Allegati

 

 

Tabella 1

ESEMPIO DI ORGANIGRAMMA

DI UNA AZIENDA DI TRASPORTO

 

 

 

 

Tabella 2

AZIENDA: ..........................................................................

INSEDIAMENTO DI: .........................................................

VIA: ....................................................................................

STATISTICA INFORTUNI INAIL (*)

A OPERAI E IMPIEGATI

ANNO

: 19

1 - N. TOTALE INFORTUNI INAIL NEL PERIODO CONSIDERATO

: ..................

2 - N. TOTALE ORE LAVORATE DAL PERSONALE NEL PERIODO CONSIDERATO

: ..................

3 - N. TOTALE GIORNI INABILITA’ PER INFORTUNI INAIL NEL PERIODO CONSIDERATO


: ..................

4 - N. TOTALE PERSONE IN FORZA NEL PERIODO CONSIDERATO

: ..................

5 - INDICE DI FREQUENZA (°) (del periodo considerato)

: ..................

6 - INDICE DI GRAVITA’ (+) (del periodo considerato)

: ..................

(Sono qui allegate n. ....... Schede Infortunio INAIL - Anno 19 __)

 

LEGENDA

(*) Infortunio INAIL a operaio o impiegato = inabilità > 1 giorno

(°) I

f = indice di frequenza =

(+) Ig = indice di gravità =

AZIENDA: ..........................................................................

INSEDIAMENTO DI: .........................................................

VIA: ....................................................................................

 

SCHEDA INFORTUNIO INAIL (*) N. ....../19 ___

(dal Registro Infortuni)

 

1)

DATA DELL’INFORTUNIO: ..................................

2)

NOME DELL’INFORTUNATO: ............................................................

3)

ETA’: ..............................

4)

REPARTO: ......................................

5)

DESCRIZIONE DELLE CAUSE E DELLE CIRCOSTANZE: .......................

 

................................................................................................................

 

...................................................................................................................

6)

NATURA E SEDE DELLA LESIONE: ...........................................................

 

...................................................................................................................

7)

GIORNI DI INABILITA’: ..................................

 

 

 


LEGENDA

(*) Infortunio INAIL a operaio o impiegato = inabilità > 1 giorno

 

Tabella 3

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

 

-

Denuncia installazioni contro le scariche atmosferiche (Modello A)

-

Denuncia impianti di messa a terra (Modello B)

-

Denuncia impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e incendio (Modello C)

-

Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici (L. 46/90)

-

Certificato Prevenzione Incendi / Nulla Osta Provvisorio (Vigili del Fuoco)

-

Libretto matricolare ISPESL relativo agli apparecchi di sollevamento

-

Libretto matricolare ISPESL relativo ai recipienti a pressione

-

Libretto matricolare ISPESL relativo agli idroestrattori

-

Registro degli Infortuni sul lavoro

-

Relazione sulla valutazione dei rischi: Piombo - Amianto - Rumore

 

(D.L.vo 277/91)

-

Licenza d’uso o Certificato di agibilità

-

Documento di deroga USSL relativo a:

 

a - altezze locali

 

b - lavoro in seminterrati

 

c - lavoro in interrati

 

Data di compilazione .........................................................

Tabella 4

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione conseguenti sono basate su 19 criteri sottoindicati

1 -

Valutazione dei rischi residui dopo aver adempiuto ai disposti delle leggi previgenti.

2 -

Eliminazione o riduzione al minimo dei rischi, in relazione alle conoscenze acquisite a seguito del progresso tecnico.

3 -

Riduzione dei rischi alla fonte.

4 -

Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno.

5 -

Rispetto dei principi dell’ergonomia nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro / produzione, anche per attenuare le fasi monotone e ripetitive

6 -

Analisi dei problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale.

7 -

Misure di protezione collettiva e individuale, con preferenza ai sistemi di difesa comune nei confronti di quella individuale.

8 -

Misure igienico / ambientali.

9 -

Misure di emergenza in caso di soccorso urgente, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

10 -

Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che potrebbero essere esposti al rischio.

11 -

Impiego limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.

12 -

Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici.

13 -

Allontanamento dei lavoratori dall’esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti alla loro persona.

14 -

Uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

15 -

Regolare manutenzione di ambienti e attrezzature, con specifico riguardo ai dispositivi di sicurezza secondo le indicazioni dei fabbricanti.

16 -

Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, sulle problematiche riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

17 -

Adeguata istruzione ai lavoratori.

18 -

Piano di attuazione delle misure di prevenzione e protezione considerate necessarie a seguito della valutazione.

19 -

Piano delle successive verifiche periodiche dello stato di fatto della sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

 

Tabella 5

CRITERI UTILIZZATI NELLA PREPARAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è un atto dovuto per il datore di lavoro, sancito dall’art. 4 del D.L.vo 626/94, e rappresenta il rapporto finale della "valutazione del rischio", portata a termine dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Essa deve contenere, tra l’altro, i criteri con i quali questa valutazione è stata condotta.

 

A - Fasi del procedimento seguito per la valutazione del rischio:

1.

Individuazione dei criteri da adottare per la valutazione del rischio,

2.

Valutazione della struttura aziendale in chiave funzionale, di procedimento e di flusso,

3.

Raccolta delle informazioni e documentazioni già in possesso dell’azienda,

4.

Definizione del programma di valutazione,

5.

Consultazione dei lavoratori,

6.

Identificazione dei rischi,

7.

Identificazione delle persone esposte a rischio,

8.

Identificazione dei livelli di esposizione mediante metodi analitici e strumentali,

9.

Valutazione globale del rischio, potenziale e reale,

10.

Piano di sicurezza.

 

B - Criteri adottati per effettuare la valutazione:

1.

Analisi del ciclo produttivo

. In questa fase è stato effettuato uno studio del ciclo produttivo aziendale.

2.

Individuazione delle mansioni di ciascun lavoratore

. Questa fase è stata realizzata utilizzando il mansionario che l’azienda stessa ha fornito al Servizio di Prevenzione e Protezione.

3.

Individuazione delle singole prestazioni di lavoro

. Si è ottenuta attraverso sopralluoghi nei luoghi di lavoro.

4.

Individuazione dei rischi connessi alle singole mansioni

. Sono stati individuati i rischi potenziali, derivanti direttamente dall’attività svolta, indipendentemente dall’idoneità dei macchinari o degli strumenti utilizzati, o dalle condizioni ambientali in cui tali mansioni vengono svolte.

5.

Individuazione dei rischi connessi alla postazione

. In questa fase sono state valutate tutte le componenti, ambientali, tecniche e procedurali, che interagiscono con il lavoratore. Per l’individuazione dei parametri normativi, si è fatto riferimento alla normativa vigente e, dove mancante o espressamente richiesto, alle norme tecniche e di buona regola dell’arte. In particolare:

-

a. principali norme di sicurezza: DPR 547/55, DPR 303/56, L. 46/90 e decreto di attuazione, D.L.vo 277/91 e D.L.vo 626/94;

-

b. principali normative tecniche e di buona regola: norme UNI (UNI-ISO, UNI-EN, UNI-CEI, UNI-HD, UNI-ENV, UNI-CIG etc), norme ACGIH e UNICHIM (per il TLV), norme ex ENPI, ISPESL etc.

6.

Individuazione dei rischi connessi all’interazione con altre fasi lavorative o postazioni di altri lavoratori

. Sono state accertate le ipotesi in cui un lavoratore, nell’espletamento della propria mansione, si fosse trovato ad interagire con altre fasi della lavorazione che avessero rappresentato per lui un rischio, o dove avesse rappresentato esso stesso un rischio per gli altri.

La valutazione del rischio, eseguita secondo i criteri esposti, ha presentato caratteri di indisciplinarietà che hanno richiesto il ricorso a diverse professionalità.

L’aspetto sindacale si è esplicitato con una comunicazione informativa ai lavoratori: il tema dell’incontro sono stati la presentazione e la consultazione sui programmi di formazione e informazione, sui protocolli sanitari e sui criteri adottati per la valutazione del rischio.

L’aspetto medico della valutazione è stato vagliato dal medico specializzato in medicina del lavoro, il quale ha poi predisposto gli opportuni protocolli sanitari, a seguito di sopralluoghi atti ad individuare gli eventuali fattori di rischio.

Conseguentemente alle tipologie di rischi individuate dai tecnici e dal medico, è stato poi attivato un programma di informazione, con la distribuzione di opuscoli specifici, e la programmazione della formazione dei lavoratori, mediante corsi che saranno tenuti da esperti delle singole materie, come previsto dal D.L.vo 626/94.

Tabella 6

PROCEDURA DI SICUREZZA SUL LAVORO

 

PROCEDURA ANTINCENDIO / EMERGENZA /

EVACUAZIONE

Data Emiss.: ...............

.

Data Revis.: ...............

1. INTERESSATI

1.1 Tutto il personale dell’unità produttiva e, in particolare, coloro che, ai sensi della lettera b), comma 1, art. 12, D.L.vo 626/94 sono stati INCARICATI dal datore di lavoro di "attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza ....".

1.2 Sono, inoltre, interessati:

- il personale delle Imprese Esterne e i lavoratori autonomi che siano eventualmente operanti nelle unità produttive;

- gli autisti esterni e i visitatori;

- qualunque persona che, a qualsiasi titolo, sia presente nella unità produttiva.

 

2. LEGISLAZIONE

2.1 DPR 547/55

Difesa contro gli incendi

Art. 33. - In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio.

Divieti - Mezzi di estinzione -

Allontanamento dei lavoratori

Art. 34. - Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono specifici di incendio:

a) è vietato fumare;

b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;

c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati da personale esperto;

d) deve essere assicurato, in caso di necessità, lo agevola e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.

 

 

Art. 35. - L’acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente la temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.

Parimenti l’acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

Lavorazioni pericolose e controllo dei Vigili del fuoco

Art. 36. - Le aziende e le lavorazioni:

a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;

b) che, per dimensioni, ubicazione e altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori;

sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Omissis

2.2. D.L.vo 626/94

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI,

PRONTO SOCCORSO

Art. 12. - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporto con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa i lavoratoriincaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell’emergenza;

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza, ovvero per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezione debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 15. - Pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito medico competente dove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischi, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.

4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

 

3. SCOPI

 

Stabilire i comportamenti e le responsabilità di tutti gli INTERESSATI, di cui al punto 1 precedente, con particolare riferimento agli INCARICATI, i cui nominativi vengono comunicati a tutto il personale attraverso un Ordine di servizio della Direzione, debitamente pubblicizzato nell’unità produttiva.

4. PROCEDURA DI INTERVENTO

4.1 Chiunque noti:

- un principio di incendio

oppure

- una situazione che potrebbe determinare un’emergenza,

DEVE

4.1.1. dapprima DARE PRONTAMENTE L’ALLARME a voce o per telefono agli INCARICATI di cui al punto 1.1, designati dal datore di lavoro;

4.1.2 nel solo caso di un principio di incendio, INTERVENIRE CON SOLLECITUDINE utilizzando lo/gli estintore/i a disposizione per spegnerlo (non vanno usati gli idranti, di competenza dei VV.F.).

4.2 Qualora l’intervento abbia ESITO POSITIVO, gli INCARICATI nel frattempo sopraggiunti, prendono contatto con la direzione che impartisce le disposizioni per ripristinare le condizioni di normalità produttiva.

4.3 In caso, invece, di emergenza o di intervento con ESITO NEGATIVO, lo/gli INCARICATO/I, nel frattempo sopraggiunto/i, telefona/no al COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO (n. 115) e chiede/ono l’intervento dei loro mezzi, precisando:

a - denominazione dell’azienda

b - città, via e numero

c - numero telefonico

d - natura e dimensione dell’incendio o emergenza

e - fabbricati coinvolti

f - eventuali infortunati.

In caso di presenza di infortunato/i chiede/ono l’intervento anche di ambulanza/e.

Gli INCARICATI fanno, quindi, aprire i cancelli dell’insediamento e avvisano la Direzione di quanto accaduto.

4.4 Tutto il personale (con gli eventuali esterni, di cui al punto 1.2) viene, quindi, avvisato a voce o per telefono dagli INCARICATI di evacuare, in caso di pericolo grave e immediato, i propri posti di lavoro e concentrarsi nei pressi dei cancelli di entrata (PUNTI DI RACCOLTA) di via ............................................

facendo particolare attenzione a non intralciare il transito delle autopompe VV.F. (e delle eventuali autoambulanze).

4.5 I responsabili dei singoli servizi/reparti eseguono, quindi, la CONTA del proprio personale (e di quanti esterni erano loro ospiti) e avvisano tempestivamente il Comandante VV.F. in loco, qualora manchi qualche persona.

4.6 Tutto il personale deve rimanere nei citati PUNTI DI RACCOLTA fino a ordine contrario di un superiore.

4.7 Gli INCARICATI, all’arrivo dei VV.F., si mettono a completa disposizione del Comandante, dandogli tutta l’assistenza operativa e informativa necessaria e utile al buon esito dell’intervento.

4.8 A intervento dichiarato ULTIMATO dal Comandante dei VV.F., con cessazione dello "stato di emergenza", vengono date a tutto il personale dai rispettivi superiori le disposizioni per:

a - riprendere il lavoro e/o contribuire a ripristinare le condizioni di normalità

oppure

b - lasciare l’insediamento.

 

5. ALLEGATI

 

a - Pianta dello stabilimento,

b - Raccomandazioni in caso di infortunio o malore in apparenza grave - Norme per l’utilizzo della barella e della cassetta di Pronto Soccorso.

 

Il Datore di lavoro ....................................................................

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ...................................

Il Medico Competente ..............................................................

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ED EMERGENZA

NEL TRASPORTO RIFIUTI

 

 

Mezzi di protezione da usare nella manipolazione

Tuta in cotone

Tuta antiacido (per rifiuti infiammabili e corrosivi)

Stivali in gomma antiacido

Guanti antiacido in PVC

Mascherina

 

Azioni da intraprendere in caso di perdite o rilasci

Bloccare la perdita se possibile senza pericolo

Circoscrivere la perdita

Isolare e rimuovere il materiale contaminato

Lavare la zona contaminata con molta acqua dopo la rimozione della sostanza

Impedire l'immissione del prodotto nella rete fognaria o corsi d’acqua

Se infiammabile, annullare tutte le possibili fonti di accensione

Non fumare

Evitare il contatto con la sostanza

 

Azioni da intraprendere in caso di incendio

Per rifiuti infiammabili derivanti da lavorazioni petrolifere e/o contenenti solventi:

Estinguere con polvere chimica o anidride carbonica.

Raffreddare con acqua il cassone o la cisterna da posizione sicura.

Non immettere acqua nel cassone o nella cisterna

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI DI PRIMO SOCCORSO DA INTRAPRENDERE

IN CASO DI ROVESCIAMENTO

E/O SPANDIMENTO DI MERCI PERICOLOSE

 

Contatto con gli occhi

Lavare subito con acqua corrente per almeno 15 minuti .

Nei casi gravi chiedere l'intervento del medico o trasferire d'urgenza all'ospedale

 

Contatto con la pelle

Togliere le scarpe ed i vestiti contaminati.

Lavare subito le parti con acqua e sapone neutro.

In caso di ustioni, bagnare subito a lungo con acqua fredda o soluzione salina sterile la zona cutanea interessata e proteggere con garza.

Nei casi gravi chiedere l'intervento del medico o trasferire d'urgenza all'ospedale

 

Inalazione

Allontanare l'infortunato e tenerlo all'aria aperta . Nei casi gravi chiedere l'intervento del medico o trasferire d'urgenza all'ospedale.

 

Ingestione

Sciacquare la bocca senza deglutire.

Nei casi gravi chiedere l'intervento del medico o trasferire d'urgenza all'ospedale

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE

IN APPARENZA GRAVE

 

Nei casi di infortunio o malore in apparenza gravi (perdita di coscienza, fratture ecc.) ci si deve comportare come segue:

1 - richiedere al più presto possibile l’intervento di un Medico e di una autoambulanza;

2 - mantenere la calma: ciò è fondamentale nelle situazioni di emergenza per decidere in modo efficace cosa fare e come prestare il proprio aiuto immediato;

3 - rimuovere l’infortunato o il colpito da malore solo se è in una situazione di pericolo grave (da locali saturi di gas tossici, in caso d’incendio, da scale o cornicioni, ecc.). Usare la massima delicatezza;

4 - rimanere accanto all’infortunato, tranquillizzandolo e rassicurandolo. Evitare che ci sia troppa gente intorno all’infortunato; non permettere che compia sforzi;

5 - non somministrare bevande a soggetto incosciente perché queste potrebbero soffocarlo e, comunque, non somministrare mai alcolici;

6 - facilitare la respirazione all’infortunato, sbottonandogli il colletto della camicia e slacciandogli la cintura. Coprirlo, se fa freddo. Evitargli il surriscaldamento o l’eccessiva sudorazione;

7 - attendere l’arrivo del Medico o di altro personale specializzato.

Il trasporto dell’infortunato grave deve avvenire esclusivamente sotto la direzione di personale specializzato (medico, infermiere dell’autoambulanza).

 

 

 

 

NORME PER L’UTILIZZO DELLA BARELLA E DELLA CASSETTA

DI PRONTO SOCCORSO

 

A - In caso di infortunio grave, l’utilizzo della barella è consentito solo sotto la diretta supervisione di personale specializzato.

B - L’Infermiera è dotata di barella per infortuni gravi.

C - In tutti gli altri casi l’utilizzo della barella è consentito solo se l’infortunato non può raggiungere l’Infermeria con i propri mezzi.

D - La dislocazione delle casette di Pronto Soccorso in fabbrica è la seguente:

1 - ………………………………………………………………………………….

2 - ………………………………………………………………………………….

3 - ………………………………………………………………………………….

E - Il mantenimento e la verifica dello stato di efficienza delle barelle e delle cassette di Pronto Soccorso sono compito e responsabilità di .........................

....................................................................

F - L’utilizzo delle cassette di Pronto Soccorso è riservato solo al .......................

.........................................................

G - Le cassette di Pronto Soccorso vanno conservate in luogo idoneo (pulito e sollevato dal pavimento).