VALUTAZIONE DEL RISCHIO
COMPARTO AUTOTRASPORTATORI
IN BASE AL D. LGS. 626/94
PREMESSA
Il D.Lgs 626/94, pubblicato sul s.o. G.U. n° 265 del 12/11/1994, ha innovato pesantemente la precedente legge riguardante la sicurezza e la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro (D.P.R. 547/55) ed in particolare ha introdotto un prezioso concetto di "liberalizzazione" del giudizio riguardante la valutazione delle condizioni di lavoro e delle conseguenti condizioni di sicurezza. Infatti, l’art. 4 del D.P.R. 547/55 affermava testualmente fra l’altro:
"I datori di Lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all’art. 1, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; ..... Omissis ....."
mentre l’art. 4 del D.Lgs. 626/94 impone:
"Il Datore di Lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela previste dall’art.3 e, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’attività produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. .... Omissis ...."
La differenza fra i due contenuti legislativi risulta evidente.
Mentre l’art.4 del D.P.R. 547/55 prevedeva che il datore di lavoro dovesse attuare le misure di sicurezza previste dal decreto stesso e quindi dovesse solamente controllare che quanto prescritto dai singoli articoli del decreto fosse effettivamente ottemperato, l’art. 4 del D.Lgs. 626/94 richiede, invece, che il datore di lavoro effettui un’analisi della propria azienda per valutare se esistono dei pericoli ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori in essa utilizzati, ed in tal caso di valutarne i rischi per determinare degli adeguati interventi di prevenzione e protezione.
Non è più, quindi, un testo legislativo che fissa i limiti della sicurezza da attuare, ma è la valutazione di un eventuale rischio presente ed il metro di giudizio associato che porteranno all’intervento di prevenzione.
Questa nuova filosofia creerà non pochi problemi applicativi sia per i datori di lavoro, sia per gli organi di vigilanza e controllo, in quanto vengono, per entrambi, a mancare dei riferimenti univoci in quanto, anche se l’obiettivo primario della valutazione dei rischi è quello della prevenzione dei rischi professionali, questo non sarà sempre raggiungibile in pratica e quindi si dovrà provvedere ad una loro riduzione nel limite del possibile e si dovranno mettere in atto procedure grazie alle quali sarà possibile tenere sotto controllo i rischi residui.
PRINCIPI, GENERALITA’ E METODOLOGIA
DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO
Definizioni
Vengono usati i termini in questione, in base alle seguenti definizioni:
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Pericolo - Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per es., materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni. |
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Rischio - Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso. |
- |
Valutazione dei rischi - Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. |
Obiettivo della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro ha il dovere di assicurarsi che la sicurezza e la sanità dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi svolte. L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono:
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prevenzione dei rischi professionali |
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informazione dei lavoratori |
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formazione professionale degli stessi |
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organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari. |
Anche se l’obiettivo della valutazione dei rischi comprende la prevenzione dei rischi professionali - e tale dovrebbe essere sempre il suo obiettivo primario - ciò non sarà sempre realizzabile in pratica. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e si dovranno tenere sotto controllo i rischi residui. In una fase successiva, nell’ambito del programma di revisione, i rischi residui saranno nuovamente valutati e si considererà ulteriormente la possibilità di eliminarli o di ridurli ancora, probabilmente alla luce delle nuove conoscenze allora acquisite.
La valutazione dei rischi deve essere strutturata e attuata in modo da aiutare i datori di lavoro o le persone che controllano l’attività professionale a fare quanto segue:
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identificare i pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e valutare i rischi associati agli stessi, in modo da determinare quali provvedimenti debbano essere presi per proteggere la sanità e la sicurezza dei dipendenti e degli altri lavoratori, nel rispetto delle norme di legge |
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valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro, dei prodotti e dei preparati chimici impiegati e delle attrezzature che si trovano sul luogo di lavoro nonché dell’organizzazione dello stesso |
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controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati |
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stabilire un elenco di priorità, se si vede che sono necessarie ulteriori misure in conseguenza dei risultati della valutazione |
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dimostrare ai datori di lavoro o alle persone che si occupano delle attività di controllo, alle competenti autorità, ai lavoratori e ai loro rappresentanti, che tutti i fattori attinenti all’attività lavorativa sono stati presi in esame e ciò ha consentito di formulare un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi e ai provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità |
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garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati a seguito di una valutazione dei rischi, siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza e della sanità. |
In ogni valutazione dei rischi e nelle successive operazioni destinate ad eliminarli, come pure nella messa in atto delle misure di controllo, è essenziale che i rischi non siano semplicementespostati, cioè che la soluzione di un problema non ne crei un altro di nuovo.
Un aspetto di pari importanza è che il rischio non deve essere trasferito in un altro settore. Ad esempio, si deve evitare che lo scarico di un impianto di ventilazione di sostanze tossiche sia montato in modo tale che la sua uscita comporti rischi per un’altra zona di lavoro o per il pubblico.
Nella scheda 1 è presentata una flow chart in cui sono sintetizzati la procedura di valutazione e gli elementi di gestione dei rischi.
Scheda 1
Flow - Chart

Elementi fondamentali della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro intrapreso per definire quali siano le cause probabili di lesioni o di danni, sia che risulti possibile eliminare il pericolo oppure che ciò non risulti possibile e si debbano quindi definire le misure protettive del caso, oppure ancora se sia possibile controllare i rischi fino a ridurli a un livello accettabile. Si rimanda all’allegato 1 in cui figura un elenco in merito.
Il procedimento di realizzazione della valutazione dei rischi deve essere intrapreso dalla Direzione, in consultazione e/o con la partecipazione di tutte le istanze interessate sul luogo di lavoro, e cioè: datori di lavoro, dirigenti e dipendenti e/o loro rappresentanti, che possono contribuire assieme alle diverse fasi del procedimento.
La valutazione dei rischi è articolata come segue:
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identificazione dei pericoli |
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identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali |
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valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo o quantitativo |
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studio sulla possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario |
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decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per eliminare o limitare i rischi. |
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili.
E’ opportuno realizzare valutazioni dei rischi attinenti a tutti i posti di lavoro, che possono essere categorizzati, in termini generali, quali:
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impianti fissi (per es.: uffici, scuole, fabbriche) |
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posti di lavoro soggetti a cambiamento (per es.: cantieri edili, banchine portuali, cantieri navali) |
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posti di lavoro mobili (per es.: posti di lavoro temporanei per l’esecuzione di servizi pubblici, ispezioni, ecc.). |
Per ciascun tipo di sede, il lavoro può, tuttavia:
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seguire un andamento predeterminato, come in un impianto in cui vi è una linea di produzione |
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avere carattere mutevole e di sviluppo, come, ad esempio, è il caso di un cantiere edile. |
e, ovviamente, vi sarà tutta una gamma di variazioni possibili tra questi due casi estremi. E’ chiaro quindi che la valutazione dei rischi dovrà essere concepita in modo da tener conto dei diversi modelli di lavoro.
Per i tipi di posto di lavoro relativamente stabili, come è il caso di un ufficio di un’officina meccanica, la valutazione dei rischi dovrà essere tale da:
- |
tener conto delle condizioni usuali |
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non dover essere ripetuta nei casi in cui i posti di lavoro sono paragonabili |
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identificare tuttavia l’esigenza di una valutazione rivista o diversa qualora le circostanze vengano a mutare: per esempio, quando si introducono nuovi macchinari o materiali oppure si realizzano opere di manutenzione. |
Nei posti di lavoro in cui le circostanze e le condizioni sono mutevoli, la valutazione richiede di essere orientata in modo da tenere conto di tali aspetti. I rischi possono essere definiti in modo generico, così da applicare i principi di eliminazione e di controllo dei medesimi anche se il posto di lavoro cambia.
La valutazione dei rischi deve essere effettuata non soltanto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante isolatamente, bensì attraverso il coinvolgimento dei dipendenti o dei loro rappresentanti, i quali devono essere consultati nell’ambito di tale procedure e devono ricevere tutte le informazioni riguardanti le conclusioni delle valutazioni e i provvedimenti di prevenzione da porre in atto.
Un altro importante elemento che deve essere sempre considerato è la possibile presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre aziende o di terze persone. Non si deve considerare che si tratti soltanto di persone anch’esse esposte a rischi eventuali, ma si deve tener presente il fatto che la loro attività può comportare nuovi rischi per i dipendenti che lavorano permanentemente in un determinato impianto.
Analogamente, i datori di lavoro che impiegano dipendenti presso gli impianti di altre imprese, come è il caso delle ditte che si occupano di manutenzione e il cui personale proviene da agenzie di collocamento, dovranno garantire la sicurezza e la sanità dei propri dipendenti durante l’attività professionale. I datori di lavoro in questione dovranno anche eseguire valutazioni dei rischi che tengano conto delle interazioni tra i propri dipendenti e le attività da essi svolte e quelle dell’impresa presso cui sono chiamati a lavorare.
Metodologia
Non vi sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione delle valutazioni dei rischi, anche se si dovrà in ogni caso tener conto di due principi fondamentali nella fase preparatoria, e cioè:
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strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i rischi e i pericoli degni di nota |
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una volta identificato un determinato rischio, iniziarne la valutazione dai principi fondamentali studiando la possibilità di eliminarlo in base all’esistenza o meno di un principio di causalità. |
Una serie di orientamenti, anche in forma combinata, per la valutazione dei rischi può essere impiegata a patto che siano coperti gli elementi fondamentali. Gli orientamenti relativi alla valutazione dei rischi sul lavoro, di cui ci si serve di norma, si basano sugli aspetti seguenti:
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osservazione dell’ambiente di lavoro (per es.: vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza dei macchinari, fumi e polveri, temperatura, illuminazione, rumore, ecc.) |
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identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per definire tutti i compiti, in modo da inserirli nella valutazione dei rischi) |
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esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (valutazione dei rischi derivanti dalle singole mansioni) |
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osservazione del lavoro in corso di esecuzione (le procedure sono rispettate oppure comportano altri rischi) |
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esame dei modelli di lavoro (per valutare l’esposizione ai rischi) |
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esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro (per es.: aspetti climatici per i lavoratori all’esterno) |
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rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro |
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esame dell’organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro, tra cui le misure di salvaguardia (per es.: assicurarsi che siano in atto i sistemi opportuni di valutazione dei rischi derivanti dall’impiego di un nuovo impianto, di nuovi materiali ecc., in modo da aggiornare le informazioni sui rischi). |
Le osservazioni compiute possono essere poi confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la sanità, in base a:
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norme legali |
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norme e orientamenti pubblicati (per es.: norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti, ecc.) |
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principi gerarchici della prevenzione dei rischi |
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evitare i rischi |
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sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno |
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combattere i rischi alla fonte |
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applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali (per es.: controllare l’esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali piuttosto che attraverso l’impiego di respiratori personali) |
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adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione |
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cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. |
Per alcuni problemi complessi della valutazione dei rischi, in particolare per i problemi che accoppiano rischi ridotti con conseguenze gravi, potrà essere impiegato un modello matematico di valutazione dei rischi, quale ausilio in sede decisionale. Nella grande maggioranza dei posti di lavoro, l’espressione matematica di ciò che può essere considerato un rischio accettabile è sostituita dalla messa in atto di modelli di buona pratica corrente.
L’orientamento che costituirà la base della valutazione dipenderà dagli aspetti seguenti:
- |
natura del posto di lavoro (per es.: sede fissa o provvisoria) |
- |
tipo di procedimento (per es.: operazioni ripetute, sviluppo o cambiamento del metodo di lavoro, lavorazione su commessa) |
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compito effettuato (per es.: attività ripetitive o occasionali) |
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la complessità tecnica. |
In alcuni casi sarà opportuna e sufficiente un’unica esercitazione che verta su tutti i rischi che si incontrano in un determinato luogo di lavoro o per un’attività professionale.
Pertanto, potrà essere opportuno eseguire una valutazione considerando separatamente:
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i materiali elaborati o impiegati sulle macchine e i possibili rischi che essi comportano per la salute |
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l’ambiente in generale (per es.: temperatura, ventilazione, umidità, rumore, illuminazione) |
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- |
i mezzi di accesso |
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l’impiego di attrezzature ausiliarie, quali ascensori, mezzi di trasporto |
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sicurezza elettrica |
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altre attività quali i lavori di pulizia e di manutenzione |
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fattori psicologici, sociali e fisici che contribuiscono allo stress sul lavoro. |
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Risulta spesso utile pensare alla valutazione dei rischi come ad un procedimento che si articola in una serie di fasi in cui ciascuna di esse tende a porre meglio in luce o ad analizzare in modo più approfondito un argomento particolare in cui si identifica un rischio. A grandi linee, queste fasi possono essere descritte nei termini seguenti:
- |
valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo che già sono in atto e quelli che richiedono un esame molto più attento e dettagliato |
- |
valutazioni ulteriori dei rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato. Questa fase può comportarne altre, se si deve applicare un sistema più sofisticato di valutazione dei rischi a situazioni effettivamente complesse. |
Per ciascun orientamento prescelto è essenziale garantire la consultazione e/o la partecipazione di tutte le parti in causa sul posto di lavoro. Ciò consentirà di accertare che i pericoli sono identificati:
- |
non soltanto in base ai principi noti |
- |
ma anche in base alla conoscenza delle condizioni di lavoro e dei modelli in cui possono essere descritti gli effetti avversi sui lavoratori, che non sono stati previsti. |
Quando si effettua una valutazione di rischio sul lavoro, il sistema più rapido e più sicuro per identificare i vari aspetti di ciò che avviene di fatto è quello di rivolgersi direttamente ai lavoratori interessati. Essi sanno infatti quale metodo di lavoro applicano, sono in grado di porre in luce pratiche di lavoro non corrette o metodi poco raccomandabili per realizzare un compito difficile oltre a poter chiarire quali precauzioni pongono in atto. I datori di lavoro devono pertanto assicurarsi che chiunque sia la persona che si occupa della definizione dei rischi, attui un vero e proprio dialogo con i lavoratori che di fatto eseguono il lavoro previsto.
I dipendenti sono anche in grado di richiamare l’attenzione su alcuni pericoli che, per la loro stessa natura, risultano di difficile identificazione. Si tratta di problemi che possono derivare dall’organizzazione del lavoro, dal modello di attività svolte o dal posto di lavoro. Sono altrettanti aspetti che talvolta si prendono per scontati o che determinano una riduzione, anche tacitamente accettata, delle condizioni normali di comfort.
Valutazione
Una valutazione preliminare deve comprendere:
- |
ove possibile, l’identificazione dei rischi che possono essere eliminati. In molti casi ciò risulterà impossibile, comunque si dovrà tener presente quale ipotesi di lavoro |
- |
l’esame completo dei pericoli per i quali non sono necessarie ulteriori azioni. E’ comunque necessario porre in rilievo ogni uso eccezionale o speciale |
- |
identificare i rischi che risultano ben noti e per i quali sono chiaramente evidenziabili e disponibili le misure di controllo adeguate |
- |
indicare i casi in cui è necessaria una valutazione più completa e, se del caso, impiegare tecniche più sofisticate. |
Nei casi in cui sono necessarie ulteriori azioni, la valutazione dei rischi deve essere articolata come segue:
1) |
Identificazione dei pericoli (fattori di rischio) in tutti gli aspetti dell’attività lavorativa (si veda scheda 2). |
2) |
Identificazione di tutte le persone che possono incorrere in pericoli, compresi i gruppi di persone esposte a rischi particolari. |
3) |
Una stima dei rischi, tenendo conto dell’affidabilità e dell’adeguatezza delle misure cautelari o preventive esistenti. |
4) |
Decisione su quali nuove eventuali misure debbano essere introdotte per eliminare o ridurre i rischi, considerando quale direttrice ciò che è ritenuta essere la buona pratica corrente. |
5) |
Definizione, in via prioritaria, delle misure cautelari da adottare. |
Prendiamo ora in considerazione gli aspetti in modo più dettagliato.
1) Identificazione dei pericoli in tutti gli aspetti dell’attività lavorativa
Questa fase dovrà essere avviata mediante:
a) la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, i quali sono tenuti a esprimere le proprie valutazioni dei pericoli e dei loro effetti dannosi |
b) l’esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, e cioè: |
-guardando cosa succede di fatto sul posto di lavoro o durante l’attività lavorativa (la situazione vera e propria può essere diversa da quella prevista dal manuale) |
-pensare alle operazioni che esulano dalla routine e che hanno carattere intermittente |
-tener conto di eventi non pianificati ma prevedibili, quali le interruzioni dell’attività di lavoro |
c) identificare gli aspetti del lavoro che costituiscono altrettante cause potenziali di danno (pericoli) concentrandosi su quelli che possono aver luogo a causa dell’attività lavorativa |
d) applicando il concetto di pericolo in modo assai ampio, così da tener conto non soltanto dei vari aspetti citati nell’elenco dei rischi, bensì anche del modo in cui i dipendenti interagiscono con gli stessi durante l’esecuzione delle proprie mansioni e modificano quindi il livello di rischio. |
Scheda 2
FATTORI DI RISCHIO
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
1. |
AREE DI TRANSITO |
2. |
SPAZI DI LAVORO |
3. |
SCALE |
4. |
MACCHINE |
5. |
ATTREZZI MANUALI |
6. |
MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI |
7. |
IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI |
8. |
IMPIANTI ELETTRICI |
9. |
APPARECCHI A PRESSIONE |
10. |
RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS |
11. |
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO |
12. |
MEZZI DI TRASPORTO |
13 |
. RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE |
14. |
RISCHI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI |
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
16. |
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI |
17. |
ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI |
18. |
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI |
19. |
VENTILAZIONE INDUSTRIALE |
20. |
CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO |
21. |
ESPOSIZIONE A RUMORE |
22. |
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI |
23. |
MICROCLIMA TERMICO |
24. |
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI |
25. |
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI |
26. |
ILLUMINAZIONE |
27. |
CARICO DI LAVORO FISICO |
28. |
CARICO DI LAVORO MENTALE |
29. |
LAVORO AI VIDEO TERMINALI |
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
30. |
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO |
31. |
COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ |
32. |
ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO |
33. |
FORMAZIONE |
34. |
INFORMAZIONE |
35. |
PARTECIPAZIONE |
36. |
NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO |
37. |
MANUTENZIONE E COLLAUDI |
38. |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
39. |
EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO |
40. |
SORVEGLIANZA SANITARIA |
2) Identificazione di tutte le persone che possono essere esposte a pericoli, compresi i gruppi di persone esposte a rischi particolari
A questo fine:
- |
si dovrà tener conto dell’interazione tra i lavoratori e i pericoli in modo diretto o indiretto |
- |
si dovrà riservare particolare attenzione ai gruppi di lavoratori esposti a rischi maggiori. |
3) Stima dei rischi, tenendo conto dell’affidabilità e dell’adeguatezza delle misure preventive o cautelari esistenti
Questa attività può:
- |
rivelarsi un procedimento basato sul giudizio e che non richiede nessuna competenza specialistica né tecniche complicate. Sarà, di norma, il caso di posti di lavoro che presentano pericoli di scarsa levatura oppure nei quali i rischi sono ben noti, prontamente identificati e gli strumenti di controllo sono immediatamente disponibili |
- |
fornire la base di una valutazione completa nel campo della sicurezza e della sanità, comprendente tecniche quali la valutazione quantitativa del rischio |
- |
risultare in una posizione intermedia. E’ questo il caso prevedibile qualora non sia possibile identificare i pericoli e valutare i rischi senza disporre di conoscenze, appoggio e consulenza a livello professionale. Ciò può verificarsi in rapporto ai procedimenti e alle tecnologie più complessi che si riscontrano sul luogo di lavoro o ai pericoli per la salute che non risultano di pronta o facile identificazione e che richiedono quindi analisi e misurazioni accurate. |
Sarà utile considerare le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di una gamma di conseguenze quali:
- |
danno live |
- |
incidente che non provoca ferite |
- |
ferite di modesta entità (abrasioni, tagli) |
- |
ferite gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi) |
- |
incidente mortale |
- |
incidente mortale multiplo |
e la probabilità dei possibili danni, anche in questo caso articolata in una gamma di giudizi, quali:
- |
improbabile |
- |
possibile (ma non molto probabile) |
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probabile |
- |
inevitabile (nel tempo). |
4) Decisioni su quali nuove eventuali misure debbono essere introdotte per ridurre i rischi, prendendo come direttrice ciò che è considerata essere la buona pratica corrente
L’obiettivo di questa fase consiste nel fornire ai lavoratori la protezione richiesta dalla legislazione comunitaria e nazionale. Nella tabella 3 sono sintetizzati i tipi di conclusioni prevedibili e delle azioni che possono essere intraprese in seguito. Si rileva il fatto che, in ogni caso in cui ciò è possibile, si devono prendere misure preventive tali da migliore il livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Qualora ciò risulti possibile, è particolarmente importante che le decisioni di questo tipo siano prese durante la fase di progettazione o di acquisto di nuovi sistemi, impianti, prodotti e procedure.
E’ chiaro che rimane essenziale il fatto che l’ispezione o la verifica o gli altri sistemi di gestione garantiscano la corretta applicazione e il giusto mantenimento di tutte queste norme cautelari.
5) Definizione in scala prioritaria delle misure cautelari da adottare
E’ essenziale elaborare un elenco prioritario del lavoro da compiersi per eliminare i rischi o per prevenirli. Questa definizione, su scala prioritaria, deve tener conto della gravità dei rischi, della probabilità che si verifichi un incidente, del numero di persone che possono esserne vittime e del tempo necessario per porre in atto le misure di prevenzione.
Alcuni problemi non possono essere risolti immediatamente, per cui è possibile che un programma basato sulla definizione di un elenco di priorità debba integrare provvedimenti da prendersi a breve termine nell’ambito di un programma destinato ad eliminare progressivamente o a ridurre i rischi a lungo termine.
Tabella 3
AZIONI CONSEGUENTI ALLE CONCLUSIONI POSSIBILI RIGUARDO AI RISCHI
Conclusioni |
Azioni |
|
I rischi sono insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro. |
Þ |
Terminare ora le valutazioni. Non sono necessarie ulteriori misure. |
I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile |
Þ |
E’ possibile apportare miglioramenti alla protezione. Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del datore di lavoro. |
I rischi sono ora sotto controllo, ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro oppure i sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza a funzionare male o ad essere male impiegati. |
Þ |
Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione; mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le possibilità di esposizioni maggiori. Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio, malgrado le precauzioni. |
Vi sono rischi possibili, ma non vi sono prove che causino malattie o ferite. |
Þ |
Paragonare le misure esistenti alle norme di buona prassi. Se il paragone è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e di protezione. |
I rischi sono adeguatamente controllati, ma non sono rispettati i principi generali. |
Þ |
Eliminare i rischi o modificare il regime di controllo in modo da conformarsi ai principi stabiliti, basandosi sulla buona prassi come guida. |
Vi sono rischi elevati e non adeguatamente controllati. |
Þ |
Identificare e porre in alto misure provvisorie immediatamente per prevenire o controllare l’esposizione ai rischi. Valutare le esigenze a lungo termine. |
Non vi sono prove che esistano o meno rischi. |
Þ |
Continuare a cercare altre informazioni a seconda della necessità finché è possibile giungere ad una delle conclusioni di cui sopra. Nel frattempo applicare principi di sicurezza e sanità professionale per minimizzare l’esposizione. |
Azioni derivanti dalla valutazione dei rischi sul lavoro
Le conclusioni di una valutazione dei rischi sul lavoro devono porre in rilievo gli aspetti seguenti:
- |
se il rischio è o meno controllato in modo adeguato |
- |
in caso contrario, opzioni per ridurre il rischio |
- |
priorità |
- |
se sia possibile prendere provvedimenti per migliorare il livello di protezione dei lavoratori in rapporto alle problematiche di sicurezza e sanità |
- |
altre persone che possono essere coinvolte- |
Questi aspetti sono considerati in modo più dettagliato nei paragrafi seguenti.
Controllo adeguato
La decisione se i rischi, una volta identificati, siano posti sotto controllo adeguato sarà effettuata in base ai criteri suddetti. Può darsi che per determinati settori non siano disponibili norme od orientamenti da impiegare come riferimento. In tali casi, la valutazione deve essere fondata sull’applicazione dei principi di base destinati a ridurre i rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori e ad aumentarne la protezione.
Opzioni per la riduzione dei rischi
La prima opzione da prendere in esame deve essere sempre quella di eliminare il rischio. In molte situazioni non risulterà praticamente attuabile a causa del fatto che i pericoli e i rischi del caso risultano essere una parte integrante del procedimento o dell’attività di lavoro.
E’ talvolta possibile sostituire i macchinari o i materiali o comunque le altre cause di rischio con soluzioni alternative. In base agli effetti della sostituzione, può essere deciso se essa sia o meno giustificabile.
Quando si studiano le varie opzioni, come l’introduzione di nuovi sistemi di controllo per i macchinari o di abbigliamenti protettivi per gli addetti che lavorano all’aperto, si dovranno valutare i meriti relativi delle varie scelte. Si decideranno quindi le varie misure da porre in atto e, se necessario, le attrezzature protettive del caso. I lavoratori devono essere incoraggiati a contribuire a queste scelte, in modo da porre a frutto le loro esperienze sull’efficacia dei sistemi di controllo disponibili. I dipendenti saranno in grado di rilevare che un determinato sistema di controllo risulta di difficile uso in pratica e potranno indicare un metodo per migliorarlo. Analogamente, è molto importante che i lavoratori partecipino alla soluzione e all’impiego dei dispositivi di protezione personale (DPP). Il datore di lavoro deve assicurarsi che i DPP impiegati siano adeguati al lavoro svolto, cioè che le loro caratteristiche siano sufficienti a fornire la protezione per le quali sono stati concepiti e che sia impartita la formazione adeguata al personale per garantirne la corretta manutenzione. Da parte loro, i dipendenti devono contribuire attivamente allo studio in materia di DPP, chiarendo se essi non interferiscano con il lavoro da compiere o magari causino altri rischi, e se risulti difficile lavorare indossandoli dopo un certo tempo.
Priorità
La scelta e l’attuazione delle priorità sarà da porsi in stretto rapporto con altri aspetti della gestione del rischio.
Miglioramenti della protezione dei lavoratori
Anche nei casi in cui il controllo dei rischi rispetta le norme guida, è possibile - e i datori di lavoro possono fare una scelta in tal senso - migliorare la protezione dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza e la sanità.
Altri lavoratori
In qualche caso, i risultati delle valutazioni riguarderanno gli impiegati di imprese esterne che possono risentire gli effetti delle attività. Spetta al datore di lavoro di rendere noto al suo omologo dell’impresa esterna e ai lavoratori della stessa quali siano i rischi particolari, le misure protettive da porre in atto nonché le attrezzature del caso da impiegarsi.
dispositivi di protezione individuale
Le attrezzature personali di protezione devono essere impiegate solo qualora risulti impossibile garantire la sicurezza e la sanità dei dipendenti attraverso mezzi collettivi tecnici o organizzativi.
Se comunque si ritiene necessario l’impiego di attrezzature di protezione personale, esse devono essere di tipo adeguato. Il datore di lavoro dovrà identificare attentamente i rischi per i quali devono essere fornite le attrezzature di protezione e scegliere poi quelle più indicate. Le prestazioni delle stesse devono essere valutate in base ai dati forniti dal fabbricante, mentre spetta a chi compie la valutazione confermare che esse risultino adeguate all’obiettivo prestabilito. La persona in questione deve poi prendere in esame i limiti pratici che derivano dal fatto di portare attrezzature di protezione personale e che possono quindi diminuire il tempo in cui esse sono impiegate dal lavoratore, mentre deve anche curare le disposizioni che riguardano il magazzinaggio, la manutenzione e la formazione dei lavoratori al loro impiego.
Ad esempio, se si prevede l’impiego di occhiali protettivi, il responsabile deve in primo luogo accertare che questo rischio non possa essere evitato modificando il metodo di lavoro. Una volta verificato questo punto, si dovrà procedere alla scelta di occhiali abbastanza robusti da resistere all’impatto delle particelle in questione. Si dovrà poi controllare che gli occhiali siano adatti ai lavoratori e possano quindi anche essere impiegati nel caso il dipendente porti occhiali da vista o lenti a contatto. Altri problemi possibili comprendono l’appannamento degli occhiali e si deve anche tener conto dell’incomodo provocato da un loro lungo impiego. Infine, si dovranno prendere in considerazione problemi attinenti al magazzinaggio, alla pulizia, alla manutenzione, ecc., degli occhiali.
Come scegliere un dispositivo di protezione individuale (DPI)
Esso deve rispondere alle:
Esigenze di comfort:
leggerezza |
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adattamento alla morfologia |
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permeabilità al sudore |
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comfort termico |
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ingombro limitato |
Esigenze della funzione:
riduzione della difficoltà nel lavoro e alla mobilità |
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comodità funzionale |
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compatibilità con gli altri dispositivi utilizzati |
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non disturbo delle percezioni sensoriali (vista, udito, tatto) |
Esigenze della sicurezza
efficacia della protezione |
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durata potenziale di protezione |
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termine di perenzione non superato |
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innocuità |
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assenza di rischi autogeni |
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solidità |
Esigenze di informazione
livello di protezione fornito |
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limiti prevedibili di impiego |
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termine di perenzione |
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modo di impiego istruzioni relative allo stoccaggio |
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manutenzione |
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pulizia, ecc. |