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Sezione dedicata al lavoro minorile

Normativa sul lavoro minorile

Per fronteggiare il fenomeno complesso del lavoro minorile, a livello internazionale si è sviluppato uno specifico contesto normativo. In esso sono prioritarie la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro1 (ILO) che definiscono i diritti dei minori.

La Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia del 19892 rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. In essa si evidenzia:

  1. il diritto alla sopravvivenza, all’ascolto, alla non discriminazione del bambino per credo religioso, razza, sesso e condizione;
  2. il miglior interesse del minore considerando la propria situazione;
  3. la tutela delle condizioni di esistenza, ovvero il diritto di avere attenzioni per migliorare la vita;
  4. la partecipazione del bambino alla sua vita quotidiana, considerandolo come portatore di diritti in quanto soggetto attivo e protagonista della sua crescita;
  5. il diritto all’educazione scolastica.

A ciascun diritto corrisponde un dovere per gli adulti, famiglia ed educatori, enti locali, istituzioni che lavorano con i bambini.

Se il lavoro minorile nuoce ad uno dei suddetti diritti, diventa una forma di sfruttamento che non permette il pieno sviluppo fisico, cognitivo, affettivo, sociale e morale del bambino.

L’Articolo 32 della stessa Convenzione dell'Onu enuncia: “Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.”

La Convenzione n.138 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (1973)3 stabilisce che l’età minima lavorativa non può essere inferiore all’età prevista per il conseguimento della scuola dell’obbligo e in ogni caso non deve essere inferiore ai 15 anni. I paesi con un’economia e strutture scolastiche insufficientemente sviluppate possono fissare l’età minima di avvio al lavoro a 14 anni, previa consultazione con le organizzazioni sindacali e degli imprenditori. Mentre l’età minima per l’ammissione al lavoro che può danneggiare l’incolumità e la salute psico-fisica non deve essere inferiore ai 18 anni.

La Convenzione n.182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (1999)4 nasce con l’obiettivo di eliminare le forme peggiori di lavoro minorile. Essa sottolinea la necessità di un’azione immediata per combattere le forme peggiori di sfruttamento dei bambini. Le disposizioni principali della convenzione chiariscono quali situazioni siano da classificare come le forme peggiori di lavoro minorile e specificano i provvedimenti che i governi devono adottare per vietarle ed eliminarle.

In particolare nell’Articolo 3 della convenzione Ilo n. 182 (1999) l’espressione “forme peggiori di lavoro minorile” include:

  1. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta dei minori, la servitù per debiti e l’asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
  2. l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di prostituzione;
  3. l’impiego, l’ingaggio o l’offerta del minore ai fini di attività illecite;
  4. qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

La Raccomandazione n.190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (1999)5 stabilisce che i lavori che compromettono la salute, la sicurezza e la moralità del bambino sono:

  1. i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali;
  2. i lavori svolti sotto terra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti;
  3. i lavori svolti mediante l’uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implicano il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti;
  4. i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute;
  5. i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.

Infine in materia di ispezione e controllo, altre convenzioni risultano significative per la tutela del minore che lavora6 :

La Convenzione n. 81 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (1947)7 è uno strumento fondamentale che indica una serie di principi che permettono un’efficace azione di ispezione sul lavoro tutelando i lavoratori in stabilimenti industriali e commerciali e valorizzando le normative sull’impiego di fanciulli e adolescenti. Tale convenzione è stata ratificata da 130 Stati membri dell’Ilo e costituisce anch’essa un valido strumento per l’abolizione del lavoro minorile. Il legame tra lavoro minorile e ispezione del lavoro è sancito nell’articolo 3(a) che garantisce l’applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori, ai salari, alla sicurezza, all’igiene e al benessere, all’impiego dei fanciulli e degli adolescenti nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione di dette disposizioni.

La Convenzione n. 129 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (1969)8 sull’ispezione del lavoro fa riferimento alle aziende agricole. Tale normativa permette controlli sulla sicurezza dei salariati o apprendisti, affittuari, mezzadri, membri di cooperative comprendendo anche il “settore informale” che contiene il maggior numero di minori.

Il Governo italiano ha da tempo affrontato l’argomento del lavoro minorile predisponendo una normativa dettagliata, tuttora in continua evoluzione e integrazione con il contesto internazionale. Vengono sintetizzati in tabella i principali strumenti normativi nazionali e i provvedimenti internazionali di riferimento.

Normativa ItalianaContenutiDocumenti Internazionali
L. 977/67Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 
L. 881/77Diritto del fanciullo a protezione da parte della famiglia, della società e dello StatoONU 1966 P.I. Diritti Civili e Politici
L. 881/77Diritto all’educazione e condanna dello sfruttamento economico e sociale.ONU 1966 P.I. Diritti Economici Sociali e Culturali
L. 157/81Età minima di 15 anni in generale, 13 per i lavori leggeri, 18 per i lavori pesanti (16 in casi speciali).Convenzione ILO 138 del 1973
L. 176/91Art. 28: Diritto all’educazione; Art. 32: Protezione da sfruttamento economico ed attività nocive.Convenzione sui diritti dell’infanzia 1989 AG
L. 285/97Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità dell’infanzia e l’adolescenza. 
L. 144/99Estensione dell’obbligo formativo fino al 18° anno do età 
D.Lgs.345/99Protezione dei giovani sul lavoro. Direttiva 94/33 CE
L.148/2000Proibizione e immediata azione per l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.Convenzione ILO 182 - 1999 Raccomandazione 190
DPR 57/2000Regolamento dell’art. 68 della L.144/99 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al 18° anno di età. 
D.Lgs.262/2000Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 345/99 in materia di protezione dei giovani sul lavoro. 
L. 53/2003Riforma “Moratti”. Definizione delle norme generali e obbligo scolastico di 8 anni (da 6 a 14 anni)  
D.Lgs 77/2005Definizione delle norme generali in merito all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 L. 53/2003 
D.M. 218/2006Regolamento che disciplina l’impiego di minori di anni 14 in programmi televisivi 
L. 296/2007 (Finanziaria 2007) Istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni (da 6 a 16 anni) con conseguente aumento da 15 a 16 anni dell’età per l’accesso al lavoro (escluso il settore dello spettacolo e dello sport). 

Inoltre con il d.Lgs 77/20059 la legislazione italiana definisce le norme generali in merito all’alternanza scuola lavoro, a norma dell’art. 4 Legge 53/200310 e in merito alla tutela dei minori sul lavoro, effettua un collegamento funzionale tra l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’accesso al lavoro.

In questo contesto si segnala che l’art.1 c. 622 della legge 296/07 (Legge Finanziaria del 2007) riporta ... “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici anni a sedici anni”11 .

Note
1 International Labour Organization, ILO. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro.
2 La Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. La traduzione italiana della Convenzione sui diritti dell’infanzia è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991.
3 Convenzione n. 138 relativa all’età minima per l’assunzione all’impiego, adottata alla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 58° sessione, Ginevra, 26 giugno 1973.
4Convenzione 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, adottata dalla conferenza Internazionale del lavoro nella sua 87° Sessione, Ginevra, 17 giugno 1999.
5Raccomandazione 190 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, Ginevra,1999.
6 IPEC, Lavoro sicuro, IALI. Lotta al lavoro minorile. Manuale per gli ispettori del lavoro. Firenze: Istituto degli Innocenti. Scuola Sarda Editrice. Cagliari, 2007.
7 Convenzione 81 sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio, adottata dalla conferenza Internazionale del lavoro nella sua 30° Sessione, Ginevra, 11 luglio 1947.
8 Convenzione 129 concernente l’ispezione del lavoro in agricoltura, adottata dalla conferenza Internazionale del lavoro nella sua 53 sessione, Ginevra, 25 giugno 1969.
9Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. G.U. 5 maggio 2005 n. 103.
10 Legge 28 marzo 2003, n. 53. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. G.U. 2 Aprile 2003 n. 77.
11 Legge 1 settembre 2007 n. 296 art. 1, comma 622, della Legge Finanziaria 2007. Età minima di ammissione al lavoro. G.U. 27 dicembre 2006.
 
 ISPESL - Area lavoro minorile - 2009
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