COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI
ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Decreto Legislativo n. 626/94
D O C U M E N T O N. 1
LINEE GUIDA SU TITOLO I
La valutazione
per il controllo dei rischi
Versione definitiva approvata il 16/07/1996
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
Aggiornata al 15 aprile 1998
____________________________________
Regione
referente: Lombardia
LA
VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI
1. ORIENTAMENTI GENERALI
La valutazione dei rischi da parte del
datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli
elementi di più grande rilevanza del D.Lgs 626/94. Essa rappresenta, infatti,
l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei
lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione
prevenzionale; essa costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve
ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione.
E' quindi necessario che quanto previsto
dall’art. 4 (in particolare ai commi 1 e 2) trovi adeguata ed estesa
applicazione anche con l'impegno della Regione e dei Servizi di prevenzione e
vigilanza delle Aziende Usl.
E' con questo spirito e nell'intento di
fornire indirizzi interpretativi ed operativi ai Servizi, affinché orientino in
modo omogeneo la loro attività verso l'utenza, che sono state predisposte le
seguenti note.
Pare opportuno richiamare l'attenzione
sulla facoltà concessa dal D.Lgs 626/94 al datore di lavoro di avvalersi, nella
valutazione del rischio, delle procedure ritenute di volta in volta più
appropriate ed efficaci, nel rispetto delle indicazioni contenute nello stesso
testo di legge (è da privilegiare, infatti, il RISULTATO rispetto al
PROCESSO!).
1.1 Campo di applicazione
Il D.Lgs 626/94 allarga di fatto il
campo di applicazione in materia di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ad imprese ed enti, anche della
PA (Pubblica Amministrazione), finora coinvolti in minore misura in tali
attività e a settori nuovi quali, ad esempio, la navigazione marittima ed
aerea.
Per alcuni settori, tuttavia,
l’applicazione delle norme del D.Lgs 242/96 deve essere modulata in funzione
delle particolari esigenze degli specifici servizi. I settori per i quali sono
previste peculiari modalità di applicazione della norma sono stati ampliati
comprendendo, oltre alle Forze armate e di Polizia e ai servizi di Protezione
civile, anche le strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per
attività istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di istruzione
universitaria, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e
grado, le rappresentanze diplomatiche e consolari ed i mezzi di trasporto
marittimi ed aerei.
Le
esigenze specifiche dovevano essere individuate in appositi decreti (ad es.: DM 338/97 su strutture giudiziarie
e penitenziarie) da emanarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.Lgs
626 bis, alcuni dei quali sono già stati emanati (vedi capitolo 2 del Documento
n. 7 “Applicazione del D.Lgs 626/94 nella Pubblica Amministrazione”, a cui si
rimanda). Nelle realtà non previste da tali decreti la norma deve essere
applicata comunque.
Appare, pertanto, utile ricordare che
tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal
settore lavorativo delle loro aziende, siano esse di natura pubblica o privata,
sono soggetti all'obbligo di valutare i rischi connessi con l'attività da essi
esercita.
Un'attività di informazione attiva da
parte dei Servizi, soprattutto rivolta a quei settori finora meno coinvolti su
questi temi (artigianato e piccolissime imprese, Pubblica Amministrazione),
costituisce una priorità nella
programmazione dell'attività dei Servizi di prevenzione e vigilanza delle
Aziende Usl.
1.2 Significato della valutazione
La valutazione dei rischi lavorativi di cui
al D.Lgs 626/94 si iscrive nel più ampio e complessivo utilizzo a livello
internazionale del metodo del "risk assessment", che coinvolge anche
molti aspetti relativi ai costi ambientali del progresso e dell'uso delle
risorse naturali.
L'orientamento comunitario, in generale,
è quello di fondare le iniziative legislative e la definizione delle priorità
dell'intervento su un'analisi partecipata e strutturata in merito alla
"accettabilità" sociale dei rischi e alla valutazione dei costi e dei
benefici che la loro riduzione comporta per la comunità.
Di per sé il "risk
assessment" non porta automaticamente al "risk management", cioè
alla risoluzione o al contenimento dei problemi evidenziati, ma ha il vantaggio
di portarli alla luce e farne oggetto di valutazione sociale, di studio, di
programmi articolati.
Questo è il contesto culturale da cui il
D.Lgs 626/94 trae origine e che va armonizzato con il vigente assetto normativo
che mantiene la sua validità.
Infatti nessuna facoltà d'arbitrio è
concessa al datore di lavoro in merito all'applicazione o meno delle norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che devono essere comunque
rispettate, per cui l'obiettivo della valutazione non può essere la scelta di
quali tra i vincoli normativi previsti siano i più opportuni o convenienti da
adottare.
L'applicazione dell'art. 4 fornisce
anche uno strumento per avviare una riorganizzazione razionale e pianificata
della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, procedure, spazi,
organizzazione, ...) al fine di raggiungere l'obiettivo di una sostanziale
riduzione e/o del controllo dei fattori di rischio presenti, nel rispetto della
legislazione nazionale e delle norme di buona tecnica prodotte da organismi
accreditati (UNI-EN, CEI, ecc.).
La necessità che nell'impresa si proceda
ad una stretta integrazione tra la produzione, tutte le funzioni aziendali ad
essa collegate (direzione lavori, acquisti, gestione del personale,
manutenzione, ecc.), e la prevenzione dei rischi da essa derivanti al fine di
progettare "lavoro sicuro", è chiaramente esplicitata tra le misure
generali di tutela indicate nell'art. 3. Tra queste, infatti, al comma 1
lettera d) viene indicata "la programmazione della prevenzione mirando ad
un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei
fattori dell'ambiente di lavoro".
La valutazione del rischio deve essere,
pertanto, uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure
di prevenzione e più in generale alla organizzazione della funzione e del
sistema prevenzionale aziendale.
L'esame sistematico dei problemi di
prevenzione in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa non dovrà trascurare
le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia,
arresto e riattivazione di impianti, cambio di lavorazioni, ...), come
chiaramente indicato negli orientamenti CEE.
Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la valutazione
deve assumere, sia a garanzia di aver raccolto tutta l'informazione disponibile
sui fattori di rischio (tra cui le trasformazioni che l'organizzazione del
lavoro "formale" subisce, all'atto della sua concreta messa in
pratica da parte dei lavoratori), sia per ottenere il coinvolgimento attivo di
tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro
applicazione.
Non va infatti dimenticato, per esempio,
che gli studi del fenomeno infortunistico che utilizzano un approccio solo
"deterministico", mirato ad identificare cause di infortunio solo in
errori umani o in inconvenienti tecnici o in deficienze strutturali, presentano
limiti importanti ed insolubili se non affrontano anche le interconnessioni con
il tessuto organizzativo della produzione. A quanto sopra detto rimanda
peraltro, in modo esplicito, anche il punto 1d) dell'art. 3 ("Misure
generali di tutela").
Il processo di partecipazione dei
lavoratori attraverso le loro rappresentanze è dunque dovuto per legge, oltre
che fortemente auspicabile.
Comunque la mancata
designazione/elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non
può costituire un pretesto né una scusante per eventuali rinvii
nell'applicazione del D.Lgs 626/94 da parte dei datori di lavoro e le Regioni e
le Aziende USL si impegneranno affinché ciò non si verifichi.
1.3 La soggettività
nel valutare
Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con uno
standard normativo o tecnico di riferimento, la valutazione
dei rischi comporta inevitabilmente un contributo della soggettività del/dei
valutatore/i nell'attribuire loro maggiore o minore rilevanza e, di
conseguenza, un equivalente valore nella programmazione degli interventi.
In particolare possono pesare
negativamente nella valutazione quegli elementi di percezione soggettiva del
rischio che spesso, più che caratterizzare un singolo soggetto, fanno parte di
una certa "cultura d'impresa", là dove un'abituale sottostima del
rischio ha alimentato l'abitudine a considerare "normali" procedure,
attrezzature, metodi, del tutto inadeguati.
In quelle situazioni si rende necessario
uno sforzo rilevante, da parte del datore di lavoro, in termini di
comunicazione e di formazione corretta sui rischi lavorativi, perché la presa
di coscienza dell'esistenza di un rischio non rappresenti un evento episodico,
non condiviso e, come tale, non generatore di cambiamenti significativi.
A mitigare la soggettività del
valutatore possono contribuire l'uso razionale di misure di igiene industriale,
nonché la raccolta della sintomatologia eventualmente accusata dai lavoratori.
Inoltre l’accurata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) e la raccolta critica dei giudizi soggettivi dei lavoratori
rappresenta un momento decisivo per l’integrazione delle conoscenze di quegli
aspetti di rischio che sfuggono o sono sottovalutati dal management.
Il datore di lavoro e/o il valutatore
utilizzeranno documentazione tecnica e scientifica in materia potendosi
rivolgere anche ai Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende Usl o ai
centri regionali di documentazione.
1.4 Valutazione
semplificata e primi approcci alla valutazione
Per incentivare la massima estensione
dell'attività di valutazione da parte dei datori di lavoro si favorirà, soprattutto
nelle imprese di piccole dimensioni e rischi modesti, la semplificazione delle
procedure di valutazione, che dovranno essere tese a raccogliere le
informazioni sufficienti, dati e notizie all’uopo pertinenti e rilevanti.
A tal fine sarà utile, nelle indicazioni
da fornire alle imprese, chiarire che per "valutazione del rischio" è
da intendersi principalmente l'individuazione dei possibili centri/fonti di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'identificazione dei lavoratori
potenzialmente esposti a rischio e la valutazione dell'entità dell'esposizione.
A tale proposito si potrà suggerire
l'utilizzazione in prima istanza, ove possibile e adeguata, di metodi e criteri
di valutazione approssimata del rischio in grado di distinguere chiaramente
condizioni francamente accettabili da situazioni francamente non accettabili.
Tali metodi possono consistere anche in valutazioni di tipo induttivo (quantità
di materiale utilizzato, cubatura, ventilazione) o semiquantitativo. Sarà
possibile di conseguenza identificare quelle situazioni in cui è necessario un
approfondimento da realizzare con più complesse procedure analitiche.
Non è necessario, salvo casi particolari
da individuare, che la "valutazione del rischio" comprenda stime
probabilistiche di accadimento di guasti o di eventi accidentali così come,
invece, previsto dalla normativa vigente per le imprese a rischio di incidente
rilevante (DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni).
Di grande utilità per l'utenza, accanto
al modello di documento di valutazione proposto per le piccole e medie imprese
con DM 5/12/96, sarà l'avvalersi di linee guida di valutazione con riferimento
al settore e al comparto produttivo tenuto conto della variabile distribuzione
dei diversi rischi lavorativi nei diversi settori.
E' questo un impegno che, in una seconda
fase, potrebbe essere organizzato e coordinato a livello regionale utilizzando
il lavoro già svolto dalle diverse strutture pubbliche di prevenzione ed
individuando centri di riferimento per specifiche tematiche (es.: linee guida
ISPESL).
Da quanto sopra emerge l'indicazione che
l'elemento centrale degli
adempimenti previsti dall'art. 4 appare essere "l'individuazione delle misure preventive e di protezione"
definite o programmate, per la cui realizzazione dovranno essere scelti tempi e
metodi congrui con la valutazione di gravità del rischio.
E' opportuno, a questo proposito, che
vengano individuate scale qualitative circa l'urgenza dei provvedimenti da
assumere, formulate anche in base ad eventuali programmi di sviluppo aziendali.
Tenendo presente che non è accettabile mantenere in atto inadempienze a precisi
obblighi di legge, dovranno essere definite misure accessorie di natura
organizzativa o procedurale in grado di provvedere al controllo ed alla
riduzione del rischio nel periodo che intercorre tra la sua individuazione e la
messa in atto dell'intervento tecnico risolutivo.
Le fasi procedurali possono essere
quelle proposte nel documento CEE (Tab. 4), ma a tal proposito va precisato che
non sempre è possibile fare a priori una stima significativa della gravità
degli effetti derivanti da un'esposizione e della probabilità che tali effetti
si manifestino.
In tali casi è preferibile affidarsi ad
uno studio approfondito della specifica situazione lavorativa e procedere
secondo una logica squisitamente prevenzionistica.
1.5
Quando
iniziare il processo di valutazione
La valutazione dei rischi e la stesura
dei conseguenti atti documentali andava ravvisata, in sede di prima
applicazione, come un processo che iniziava praticamente con l’entrata in
vigore del D.Lgs 626/94 per trovare precisa formalizzazione entro l’1/7/96 per:
·
le aziende industriali di cui all’art. 1 del Decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche,
soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso,
·
le centrali termoelettriche,
·
gli impianti e laboratori nucleari,
·
le aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni,
·
le aziende industriali con oltre duecento
dipendenti,
·
le industrie estrattive con oltre cinquanta
lavoratori dipendenti,
- vedi l’art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) -, ed entro l’1/1/97 per tutte le altre attività lavorative. In altri termini, il tempo previsto andava inteso come la disponibilità, per i datori di lavoro, per attivare e portare a compimento il processo di valutazione e di eventuale programmazione dei relativi interventi di prevenzione.
Per le nuove attività lavorative il datore di lavoro è invece tenuto ad elaborare il documento di valutazione ovvero a redigere l'autocertificazione entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Ogni sforzo andrà operato affinché, presso i datori di lavoro, non si ingeneri la “convinzione” che ci si può cominciare ad occupare del problema solo alla scadenza dei termini.
Poiché la valutazione dei rischi
complessivi presenti in una azienda e la stesura dei conseguenti programmi di
prevenzione è, per lo più, un atto tecnico tutt'altro che semplice, diviene
naturale suggerire ai datori di lavoro di reperire al più presto quelle
competenze tecnico-professionali che li mettano in grado di assolvere
adeguatamente al proprio compito, al di là della formalizzazione degli
incarichi.
Per quel che riguarda la figura del
medico competente, esso potrà essere formalmente incaricato (con documentazione
scritta) sin da subito in tutti quei casi in cui la normativa vigente prevede
un obbligo già definito a priori di sottoporre i dipendenti ad accertamenti
sanitari periodici. A tal fine si farà riferimento alla tabella annessa
all'art. 33 del DPR 303/56, al DPR 1124/65 per quanto riguarda il rischio
determinato dall'esposizione a silice e ad asbesto, al DPR 962/82 per il
rischio da CVM, al D.Lgs 277/91 per l'esposizione a piombo e a rumore, al D.Lgs
626/94 in caso di addetti a lavoro con VDT, così come definiti dall'art. 51.
Nel caso, invece, in cui la necessità e
l'obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sia condizionato
dalla preventiva valutazione dell'esistenza del rischio, come ad esempio nel
caso della movimentazione manuale di carichi, dell'esposizione a cancerogeni e
ad agenti biologici, la nomina del medico competente potrà essere effettuata
successivamente una volta conclusa la fase di valutazione.
1.6 Chi concorre alla valutazione
L'obbligo di realizzare il processo di
valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente
il datore di lavoro.
E' evidente tuttavia che dal punto di
vista tecnico, operativo e procedurale il datore di lavoro dovrà allo scopo
avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, peraltro in larga
misura indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 4 del D.Lgs 626/94.
In primo luogo è opportuno prevedere che
al processo di valutazione/gestione dei rischi partecipi l'intera
"linea" aziendale rappresentata dai dirigenti e dai preposti; gli
stessi sono infatti, al contempo, depositari di importanti conoscenze e
titolari di obblighi, per cui è opportuno prevedere un loro ampio
coinvolgimento in questa fase del processo.
Alla valutazione collaborano altresì il
responsabile (e/o gli addetti) del servizio di prevenzione e protezione nonché,
ove previsto, il medico competente: essi forniscono il loro contributo di
conoscenze, per il rispettivo ambito professionale, utili all'inquadramento (e
qualificazione) dei rischi lavorativi e alle strategie più idonee per il loro
contenimento.
La valutazione si avvale, inoltre, del
contributo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il quale da un
lato, laddove adeguatamente formato (art. 22, comma 4), è a sua volta
ravvisabile come una specifica risorsa tecnica, e dall'altro lato costituisce
il punto di riferimento ed il collettore delle specifiche conoscenze,
esperienza e valutazione dei lavoratori, che pure rivestono grande importanza
nel processo di controllo dei rischi lavorativi, come d'altronde stabilito in
diversi punti del decreto legislativo (si veda ad es. l'art. 4, comma 5, punto
m; art. 5, comma 2, punti d ed h).
Infine, al processo di valutazione e
gestione dei rischi partecipano, più o meno direttamente, i progettisti, i
fabbricanti, i fornitori e gli installatori; gli stessi, infatti, nel
rispettare il dettato dell'art. 6, devono anche fornire informazioni relative a
criteri, ambiti e limiti per l'utilizzazione (sicura) di ambienti, impianti e
strumenti di lavoro. La scrupolosa verifica del rispetto di tali criteri da
parte degli altri soggetti protagonisti della valutazione rappresenta un
ulteriore rilevante contributo al processo generale di valutazione e gestione
dei rischi.
1.7 Le sanzioni
previste
L'obbligo di valutazione generale
sancito dall'art. 4, comma 1, che impone al datore di lavoro di valutare i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'osservanza delle misure
di sicurezza previste dall'art. 3, non è sanzionato; invece l'art. 89 prevede
la sanzione, solo a carico del datore di lavoro, nel caso in cui il documento
relativo alla valutazione ovvero l’autocertificazione non venga elaborato.
Il documento di valutazione dei rischi
deve contenere una relazione sulla valutazione dei rischi che specifichi i
criteri adottati per eseguire la valutazione, le misure di prevenzione e di
protezione e i dispositivi di protezione individuale (DPI) individuati in
conseguenza della valutazione dei rischi, il programma di attuazione delle
misure ritenute opportune per migliorare i livelli di sicurezza.
Le disposizioni transitorie e finali
determinavano l’obbligo di adottare le misure di cui all’art. 4 (commi 1, 2, 4
e 11) entro l’1/7/96 per le aziende di cui all’art. 8 comma 5, lettere a), b),
c), d), e) ed f), entro l’1/1/97 per tutte le altre attività lavorative, mentre
determinano l'obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 (ancora ai commi
1, 2, 4 e 11) entro tre mesi per le nuove aziende.
Tali disposizioni richiedono
essenzialmente che la programmazione della sicurezza nei luoghi di lavoro sia
avviata con i tempi, le cadenze, le forme e gli strumenti prescritti.
Eventuali inadempienze di procedura
(effettuazione e tempi) nella elaborazione del piano di sicurezza sono
sanzionate.
Non viene, al contrario, sanzionato
l'errore di merito che possa essere commesso nell'individuazione dei rischi e
delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro non risponderà, quindi, sotto
il profilo penale per aver commesso errori od omissioni nella valutazione ma
se, in conseguenza di tale errore valutativo, avrà omesso le misure necessarie
a tutela dei suoi dipendenti.
A tale principio si richiama
l'attenzione dei Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende Usl che
dovranno utilizzare questo documento a peculiari fini di assistenza alle
procedure di valutazione (vedi note del documento della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome “Prime linee di indirizzo per l'attuazione del D.Lgs n. 626/94 di
recepimento delle Direttive CEE per il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, febbraio 1995) e non già
come indicazioni per contestare inadempienze relative a modalità o conclusioni
della valutazione in merito alle quali il datore di lavoro si assume la
responsabilità della correttezza degli atti compiuti e delle azioni
programmate.
L'art. 89, comma 2, lett. a) prevede
anche un’ammenda a carico del datore di lavoro nel caso in cui in occasione di
modifiche del processo produttivo non effettui una nuova valutazione e non
elabori un nuovo documento (art. 4, comma 7).
Per i cancerogeni (art. 63, comma 5) e gli
agenti biologici (art. 78, comma 3) il datore di lavoro deve ripetere la
valutazione, oltre che per significative modifiche nel ciclo di lavoro, ogni
tre anni. Questa inadempienza è sanzionata.
L'art. 89, comma 2, prevede la sanzione
nel caso in cui il datore di lavoro non si avvalga della collaborazione del
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente,
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
nell'effettuare la valutazione e nell'elaborare il documento (art. 4, comma 6).
Non sanzionato, invece, l’obbligo di
inviare l’autocertificazione di cui all’art. 4, comma 11, al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. Tale obbligo, infatti, è riportato nel secondo
periodo dell’art. 4, comma 11, mentre la sanzione prevista dall’art. 89
riguarda solo il primo periodo.
Di fronte alla questione se il documento
di valutazione debba o meno far menzione dell'eventuale riscontro di
inadempienze a norme già vigenti è opportuno non incoraggiare la redazione di
documenti falsi o incompleti.
Si indicherà al datore di lavoro la
necessità di provvedere immediatamente, man mano che si evidenziano problemi di
prevenzione, se si tratta di applicare soluzioni note, di semplice e rapida
attuazione (posizionamento o ripristino di carter, fotocellule, finecorsa di
sicurezza; rimozione di ingombri che impediscono l'apertura di porte/finestre
e/o ostacolano la circolazione di mezzi o persone; chiusura contenitori, ecc.).
Nel caso di interventi che richiedono uno studio specifico o il ricorso a specialisti o sono comunque di più complessa attuazione dovranno essere programmati ed esplicitati nel documento prevedendo:
a)
tempi di realizzazione congrui e contenuti;
b)
misure tecniche, organizzative o procedurali idonee
a limitare e controllare il fattore di rischio individuato, in attesa di una
sua definitiva rimozione.
2. DEFINIZIONI E
PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DELLA
2.1 Definizioni
da : “ORIENTAMENTI
CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA LAVORO”
PERICOLO:
proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo,
metodo) avente potenzialità di causare danni.
RISCHIO:
probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni
di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso.
da
: “
NORMA UNI EN 292 PARTE I / 1991”
PERICOLO:
fonte di possibili lesioni o danni alla salute.
Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre
parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno
alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di
cesoiamento, di intossicazione, ecc.
SITUAZIONE PERICOLOSA:
qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più
pericoli.
RISCHIO:
combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla
salute in una situazione pericolosa.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in
una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza.
Nel linguaggio
comunemente adottato il termine “pericolo” assume normalmente un significato
connesso al rischio infortunistico; nel testo degli Orientamenti CEE, invece, è
utilizzato in un’accezione più ampia; nel testo che segue potrà essere
utilizzato anche il termine “fattore di rischio” ad indicare l’esistenza di un
pericolo da cui possa derivare un rischio per i lavoratori.
2.2 Obiettivi della valutazione
dei rischi
da:
“ORIENTAMENTI
CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE
DEI
RISCHI DA LAVORO”
L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel
consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Questi provvedimenti comprendono:
· prevenzione dei rischi professionali
· informazione dei lavoratori
· formazione professionale dei lavoratori
· organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti
necessari.
L’art. 3 del D.Lgs 626/94 elenca, in
successione logica e concatenata, i provvedimenti che devono essere assunti dal
datore di lavoro quali “misure di tutela“ per la salute e la sicurezza dei
lavoratori. Tra le misure indicate, la valutazione dei rischi è il primo atto
previsto, dal quale derivano tutte le ulteriori misure, alla cui programmazione
ed attuazione la valutazione stessa è finalizzata.
2.3 Criteri generali
Il D.Lgs 626/94 si riferisce in alcuni
articoli alla “valutazione dei rischi” (Titolo VIII), in altri alla valutazione
dei pericoli (Titolo V, Titolo VI), in altri alla “valutazione
dell’esposizione” (Titolo VII), pur facendo in ogni caso riferimento alla valutazione
dei rischi disposta all’art. 4, primo comma.
Sembra pertanto di poter desumere la
volontà del legislatore ad interpretare il “mandato” al valutatore con una
certa flessibilità, in ragione del tipo di pericolo preso in considerazione e
della complessità che l’analisi del problema di prevenzione implica.
Da parte del Coordinamento delle Regioni
è stata assunta la posizione di orientare, attraverso l’emanazione di proprie
Linee Guida, verso la semplificazione delle procedure di valutazione, mirando
principalmente all’individuazione dei
possibili centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, l’identificazione dei lavoratori
potenzialmente esposti al rischio, non
comprendendo stime probabilistiche di accadimento, salvo casi particolari
da individuare.
Per la concreta attuazione di quanto
disposto dal Decreto Legislativo in merito alla valutazione dei rischi, tenuto
conto dell'orientamento della stessa a fini di programmazione di interventi di
prevenzione, possono essere sinteticamente proposti i seguenti criteri
(successivamente ripresi ed approfonditi):
a) Attuazione
di una fase preliminare
·
procedere all’identificazione dei centri/fonti di
pericolo sulla base dell’analisi del processo produttivo e dell’organizzazione
del lavoro, nonché di tutta la documentazione e le informazioni disponibili ed
utili.
b) Orientamenti
operativi
·
se nella conduzione della valutazione viene
individuato un pericolo per la salute o la sicurezza, la cui esistenza appare
certa e fonte di possibile danno ai lavoratori, che sia riferibile o meno ad
una mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa esistente, le
misure di tutela eventualmente individuabili possono opportunamente essere
attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi, se non
quelli strettamente necessari alla definizione della priorità da assumersi per
gli interventi stessi;
·
se un possibile pericolo, connesso all'attività
lavorativa in esame, è stato in precedenza valutato con esito favorevole (rischio
assente o molto limitato) ovvero il pericolo stesso è stato ridotto o eliminato
con l'adozione di opportune misure (può essere il caso della valutazione
dell'esposizione dei lavoratori a piombo, amianto e rumore ai sensi del D.Lgs
277/91), la valutazione dei rischi ex art. 4 può limitarsi ad una presa d’atto
di tali risultanze, previa verifica della loro attualità;
·
al contrario, là dove l'esistenza di un pericolo
risulti dubbia, o incerta la definizione delle possibili conseguenze, o
complessa l'individuazione delle appropriate misure di prevenzione, appare
opportuno condurre una valutazione dei rischi che si articoli in un percorso
logico e procedurale più completo ed approfondito.
2.4 Fasi preliminari
Al fine di una sua corretta collocazione
temporale e maggiore rappresentatività delle reali condizioni di lavoro, la
valutazione va fatta precedere da un'attenta ricognizione circa le
caratteristiche dell'attività lavorativa (produzione di beni o di servizi, di
serie o per campagne, produzione conto terzi ecc. e relativa variabilità delle
lavorazioni in relazione al variare della produzione...) con particolare
riferimento all'esistenza di attività di servizio alla produzione (pulizia,
manutenzione...) od occasionali (guasti, riattivazione di impianti...); non
dovrà essere trascurata la considerazione di prestazioni eventualmente erogate
dai lavoratori all'esterno dell'abituale luogo di lavoro (montaggi,
riparazioni...) come pure la possibilità di presenza sul luogo di lavoro di
dipendenti di altre aziende o di utenti.
Dovrà essere scelta la sequenza logica
che il valutatore riterrà più opportuno adottare nell'analisi dei pericoli e
dei rischi:
·
sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo
produttivo;
·
compiti assegnati ai lavoratori;
·
ambienti di lavoro;
·
aggregati in base al linguaggio aziendale
(“reparti”, “linee”, “uffici”...), avendo unicamente cura di:
·
esplicitare la scelta fatta
·
attenersi ad essa in modo coerente.
Un'ulteriore fase preliminare da non
trascurarsi è l’acquisizione e l’organizzazione di tutte le informazioni e le
conoscenze già disponibili su elementi utili a connotare i fattori di rischio
e/o gli eventuali danni riferibili al lavoro.
A titolo esemplificativo, in tabella 1
viene proposta una lista di informazioni o fonti informative possibilmente
presenti in azienda:
Tabella 1 - Informazioni o fonti informative
|
• lay-out
dei reparti |
|
• numero
di addetti ripartito per reparti e per mansioni con breve descrizione delle
operazioni svolte |
|
• denunce
di impianti e verifiche periodiche |
|
• registro
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie |
|
• schede
di sicurezza di sostanze/prodotti/apparecchiature/impianti in uso |
|
• schede
tecniche e manuali operativi di macchine e impianti |
|
• risultati
di precedenti indagini condotte sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro
inclusi verbali di prescrizione degli organi di vigilanza |
|
• risultati
di eventuali misurazioni di igiene industriale |
|
• risultati
collettivi anonimi di controlli sanitari periodici |
|
• denunce
INAIL su casi di malattie professionali |
|
• dati
sugli infortuni (dall’apposito registro) e incidenti avvenuti |
|
• atti
autorizzativi |
|
• procedure
di lavoro scritte, ordini di servizio |
|
• elenco e
caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori |
|
• modalità
pratiche di distribuzione/ricambio dei dispositivi di protezione individuale |
|
• conoscenze
ed esperienze dei lavoratori e dei preposti |
2.5 Metodologia
Tabella 2 - Fasi per la conduzione della valutazione e la
redazione del documento
|
• identificazione
dei fattori di rischio |
|
• identificazione
dei lavoratori esposti |
|
• stima
dell'entità delle esposizioni |
|
• stima della
gravità degli effetti che ne possono derivare |
|
• stima
della probabilità che tali effetti si manifestino |
|
• verifica
della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare
o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti |
|
• verifica
dell'applicabilità di tali misure |
|
• definizione
di un piano per la messa in atto delle misure individuate |
|
• verifica
dell'idoneità delle misure in atto |
|
• redazione
del documento |
|
• definizione
di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione |
2.5.1 Identificazione dei fattori di rischio
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti
dall’attività lavorativa e che risultino ragionevolmente prevedibili: vanno
quindi conciliate le contrapposte esigenze di “esaustività” della valutazione e
della identificazione dei principali problemi di prevenzione, peculiari della
specifica attività produttiva, su cui concentrare l’analisi.
In una prima fase pare ragionevole che
il datore di lavoro programmi (indicando tale programma nel documento, ove
previsto, di cui al II comma dell’art. 4) una successiva fase di valutazione
dei rischi che ad un primo esame appaiono meno prevedibili e comunque tali da
provocare lievi conseguenze.
Gli orientamenti comunitari indicano a
tale proposito l’utilità di operare il seguente procedimento:
“valutazione complessiva per separare i rischi in due
categorie: quelli ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di
controllo...e rischi per i quali è necessario un esame più attento e
dettagliato. Questa fase può comportarne altre se si deve applicare un sistema
più sofisticato di valutazione dei rischi a situazioni effettivamente
complesse.”
L’identificazione dei fattori di rischio
sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici,
dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi
apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della
stessa valutazione: responsabile del Servizio di prevenzione e protezione,
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, altre figure
che possono essere utilmente consultate nel merito (lavoratori, preposti,
dirigenti...).
Questo procedimento consentirà di
identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma
anche all’esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha
luogo l’attività lavorativa.
Si avrà cura di controllare l’influenza
che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del
rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo
sulla base dell’abitudine al rischio o dell’eccessiva fiducia concessa alle
impressioni sensoriali.
Per una lista orientativa dei fattori di
rischio che possono essere presi in considerazione si riporta l’Allegato 1
degli Orientamenti CEE, fermo restando che tale elenco di situazioni e di
attività lavorative possibili, come chiaramente indicato dai suoi compilatori,
ha carattere non esaustivo.
Va sottolineato che laddove esistano
posti di lavoro e/o lavorazioni omogenee nella stessa unità produttiva o in
unità produttive del medesimo comparto è possibile definire in modo unitario un
elenco orientativo dei fattori di rischio da considerare fermo restando che per
ogni contesto considerato andranno verificate le eventuali differenze
significative, le quali peraltro possono condurre all’attivazione di conseguenti
diversificate e specifiche misure di tutela.
Come indicato nell’art. 4, eventuali
scelte di questo tipo dovranno essere indicate nel documento tra i criteri
adottati nella conduzione della valutazione.
2.5.2 Identificazione dei lavoratori esposti
In relazione alle situazioni pericolose
messe in luce dalla prima fase della valutazione, si evidenzierà il numero dei
lavoratori che sono o possono essere esposti ai fattori di rischio,
individualmente o come gruppo omogeneo.
E’ opportuno che i lavoratori esposti
siano identificati nominalmente, sia in funzione della eventuale segnalazione
al medico competente per gli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria,
sia per la programmazione dei successivi interventi di informazione/formazione.
L’identificazione dei lavoratori esposti
non potrà prescindere dalla rilevazione delle effettive modalità di lavoro; a
tale fine si richiama l’esigenza di avvalersi di modalità partecipative nella
raccolta delle informazioni in merito.
A questo proposito giova ricordare che
l’utilizzo di check-list, se pur di utilità al responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione aziendale, non può essere considerato come l’unico
mezzo per la valutazione. Le check-list, infatti:
·
essendo “universali” possono rivelarsi talora
eccessivamente dettagliate e talaltra generiche a seconda del comparto
produttivo dell'azienda;
·
se elaborate in altre nazioni non presentano utili
richiami alla legislazione italiana;
·
non sostituiscono la conoscenza e le informazioni
pregiate di cui dispongono i lavoratori sulle specifiche condizioni di rischio.
2.5.3 Stima dell’entità delle esposizioni ai pericoli
Una prima stima dell’entità delle
esposizioni (misura semiquantitativa) implica una valutazione della frequenza e
della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori.
Si verificherà, in talune situazioni, la
necessità o l’opportunità di procedere ad una stima più precisa delle
esposizioni ai pericoli, tramite misure di igiene industriale o a criteri di
valutazione più specifici e dettagliati nei casi in cui vi sia esposizione ad
agenti chimico-fisici e/o qualora si siano verificati (o si possano prevedere)
infortuni/incidenti gravi.
Tale fase di approfondimento, per
analogia con quanto detto al punto precedente, può peraltro essere programmata
per un tempo immediatamente successivo alla prima valutazione e alla prima
adozione delle misure di prevenzione e di protezione individuate.
Va sottolineato che l’art. 4 non fa
riferimento esplicito, per l’effettuazione della valutazione, ad una
valutazione dell’esposizione.
Al contrario, la quantificazione
dell’esposizione è esplicitamente citata a proposito di agenti cancerogeni (art. 70, comma 1), con
particolare riferimento, però, alla verifica
di efficacia delle misure adottate (artt. 64 e 69).
A misure di igiene industriale sembra
riferirsi anche l’art. 17, là dove prevede che il medico competente riceva i
“risultati” del controllo dell’esposizione
dei lavoratori, senza peraltro precisare quando ciò sia previsto.
In prima approssimazione si può
affermare che il ricorso a misure di igiene industriale o comunque a criteri
più specifici ed approfonditi di valutazione dell’esposizione trova un suo
opportuno campo di applicazione quantomeno nei casi indicati nella seguente
tabella.
Tabella 3 -
Indicazione di casi in cui è opportuno il ricorso a misure di igiene
industriale o a criteri di valutazione più specifici
|
• nei casi
in cui è esplicitamente previsto (cancerogeni, fattori di rischio normati dal
D.Lgs 277/91, radiazioni ionizzanti) |
|
• nei
casi di esposizione a sostanze dotate di elevata tossicità intrinseca e/o in
grado di provocare incidenti (atmosfere infiammabili/esplosive) o danni alla
salute in basse concentrazioni |
|
• nella
verifica di efficacia dei sistemi di prevenzione adottati |
|
• se
necessario ai fini della progettazione o realizzazione di idonei presidi di
bonifica |
|
• nel
dirimere i casi dubbi o controversi |
|
• qualora
si siano verificati infortuni/incidenti gravi o con dinamiche ripetitive |
Inoltre valutazioni
igienistico-ambientali, eventualmente corredate da misurazioni, sono raccomandate
ogni qualvolta vengano modificate sostanzialmente linee di produzione in modo
tale da poter prevedere una variazione dell’esposizione dei lavoratori a
fattori di rischio chimico-fisici, al fine di progettare contestualmente le più
idonee misure di prevenzione.
Di seguito si riportano i criteri
d’analisi del processo produttivo ai fini della valutazione dei rischi
chimico-fisici.
a. Indagine
preliminare
·
materie prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti
·
fasi del processo, compreso il trattamento degli
effluenti solidi, liquidi, gassosi
·
schemi di flusso
·
mansioni, esposizione a inquinanti
·
individuazione dei gruppi di lavoratori
omogeneamente esposti
·
protezioni attive e passive
·
esposizioni conseguenti a trattamento degli
effluenti solidi, liquidi, gassosi
b. Identificazione
dei fattori di rischio e ipotesi di priorità nella loro quantificazione
c. Valutazione
delle modalità e dei punti di generazione e propagazione degli inquinanti
d. Strategia di campionamento e analisi degli
inquinanti
e. Misura dell’efficienza e dell’efficacia dei
sistemi di abbattimento
f. Valutazione complessiva dei risultati
ambientali
g. Interazione con i risultati della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori.
2.5.4 Stima della gravità e della probabilità degli effetti
Vanno considerate le dimensioni
possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di una
gamma di conseguenze quali:
·
lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili)
·
lesioni o disturbi di modesta entità
·
lesioni o patologie gravi
·
incidente mortale
stimando
nel contempo la probabilità di accadimento di danni (lesioni, disturbi,
patologie); il livello di probabilità può essere espresso con giudizi di
gravità in scala crescente.
Può essere utile adottare semplici
stimatori del rischio complessivo, che tengano contemporaneamente conto di
probabilità e gravità degli effetti dannosi; l’adozione di simili criteri di
classificazione può risultare utile al fine della programmazione degli
interventi, seguendo una scala di priorità.
|
|
danno/patologia lieve |
danno/patologia modesta |
danno/patologia grave |
|
improbabile |
+ |
++ |
+++ |
|
poco probabile |
++ |
+++ |
++++ |
|
probabile |
+++ |
++++ |
+++++ |
L’incidente con rischio di conseguenze mortali,
anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle
misure di prevenzione.
N.B.
Dev’essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato
al rischio in esame; a tale fine non può essere utilizzato il solo dato
statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti e/o patologie
ovvero una loro modesta gravità: di per sé tale dato non autorizza ad adottare
misure di sicurezza meno restrittive. Di contro particolarmente utile sarà la
valorizzazione dell’informazione su tipologie di infortuni che si ripetono con
dinamica analoga e di segnalazioni di disturbi riscontrati in gruppi omogenei
di lavoratori. Va peraltro ricordato che nell'igiene del lavoro questa
metodologia valutativa presenta molte difficoltà applicative, in quanto non
sempre è agevole attribuire valori significativi ai due parametri di
riferimento: "probabilità di accadimento" e "gravità degli
effetti". In tali casi, quindi, è consigliabile adottare le misure più cautelative.
2.5.5 Programmazione o messa in atto delle misure di
prevenzione
L’individuazione delle misure di
prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all’art. 3 del D.Lgs 626/94
(Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi
gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati:
·
evitare i rischi;
·
utilizzare al minimo gli agenti nocivi;
·
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è
pericoloso o lo è meno;
·
combattere i rischi alla fonte;
·
applicare provvedimenti collettivi di protezione
piuttosto che individuali;
·
limitare al minimo il numero di lavoratori che sono
o che possono essere esposti al rischio;
·
adeguarsi al progresso tecnico;
·
cercare di garantire un miglioramento del livello di
protezione;
·
integrare le misure di prevenzione/protezione con
quelle tecniche e organizzative dell’azienda.
In merito alla programmazione degli
interventi, le conclusioni desunte dall'identificazione dei fattori di rischio
e dei lavoratori esposti, dell’entità dell’esposizione, della probabilità con
cui possono verificarsi effetti dannosi e dell’entità delle possibili
conseguenze, orienteranno le azioni conseguenti alla valutazione stessa.
Un esempio di tale processo decisionale
è riportato nel documento della CEE (Tabella 4).
Tabella 4 - Azioni conseguenti alle conclusioni possibili
riguardo ai rischi.
(Fonte CEE)
|
CONCLUSIONI |
AZIONI |
|
I rischi sono
insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in
futuro. |
Terminare ora le
valutazioni. Non sono necessarie ulteriori misure. |
|
I rischi sono sotto
controllo ad un livello accettabile per es. conformemente alle norme della
Comunità o a quelle nazionali. |
E’ possibile apportare miglioramenti
alla protezione. Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto delle
norme compete ai sistemi di prevenzione del datore di lavoro. |
|
I rischi sono ora sotto
controllo ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro, oppure i sistemi
di controllo esistenti hanno la tendenza a funzionare male o ad essere male
impiegati. |
Stabilire le precauzioni
per migliorare la protezione; mantenere, eliminare, controllare e minimizzare
le possibilità di esposizioni maggiori. Determinare misure aggiuntive per
riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione ad alto rischio,
malgrado le precauzioni. |
|
Vi sono rischi possibili ma
non vi sono prove che causino malattie o ferite. |
Paragonare le misure
esistenti alle norme di buona prassi. Se il paragone è negativo determinare
cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e di protezione. |
|
I rischi sono adeguatamente
controllati ma non sono rispettati i principi generali stabiliti all’art. 3
del D.Lgs 626/94. |
Eliminare i rischi o
modificare il regime di controllo in modo da conformarsi ai principi
stabiliti, basandosi sulla buona prassi come guida. |
|
Vi sono rischi elevati e
non adeguatamente controllati. |
Identificare e porre in atto
misure provvisorie immediate per prevenire e controllare l’esposizione ai
rischi (esaminare l’eventualità di bloccare il ciclo produttivo). Valutare le
esigenze a lungo termine. |
|
Non vi sono prove che
esistano o meno rischi. |
Continuare a cercare altre
informazioni a seconda della necessità finché è possibile giungere ad una
delle conclusioni di cui sopra. Nel frattempo applicare i principi di
sicurezza professionale per minimizzare l’esposizione. |
La valutazione delle misure di prevenzione
e protezione non dovrà trascurare la verifica di idoneità e di efficacia di
quelle già in essere e, progressivamente, di quelle via via adottate.
Il piano di attuazione dovrà contemplare
i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro
effettiva messa in atto, la verifica della loro efficacia, la revisione
periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nel ciclo produttivo o
nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità
delle azioni intraprese.
2.6 Contenuti del
documento sulla valutazione dei rischi
Il documento relativo alla valutazione
dei rischi, obbligatorio per le sole aziende con oltre 10 occupati, è elaborato
con il contributo delle diverse componenti presenti in azienda e riporta quanto
è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori. Dovrà pertanto essere leggibile, sia per linguaggio che per
esplicitazione delle tappe del percorso fatto.
Secondo le indicazioni del legislatore,
conterrà:
·
i criteri adottati:
in questa voce possono
essere comprese indicazioni circa l’individuazione delle aree/posizioni di
lavoro, dei compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni
ecc. oggetto della valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con
le quali è stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione
del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per l’assunzione delle decisioni,
ecc.
·
le conclusioni della valutazione:
è opportuno elencare i
fattori di rischio presi in considerazione, per i quali la valutazione concluda
circa l’assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere
ulteriori misure di prevenzione;
per gli altri
rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare gravità e
probabilità delle possibili conseguenze, nonché l’identificazione dei
lavoratori esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione;
·
l’individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione definite in conseguenza della valutazione, nonché delle attrezzature
di protezione utilizzate;
·
il programma di attuazione di ulteriori misure
previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.
Da notare, tuttavia, che per alcuni casi
specifici sono previsti per legge adempimenti particolari o in fase di
valutazione, o in fase di stesura del documento.
L’elenco dei fattori di rischio
specificamente normati è riportato in tabella 5.
Tabella 5 - Fattori di rischio soggetti a norme particolari
|
radiazioni ionizzanti |
D.Lgs 230/95 |
|
cloruro di vinile monomero |
DPR 962/82 |
|
Piombo |
D.Lgs 277/91 Capo II |
|
Amianto |
D.Lgs 277/91 Capo III |
|
Rumore |
D.Lgs 277/91 Capo IV |
|
movimentazione manuale dei
carichi |
D.Lgs 626/94 Titolo V |
|
attrezzature munite di VDT |
D.Lgs 626/94 Titolo VI |
|
agenti cancerogeni |
D.Lgs 626/94 Titolo VII |
|
agenti biologici |
D.Lgs 626/94 Titolo VIII |
|
ammine aromatiche |
D.Lgs 77/92 |
Il documento di valutazione dei rischi ovvero
l’autocertificazione deve essere tenuto a disposizione in azienda per la
consultazione anche da parte dell'organo di vigilanza.
L'obbligo
di trasmettere il documento di valutazione dei rischi ovvero l’autocertificazione
all'organo di vigilanza è previsto solamente in caso di specifica richiesta
dell'organo di vigilanza stesso (art. 64 DPR 303/56).
Qualora l’imprenditore si avvalga della
facoltà ex art. 10 per svolgere direttamente i compiti di responsabile del Servizio
di prevenzione e protezione dovrà inviare all’organo di vigilanza competente
per territorio una dichiarazione
che attesti di aver effettuato la valutazione dei rischi, di aver redatto il
conseguente documento previsto dall’art. 4, comma 2, ovvero l’autocertificazione
di cui all’art. 4, comma 11.
L’art. 4, comma 11, esonera le aziende
familiari e quelle che occupano fino a 10 addetti (escluse le aziende di cui
alla nota 1 dell'Allegato 1 e quelle soggette a particolari fattori di rischio
che verranno individuate con appositi decreti ministeriali) dall’obbligo di
redigere il documento di valutazione dei rischi, sostituendolo con l’obbligo di
autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.
Va sottolineato con estrema chiarezza
che il disposto dall’art. 4, comma 11, non attenua minimamente l’obbligo per il
datore di lavoro di procedere alla valutazione dei rischi (né, tantomeno,
attenua gli obblighi preventivi), ma costituisce semplicemente un
alleggerimento degli obblighi documentali e burocratici.
E’
peraltro evidente che, una volta effettuata la valutazione, il datore di lavoro
dovrà comunque procedere, per motivi aziendali ed organizzativi, alla stesura
scritta di una sintesi conclusiva del percorso valutativo e delle misure
adottate e da adottare. Quindi, in realtà, il documento di valutazione, anche
se informale, ad uso interno, non giuridicamente dovuto, sarà sempre redatto.
Per quanto poi attiene ai contenuti
dell’autocertificazione, il testo della legge si presta a due diverse letture:
·
una molto riduttiva e restrittiva, che in pratica
consisterebbe nella pura e semplice dichiarazione di aver effettuato la
valutazione dei rischi e di aver adempiuto agli obblighi conseguenti;
·
una più estensiva e corretta, che individua nella
autocertificazione una vera e propria sintesi (se pur molto sommaria) dei
rischi valutati, delle misure adottate e di quelle previste per ulteriori
miglioramenti.
Non spetta a queste Linee Guida sciogliere
questo dubbio interpretativo, anche se a nostro avviso la seconda lettura del
termine è maggiormente condivisibile.
RIFERIMENTI AD ALTRE MONOGRAFIE
L'argomento
oggetto della presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati
aspetti particolari, e precisamente:
• nei
documenti n. 2 e n. 3 sono riprese alcune tematiche relative al
processo di valutazione dei rischi per quel che attiene alla sua ricaduta sulle
attività di formazione e informazione, nonché per il ruolo che rivestono, nella
costituzione della valutazione, i processi di consultazione e partecipazione;
• nel
documento n. 4 sono ripresi il
ruolo e l'importanza della valutazione dei rischi ai fini della definizione di
un coerente piano di emergenza;
• nel documento
n. 7 vengono proposte alcune
ipotesi di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi
nell'ambito delle aziende o enti della Pubblica Amministrazione;
• nei
documenti n. 8 e n. 9 vengono presi in esame il ruolo ed i compiti
che il Servizio di prevenzione e protezione e il medico competente hanno
nell'effettuazione della valutazione dei rischi;
• nel
documento n. 12 viene evidenziata
la criticità della corretta esecuzione del processo valutativo ai fini della
migliore scelta e definizione dei DPI da utilizzare;
• infine
nei documenti n. 13, n. 14, n. 15
e n. 16 vengono presi in esame i
"cenni particolari" di applicazione del processo di valutazione dei
rischi alle tematiche specifiche trattate nei singoli documenti.
|
N.B. |
Naturalmente,
essendo la valutazione per il controllo dei rischi un processo che taglia
trasversalmente tutto il D.Lgs 626/94, anche negli altri documenti non
specificamente sopra indicati si possono rinvenire riferimenti nel merito. |
Allegato 1
ORIENTAMENTI
CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO
ESEMPI DI
SITUAZIONI E DI ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE RICHIEDONO UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(PARAGRAFO 4.3)
(N.B.:
si tratta di un elenco illustrativo in cui non sono indicate le priorità, dato
che ciò spetta alle persone incaricate della valutazione dei rischi sul posto
di lavoro)
1. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
a)
Elementi in movimento rotatorio o traslatorio non
sufficientemente protetti, che possono causare schiacciamenti, tagli,
perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni.
b)
Elementi o materiali in movimento libero (caduta,
rotolamento, scivolamento, ribaltamento, dispersione nell'aria, oscillazioni,
crolli) cui possono conseguire danni alle persone.
c)
Movimenti di macchinari e di veicoli.
d)
Pericolo di incendio e di esplosione (per es.: per
attrito; serbatoi in pressione).
e)
Intrappolamento.
2. METODI DI LAVORO E DISPOSIZIONE DEGLI
IMPIANTI
a)
Superfici pericolose (bordi acuminati, spigoli,
punte, superfici abrasive, parti protundenti).
b)
Attività in altezza.
c)
Compiti che comportano movimenti/posizioni
innaturali.
d)
Spazi limitati (per es.: necessità di lavorare tra
parti fisse).
e)
Inciampare e scivolare (superfici bagnate o comunque
scivolose, ecc.).
f)
Stabilità del posto di lavoro.
g)
Conseguenze derivanti dalla necessità di indossare
attrezzature di protezione personale su altri aspetti del lavoro.
h)
Tecniche nei metodi di lavoro.
i)
Ingresso e lavoro in spazi confinati.
3. IMPIEGO DELL'ELETTRICITÀ
a)
Pannelli di comandi elettrici.
b)
Impianti elettrici (per es.: rete principale di
adduzione, circuiti di illuminazione).
c)
Attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a
comando elettrico.
d)
Impiego di attrezzi elettrici portatili.
e)
Incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica.
f)
Cavi elettrici sospesi.
4. ESPOSIZIONE A SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA E
LA SANITÀ
a)
Inalazioni, ingestione e assorbimento cutaneo di
materiale pericoloso per la salute (compresi aerosol e polveri).
b)
Impiego di materiali infiammabili e esplosivi.
c)
Mancanza di ossigeno.
d)
Presenza di sostanze corrosive.
e)
Sostanze reattive instabili.
f)
Presenza di sensibilizzanti.
5. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI
a)
Esposizione a radiazioni elettromagnetiche (calore,
luce, raggi X, radiazioni ionizzanti).
b)
Esposizione a laser.
c)
Esposizione al rumore od a ultrasuoni.
d)
Esposizione a vibrazioni meccaniche.
e)
Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura.
f)
Esposizione a sostanze/mezzi a temperatura molto
bassa.
g)
Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore,
liquidi compressi).
6. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
a)
Rischio di infezioni derivanti dalla manipolazione e
dall'esposizione non intenzionale a microorganismi, esotossine ed endotossine.
b)
Rischio di infezioni dovute all'esposizione non
intenzionale a microorganismi (per es: legionella liberata dai sistemi radianti
di raffreddamento).
c)
Presenza di allergeni.
7. FATTORI AMBIENTALI E AMBIENTE DI LAVORO
a)
Illuminazione non adeguata o tecnicamente errata.
b)
Controllo indeguato di temperatura, umidità,
ventilazione.
c)
Presenza di agenti inquinanti.
8. INTERAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI
FATTORI UMANI
a)
Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità
di ricevere ed elaborare con cura le informazioni.
b)
Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del
personale.
c)
Dipendenza dalle norme di comportamento.
d)
Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da
istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli.
e)
Conseguenze di deviazioni ragionevolmente
prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza.
f)
Adeguatezza delle attrezzature di protezione
professionale.
g)
Scarsa motivazione alla sicurezza.
h)
Fattori ergonomici, quali la progettazione del posto
di lavoro per venire incontro alle esigenze del dipendente.
9. FATTORI PSICOLOGICI
a)
Difficoltà di lavoro (intensità, monotonia).
b)
Dimensioni dell'ambiente di lavoro (per es.:
claustrofobia, solitudine).
c)
Ambiguità del ruolo e/o situazione conflittuale.
d)
Contributo al processo decisionale con conseguenze
sul lavoro e sulle mansioni.
e)
Lavoro molto esigente a scarso controllo.
f)
Reazioni in caso di emergenza.
10. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
a)
Fattori condizionati dai processi di lavoro (per es:
lavoro in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno).
b)
Sistemi efficaci di gestione e accordi per
l'organizzazione, la pianificazione, il monitoraggio e il controllo degli
aspetti attinenti alla sicurezza e alla sanità.
a)
Manutenzione degli impianti, comprese le
attrezzature di sicurezza.
c)
Accordi adeguati per far fronte agli incidenti e a
situazioni di emergenza.
11. FATTORI VARI
a)
Pericoli causati da terzi (per es.: violenza a
colleghi, personale di sorveglianza, polizia, attività sportive).
b)
Lavoro con animali.
c)
Lavoro in atmosfere a pressione superiore o
inferiore al normale.
d)
Condizioni climatiche difficili.
e)
Integrità dei software.
f)
Lavorare in prossimità di specchi d'acqua o
sott'acqua.
g)
Posti di lavoro variabili.
Allegato 2
ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI IN ITALIA E
DI NORMATIVE TECNICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Con tale elenco, anche se non
sicuramente completo, si intende fornire un'informazione utile a chi deve
affrontare la valutazione dei rischi da lavoro.
Va chiarito comunque che la valutazione
prevista dal D.Lgs 626/94 richiede che le specifiche norme già vigenti in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro siano già rispettate.
Norme principali in materia di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro:
DPR 27/4/55 n. 547 |
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro |
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DPR 19/3/56 n. 303 |
Norme generali per l'igiene del lavoro |
DPR
7/1/56 n. 164
|
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni |
D.Lgs
14/8/96 n. 494
|
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei
cantieri temporanei o mobili |
DM 12/9/58
DM
10/8/84
|
Registro infortuni |
DM 28/7/58
DM 12/3/59
DM
22/4/63
|
Presidi medico-chirurgici e farmaceutici aziendali |
DPR 30/6/65 n. 1124
DM 18/4/73
DPR
13/4/94 n. 336
|
Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie
professionali |
Legge 29/5/74 n. 256
DPR 6/6/77 n. 1147 DM 28/1/92 Circolare n. 15/92 (san) DM 16/2/93 D.Lgs 3/2/97 n. 52 DM
28/04/97
|
Imballaggio, etichettatura e schede di sicurezza di
sostanze e preparati pericolosi |
DPR 8/6/82 n. 524
D.Lgs
14/8/96 n. 493
|
Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
|
Legge
5/3/90 n. 46
|
Norme per la sicurezza
degli impianti e DPR 6/12/91 n. 447: Regolamento
di attuazione della Legge 5/3/90 n. 46, in materia di sicurezza degli
impianti (si applicano agli impianti di produzione, di trasporto,
di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici) |
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D.Lgs 15/8/91 n. 277
|
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro |
D.Lgs 4/12/92 n. 475
D.Lgs 2/01/97 n. 10 |
Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE, in materia di
riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi
di protezione individuale (questo decreto riporta i
requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
(DPI) e le procedure per l'apposizione del marchio di conformità CE) |
DPR
24/07/96 n. 459
|
Regolamento per l'Attuazione delle direttive n. 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine |
D.Lgs 19/9/94 n. 626
D.Lgs 10/3/96 n. 242
|
Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro (relativa ai luoghi di lavoro, all'uso
delle attrezzature di lavoro, all'uso dei dispositivi di protezione
individuale, alla movimentazione manuale dei carichi, all'uso di attrezzature
munite di videoterminale - titoli II, III, IV, V e VI) |
Norme
CEI
|
in materia di impianti
elettrici |
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Norme UNI-CIG |
in materia di impianti di
distribuzione di gas combustibile |
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Norme EN o UNI |
in materia di macchine |
Alcune norme particolari in materia di sicurezza e di salute
sui luoghi di lavoro:
RD
9/1/27 n. 147
|
Approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas
tossici |
RD
12/5/27 n. 824
|
Approvazione del regolamento che costituisce
l'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (tale
decreto e le norme attuative e modificative seguenti sono relative agli
apparecchi a pressione, ai generatori di vapore e al controllo della combustione) |
DPR
19/3/56 n. 302
|
Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate con DPR n. 547/55 (riguardano
la produzione e l'impiego di esplosivi) |
DPR
20/3/56 n. 320
|
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro in sotterraneo |
DPR
20/3/56 n. 321
|
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nei cassoni ad aria compressa |
DPR
20/3/56 n. 322
|
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione |
DPR
20/3/56 n. 323
|
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli
impianti telefonici |
|
DPR 9/4/59 n. 128 |
Norme di polizia delle miniere e delle cave |
DM 12/9/59
DM 13/7/65 DM 15/10/93 n.
519 (ind) |
Verifiche
e controlli infrastrutture |
|
Legge 19/7/61 n. 706 |
Impiego della biacca nella
pittura |
Legge
5/3/63 n. 245
|
Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle
attività lavorative |
Legge 5/3/63 n. 292
DPR 7/9/65 n. 1301 Legge 20/3/68 n. 419 DM 22/3/75 DM
16/9/75
|
Vaccinazione
antitetanica obbligatoria |
D.Lgs
17/3/95 n. 230
|
Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti |
DPR 3/8/68 n. 1255
DPR 24/5/88 n. 223 DM 25/1/91 n. 217 Circolare n. 15/93 (san) |
Fitofarmaci
|
Legge 14/12/70 n. 1088
DPR 28/1/75 n. 447 DM
25/6/76
|
Misure
antiTBC |
DM 6/5/72 |
Teleferiche private |
DPR
24/5/79 n. 886
|
Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle
miniere e delle cave, contenute nel DPR 9/4/59 n. 128, al fine di regolare le
attività di prospezione di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale |
|
Circolare n. 46/79 (lav) Circolare n. 61/81 (lav) |
Ammine
aromatiche |
DM 20/12/82
DM 7/7/83 DM
16/1/87
|
Estintori
portatili |
DM 16/2/82
DPR 29/7/82 n. 577 Legge 7/12/84 n. 818 DM 8/3/85 DM 27/3/85 DM
30/10/86
|
Prevenzione
e vigilanza antincendio |
DPR
10/9/82 n. 962
|
Attuazione della direttiva n. 78/610/CEE relativa alla
protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero |
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Circolare n. 56/83 (san) |
Ossido di etilene |
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Circolare n. 57/83 (san) |
Usi della formaldeide. Rischi connessi alle possibili
modalità di impiego |
DPR
17/5/88 n. 175
|
Attuazione della direttiva n. 82/501/CEE relativa ai
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (questo
decreto e le successive modifiche o integrazioni riguardano la prevenzione di
incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente) |
|
Circolare n. 5/89 (san) |
Anestetici in sale
operatorie |
Circolare 17/1/89
Circolare 6/4/89
Legge 5/6/90 n. 135 DM
28/9/90
|
AIDS |
DM 26/4/90
DM 3/10/91 DM
4/10/91
|
Vaccinazione
antiepatite B |
|
Circolare n. 23/91 (san) |
Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche
igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego |
D.Lgs
25/1/92 n. 77
|
Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro (questo decreto è
relativo alla protezione dei lavoratori contro l'esposizione ai seguenti
agenti chimici: 2-naftilamina e suoi sali; 4-aminodifenile e suoi sali;
benzidina e suoi sali; 4-nitrodifenile) |
D.Lgs
25/11/96 n. 624
|
prescrizioni minime intese
al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per trivellazione e delle industrie estrattive a
cielo aperto o sotterranee |
DPR
14/01/97
(in G.U. n. 42 del 20.2.97) |
Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private |
Norme particolari riguardanti alcune limitazioni sul lavoro:
Legge
22/3/1908 n. 105
|
Abolizione del lavoro notturno dei fornai |
Legge 19/1/55 n. 25
DPR
30/12/56 n. 1668
|
Apprendistato
|
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Legge 17/11/67 n. 977 |
Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti |
|
Legge 18/12/73 n. 877 |
Lavoro a domicilio |
|
DM 5/7/73 |
Lavoro notturno delle
donne nelle industrie |
Legge 30/12/71 n. 1204
DPR 25/11/76 n. 1026 D.Lgs 25/11/96 n. 645 CM
66/97
|
Tutela delle lavoratrici madri
|
Legge
9/12/77 n. 903
|
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro (questa legge prevede, tra l'altro, il divieto di
adibire le donne - tranne quelle che svolgono mansioni direttive e quelle
addette ai servizi sanitari aziendali - al lavoro nelle aziende
manifatturiere ed artigianali dalle ore 24 alle 6) |
Legenda:
|
(ind) |
Ministero
dell’Industria |
|
(lav) |
Ministero
del Lavoro |
|
(san) |
Ministero
della Sanità |