Parità di trattamento

SENTENZA 14/12/2000, CAUSA C-457/98, COMMISSIONE/GRECIA
Commissione delle Comunità europee ... ricorrente, contro Repubblica ellenica ... convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 046, pag. 20), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE,

LA CORTE (Quinta Sezione),
dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
... (omissis)

Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/97/CE - Attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di previdenza sociale - Mancata trasposizione

§

SENTENZA 07/12/2000, CAUSA C-79/99, SCHNORBUS
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente traJulia Schnorbus e Land Hessen,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),

LA CORTE (Sesta Sezione) pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 18 gennaio 1999, dichiara:

1) Disposizioni nazionali le quali disciplinano le date di ammissione ad un tirocinio per le professioni legali, costituendo un necessario presupposto per accedere ad un posto nel pubblico impiego, rientrano nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2) Disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale non costituiscono una discriminazione direttamente fondata sul sesso.
3) Disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale costituiscono una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
4)La direttiva 76/207 non osta a disposizioni nazionali come quelle di cui alla causa principale, nei limiti in cui le stesse siano giustificate da ragioni oggettive ed ispirate soltanto dalla volontà di contribuire a compensare il ritardo che risulta dall'assolvimento del servizio militare o civile obbligatorio.

Parità di trattamento tra uomini e donne - Disciplina del tirocinio per le professioni legali nel Land dell'Assia - Priorità ai candidati che hanno prestato un servizio militare o civile

§

SENTENZA 23/05/2000, CAUSA C-104/98, BUCHNER E A.
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberster Gerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Johann Buchner e altri e Sozialversicherungsanstalt der Bauern,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 31 marzo 1998, dichiara:

La deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va intesa nel senso che non si applica a una prestazione come la pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro per la quale la normativa nazionale, dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva, ha previsto un limite d'età diverso a seconda del sesso.

Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale - Pensione di vecchiaia anticipata per incapacità lavorativa - Fissazione di una età per la concessione della pensione differente a seconda del sesso

§

SENTENZA 23/05/2000, CAUSA C-196/98, HEPPLE E A.
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Social Security Commissioner (Regno Unito), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Regina Virginia Hepple e Adjudication Officer, e tra Adjudication Officer e Anna Stec, e tra Patrick Vincent Lunn e Adjudication Officer, e tra Adjudication Officer e Oliver Kimber, e tra Adjudication Officer e Sybil Spencer,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Social Security Commissioner con pronuncia 8 maggio 1998, dichiara:

La deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va intesa nel senso che si applica ad una prestazione, come il «reduced earnings allowance» di cui trattasi nelle cause principali, che è stata introdotta nella normativa nazionale dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva e prevede un limite d'età diverso a seconda del sesso.

Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale - Prestazioni nell'ambito di un regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali - Introduzione di un nesso con l'età pensionabile

§

SENTENZA 28/03/2000, CAUSA C-158/97, BADECK E A.
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Staatsgerichtshof del Land dell'Assia (Repubblica federale di
Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Georg Badeck e altri, interveniente: Hessische Ministerpräsident, e Landesanwalt beim Staatsgerichtshof del Land dell'Assia,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),

LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Staatsgerichtshof del Land dell'Assia, con ordinanza 16 aprile 1997, dichiara:

L'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, non osta ad una normativa nazionale:
- che nei settori del pubblico impiego in cui le donne sono sottorappresentate accordi, a parità di qualifiche tra candidati di sesso diverso, una preferenza ai candidati di sesso femminile, quando ciò sia necessario per garantire il rispetto degli obiettivi del piano di promozione delle donne e non vi siano ostacoli di maggiore rilevanza giuridica, purché detta normativa garantisca che le candidature siano oggetto di una valutazione obiettiva che tenga conto della situazione personale particolare di tutti i candidati;
- in base alla quale gli obiettivi vincolanti del piano di promozione delle donne per posti temporanei del servizio scientifico e per assistenti scientifici devono prevedere una quota minima di personale femminile pari almeno alla percentuale che le donne rappresentano tra i laureati, i titolari di dottorato e gli studenti di ciascun settore di studi;
-che, essendo diretta ad eliminare una situazione di insufficiente rappresentanza delle donne, nelle professioni qualificate in cui le donne siano sottorappresentate e rispetto alle quali lo Stato non abbia il monopolio nella gestione della formazione, attribuisca alle donne almeno la metà dei posti di formazione, a meno che, nonostante l'adozione di misure adeguate per richiamare l'attenzione delle donne sulla disponibilità di posti di formazione, non si abbia un numero sufficiente di candidature femminili;
-che, a parità di qualifiche tra candidati di sesso diverso, garantisca alle donne in possesso di qualifiche che soddisfino tutti i requisiti stabiliti o previsti la convocazione a colloqui di assunzione nei settori nei quali esse sono insufficientemente rappresentate;
-che, in merito alla composizione degli organi rappresentativi dei lavoratori e degli organi di amministrazione e di controllo, prescriva che le disposizioni legislative adottate per la sua attuazione tengano conto dell'obiettivo di una partecipazione quanto meno paritaria delle donne in seno a tali collegi.

Parità di trattamento tra uomini e donne - Impieghi nell'amministrazione - Azioni positive a favore delle donne

§

SENTENZA 11/01/2000, CAUSA C-285/98, KREIL
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgericht di Hannover, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Tanja Kreil e Repubblica federale di Germania,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), in particolare dell'art. 2,

LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Hannover, con ordinanza 13 luglio 1998, dichiara:

La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta all'applicazione di norme nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludono in generale le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi e che ne autorizzano l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni di musica militare.

Parità di trattamento tra gli uomini e le donne - Limitazione dell'accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr

§

SENTENZA 26/10/1999, CAUSA C-273/97, SIRDAR
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto articolo 234 CE), dall'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Angela Maria Sirdar e The Army Board, Secretary of State for Defence,

domanda vertente sull'interpretazione del Trattato CE, in particolare del suo art. 224 (divenuto art. 297 CE), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), in particolare del suo articolo 2,

LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds, con ordinanza 28 aprile 1997, dichiara:

1) Le decisioni adattate dagli Stati membri in materia di accesso all'impiego, di addestramento professionale e di condizioni di lavoro nelle forze armate allo scopo di garantire l'efficacia bellica non sono, in generale, escluse dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario.
2) L'esclusione delle donne dal servizio nelle unità combattenti speciali come i Royal Marines può essere giustificata, in forza dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, dalla natura e dalle condizioni dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

Parità di trattamento tra uomini e donne - Rifiuto di assumere una donna quale cuoca nel Corpo dei Royal Marines



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