster
Gerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Johann
Buchner e altri e Sozialversicherungsanstalt der Bauern,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del
Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione
del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne
in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof
con ordinanza 31 marzo 1998, dichiara:
La deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio
19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio
di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di
sicurezza sociale, va intesa nel senso che non si applica a una prestazione
come la pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro
per la quale la normativa nazionale, dopo la scadenza del termine di trasposizione
della direttiva, ha previsto un limite d'età diverso a seconda
del sesso.
Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e
le donne in materia di previdenza sociale - Pensione di vecchiaia anticipata
per incapacità lavorativa - Fissazione di una età per la
concessione della pensione differente a seconda del sesso
§
SENTENZA 23/05/2000, CAUSA C-196/98, HEPPLE E A.
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal
Social Security Commissioner (Regno Unito), nelle cause dinanzi ad esso
pendenti tra Regina Virginia Hepple e Adjudication Officer, e tra Adjudication
Officer e Anna Stec, e tra Patrick Vincent Lunn e Adjudication Officer,
e tra Adjudication Officer e Oliver Kimber, e tra Adjudication Officer
e Sybil Spencer,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del
Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione
del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne
in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Social Security Commissioner
con pronuncia 8 maggio 1998, dichiara:
La deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio
19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio
di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di
sicurezza sociale, va intesa nel senso che si applica ad una prestazione,
come il «reduced earnings allowance» di cui trattasi nelle
cause principali, che è stata introdotta nella normativa nazionale
dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva e prevede
un limite d'età diverso a seconda del sesso.
Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e
le donne in materia di previdenza sociale - Prestazioni nell'ambito di
un regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali
- Introduzione di un nesso con l'età pensionabile
§
SENTENZA 28/03/2000, CAUSA C-158/97, BADECK E A.
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo
Staatsgerichtshof del Land dell'Assia (Repubblica federale di
Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Georg Badeck e altri,
interveniente: Hessische Ministerpräsident, e Landesanwalt beim Staatsgerichtshof
del Land dell'Assia,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva
del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Staatsgerichtshof del
Land dell'Assia, con ordinanza 16 aprile 1997, dichiara:
L'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento
fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro,
non osta ad una normativa nazionale:
- che nei settori del pubblico impiego in cui le donne sono sottorappresentate
accordi, a parità di qualifiche tra candidati di sesso diverso,
una preferenza ai candidati di sesso femminile, quando ciò sia
necessario per garantire il rispetto degli obiettivi del piano di promozione
delle donne e non vi siano ostacoli di maggiore rilevanza giuridica, purché
detta normativa garantisca che le candidature siano oggetto di una valutazione
obiettiva che tenga conto della situazione personale particolare di tutti
i candidati;
- in base alla quale gli obiettivi vincolanti del piano di promozione
delle donne per posti temporanei del servizio scientifico e per assistenti
scientifici devono prevedere una quota minima di personale femminile pari
almeno alla percentuale che le donne rappresentano tra i laureati, i titolari
di dottorato e gli studenti di ciascun settore di studi;
-che, essendo diretta ad eliminare una situazione di insufficiente rappresentanza
delle donne, nelle professioni qualificate in cui le donne siano sottorappresentate
e rispetto alle quali lo Stato non abbia il monopolio nella gestione della
formazione, attribuisca alle donne almeno la metà dei posti di
formazione, a meno che, nonostante l'adozione di misure adeguate per richiamare
l'attenzione delle donne sulla disponibilità di posti di formazione,
non si abbia un numero sufficiente di candidature femminili;
-che, a parità di qualifiche tra candidati di sesso diverso, garantisca
alle donne in possesso di qualifiche che soddisfino tutti i requisiti
stabiliti o previsti la convocazione a colloqui di assunzione nei settori
nei quali esse sono insufficientemente rappresentate;
-che, in merito alla composizione degli organi rappresentativi dei lavoratori
e degli organi di amministrazione e di controllo, prescriva che le disposizioni
legislative adottate per la sua attuazione tengano conto dell'obiettivo
di una partecipazione quanto meno paritaria delle donne in seno a tali
collegi.
Parità di trattamento tra uomini e donne - Impieghi nell'amministrazione
- Azioni positive a favore delle donne
§
SENTENZA 11/01/2000, CAUSA C-285/98, KREIL
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE (divenuto art. 234 CE),
dal Verwaltungsgericht di Hannover, nella causa dinanzi ad esso pendente
tra Tanja Kreil e Repubblica federale di Germania,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9
febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e
le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), in particolare dell'art. 2,
LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di
Hannover, con ordinanza 13 luglio 1998, dichiara:
La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione
del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro, osta all'applicazione di norme
nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludono in generale
le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi e che ne autorizzano
l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni di musica
militare.
Parità di trattamento tra gli uomini e le donne - Limitazione
dell'accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr
§
SENTENZA 26/10/1999, CAUSA C-273/97, SIRDAR
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto articolo 234 CE),
dall'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds (Regno Unito), nella causa
dinanzi ad esso pendente tra Angela Maria Sirdar e The Army Board, Secretary
of State for Defence,
domanda vertente sull'interpretazione del Trattato CE, in particolare
del suo art. 224 (divenuto art. 297 CE), e della direttiva del Consiglio
9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e
le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), in particolare del suo articolo
2,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Industrial Tribunal di
Bury St Edmunds, con ordinanza 28 aprile 1997, dichiara:
1) Le decisioni adattate dagli Stati membri in materia di accesso all'impiego,
di addestramento professionale e di condizioni di lavoro nelle forze armate
allo scopo di garantire l'efficacia bellica non sono, in generale, escluse
dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario.
2) L'esclusione delle donne dal servizio nelle unità combattenti
speciali come i Royal Marines può essere giustificata, in forza
dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento
fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro,
dalla natura e dalle condizioni dell'esercizio delle attività di
cui trattasi.
Parità di trattamento tra uomini e donne - Rifiuto di assumere
una donna quale cuoca nel Corpo dei Royal Marines
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