COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI
ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Decreto Legislativo n. 626/94
D O C U M E N T O N. 4
LINEE GUIDA SU TITOLO I
Prevenzione
incendi,
evacuazione dei lavoratori,
pronto soccorso
Versione definitiva approvata il 16/07/1996
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
Aggiornata al 15 aprile 1998
___________________________________________
Regione referente: Emilia-Romagna
REQUISITI DEL "PIANO DI EMERGENZA" (art. 12)
D.Lgs 626/94 - Capo III
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto
soccorso
1. INTRODUZIONE
Il D.Lgs 626/94, sul
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro, affronta fra i suoi argomenti il tema dell'emergenza. In particolare
nel Titolo I capo 3° si formulano indicazioni a carico dei datori di lavoro
relative alle misure da attuare in caso di prevenzione degli incendi, evacuazione
dei lavoratori e pronto soccorso, che possono concretizzarsi in una vera e
propria gestione dell'emergenza.
Le prime indicazioni
legislative in merito ad una possibile gestione e organizzazione dell'emergenza
si riscontrano nel DM 31/07/34 sull'impiego e sulla manipolazione degli oli
minerali. Successivamente, nell'art. 48 del DPR 185/64 sull'uso pacifico
dell'energia nucleare, l'argomento si andava configurando in termini più netti
e dettagliati nell'obbligo della pianificazione delle "situazioni
eccezionali". In seguito, nel DPR 175/88, all'art. 5, si dispone l'obbligo
di predisposizione dei "piani di emergenza" così denominati dal
legislatore e la cui responsabilità è attribuita ai gestori di impianti o
attività a rischio di incidente rilevante.
Questo breve quadro
storico-normativo dimostra che il concetto di piano di emergenza ha subito una
evoluzione, allargandone il campo di applicazione, non più limitato ad attività
specifiche (oli minerali, energia nucleare, aziende a rischio di incidente
rilevante), e precisando i compiti del datore di lavoro. Tale evoluzione
comporta una più concreta definizione laddove vengono individuati e delineati
gli elementi strutturali di un piano di emergenza: pronto intervento,
organizzazione del salvataggio, organizzazione del pronto soccorso,
informazioni sui comportamenti da adottare in caso di pericolo, rapporti con le
autorità competenti. In particolare l'andamento e l'evoluzione di una
situazione di emergenza sono fatti dipendere dal livello organizzativo interno
dell'azienda (risorse umane predisposte e disponibili, sistemi impiantistici
idonei, ecc.) e dalla capacità di contenere i danni (formazione professionale
dei lavoratori).
Il D.Lgs 626/94 richiede,
in sostanza, al sistema aziendale che l'organizzazione interna, per affrontare
l'eventuale stato di emergenza, sia uno strumento operativo facente parte a
tutti gli effetti dell'insieme dei provvedimenti di sicurezza da attuare.
2. IL PIANO DI EMERGENZA (PE) LEGATO AI RISCHI
PROPRI DELL'ATTIVITÀ
Le situazioni critiche, che possono dar
luogo a situazioni di emergenza, possono essere grossolanamente suddivise in:
·
eventi legati ai rischi propri dell'attività
(incendi e esplosioni, rilasci tossici e/o radioattivi, ecc.);
·
eventi legati a cause esterne (allagamenti,
terremoti, condizioni meteorologiche estreme, ecc.).
Una particolareggiata e approfondita
valutazione dei rischi (1)
di una attività lavorativa permette di rilevare l'eventuale possibilità di
avere incidenti anche particolarmente gravi e a bassa probabilità di
accadimento, non evitabili con interventi di prevenzione e per i quali è
necessario predisporre misure straordinarie da attuare in caso di reale
accadimento. L'insieme delle misure straordinarie, o procedure e azioni, da
attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi
pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione
circostante) viene definito piano di emergenza.
Obiettivi principali e prioritari, di un
piano di emergenza aziendale, sono pertanto quelli di:
· ridurre i
pericoli alle persone;
· prestare
soccorso alle persone colpite;
· circoscrivere e
contenere l'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a
loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo)
per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più
presto.
Il piano di emergenza deve essere
sicuramente predisposto per quelle attività, che comportando il rischio
specifico di incendio (2),
esplosione, rilascio tossico e/o radioattivo, sono soggette ad una o più
normative tecniche o legislative specifiche illustrate in tabella 1.
In tutte le restanti attività, salvo
diversa determinazione, come previsto dal D.Lgs 626/94, non si ritiene necessaria
la stesura di un vero e proprio piano di emergenza, bensì può essere
sufficiente la predisposizione di procedure formalizzate che prevedano:
· una adeguata
informazione e formazione dei lavoratori per quanto riguarda l'utilizzo degli
equipaggiamenti di emergenza (estintori, autorespiratori, ecc.) determinati ed
introdotti in base alla valutazione dei rischi;
· una corretta
gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione,
occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.)
· una corretta e
tempestiva manutenzione degli impianti.
Tabella 1 -
Elenco non esaustivo delle norme legislative e tecniche che permettono di
individuare le attività soggette alla predisposizione di piani di emergenza.
|
RD
147/27 |
Approvazione del regolamento speciale per
l'impiego dei gas tossici. |
|
DM
31/07/34 (e
relative modifiche) |
Approvazione
delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la
vendita di olii minerali e per il trasporto degli stessi. |
|
DPR
185/64 |
Norme
per l'uso pacifico dell'energia nucleare. |
|
DPR
577/82 (artt.
15 e 22) |
Regolamento
per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio. |
|
DPR
175/88 |
Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile
1987, n. 16. |
|
D.Lgs
626/94 (art.
64 lettera f, art.
78 comma 5 lett. e) |
Attuazione
delle direttive CEE n. 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394
e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro |
|
Norme
CEI 64-2 |
Impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. |
|
Norme
CEI 64-8/7 |
Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua (sezione relativa agli ambienti a
maggior rischio in caso di incendio). |
|
DM 10/03/98 |
Criteri generali per la sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro. |
2.1 Criteri generali
per la predisposizione di un piano di emergenza
La predisposizione di un PE consiste inizialmente
nello studio analitico del maggior numero possibile di deviazioni incidentali,
valutando l'andamento delle reali conseguenze (quali ad esempio: propagazioni
di fronti concentrati o distribuiti di energia, emissione di sostanze
pericolose, ecc.). Successivamente, è possibile procedere alla progettazione
dei PE tenendo conto che ogni procedura e/o fase di intervento individuata deve
rispettare i seguenti criteri generali.
Precisione: la progettazione non può
essere assolutamente generica ma deve definire in modo dettagliato i compiti, i
ruoli, le responsabilità e la sequenza delle azioni.
Chiarezza e concisione: la procedura deve essere
comprensibile a tutte le persone chiamate alla sua gestione, e concisa nelle
informazioni che fornisce.
Flessibilità: cioè adattabile, in caso di
incidente, ad eventuali discostamenti dalle situazioni previste. E' bene
ricordare che è ampia la possibilità di avere discostamenti rispetto alle
situazioni previste; questi, oltre a non essere facilmente o sempre individuabili,
possono essere anche legati a fattori esterni (come ad esempio le condizioni
meteorologiche o di viabilità).
Revisione e aggiornamento: una procedura
correttamente messa a punto non si presenta mai come uno strumento statico,
deve invece offrire la possibilità di essere facilmente adattata alle modifiche
che accompagnano la vita di una attività. Ovviamente, in caso di modifiche
sostanziali o totali, ad esempio, di un impianto, la procedura specifica va
riprogettata e resa compatibile con il piano di emergenza globale preesistente.
Concreta definizione degli strumenti per la gestione
dell'emergenza: le procedure devono fare riferimento in modo
puntuale alle effettive potenzialità di intervento (ad esempio è inutile
parlare di allertamento della squadra di emergenza o della pubblica Autorità,
quando non si dispone di mezzi di comunicazione sicuramente fruibili come
spesso succede in una attività con linee telefoniche sempre impegnate).
2.2 Check list
per la predisposizione di un piano di emergenza (PE)
Di seguito si illustra una serie di
argomenti, che non hanno la pretesa di essere esaustivi, che devono essere
presi in esame per mettere a punto le procedure e gli strumenti destinati alla
risoluzione dell'emergenza:
Documentazione: un PE comporta, in fase
preliminare, l'acquisizione di informazioni necessarie alla sua predisposizione
ed alla sua successiva gestione. In particolare la documentazione deve
contenere:
·
informazioni sul sito e sull'ambiente, intesi come
vicinanza di insediamenti civili e industriali, corsi fluviali e grandi vie di
comunicazione, orografia della zona, ecc.;
·
indicazioni su tutte le vie di accesso interne ed
esterne all'azienda con dettaglio sulla viabilità, larghezza, ecc.;
·
indicazioni sui cicli produttivi (materie prime e
ausiliarie, prodotti intermedi, prodotti finiti, ecc.);
·
indicazioni sul lay-out dell'attività con la
segnalazione delle zone o aree nelle quali è stata individuata la possibilità
di eventi incidentali (incendi, esplosioni, rilasci, ecc.);
·
indicazioni sui sistemi di protezione attiva (mezzi
di estinzione incendi, sistemi di abbattimento e/o inertizzazione, ecc.) o
passiva (compartimentazione, sistemi di rilevazione, percorsi di esodo
protetti, ecc.);
·
informazioni su eventi analoghi avvenuti in
precedenza e relativi interventi di contenimento attuati (case history);
·
organigrammi generali e particolari di reparto. La
conoscenza dettagliata della composizione dei reparti e delle competenze
professionali presenti in azienda permette di individuare le diverse figure che
dovranno gestire il piano di emergenza sia in fase preventiva (addestramento e
formazione, verifica della funzionalità dei sistemi di protezione) sia in fase
di intervento.
Tabella 2 - Classificazione degli incidenti secondo la
gravità
|
Incidenti
minori |
Possono essere facilmente controllati dal solo personale operativo o
di sicurezza dell'unità (o impianto). (non
richiede la mobilitazione di forze esterne) |
|
Incidenti
di categoria 1 |
Come
per la categoria precedente, ma con massiccio impiego delle risorse interne
dell'azienda (è consigliabile mettere in preallarme le forze esterne per il
caso di escalation dell'incidente). |
|
Incidenti di categoria 2 |
Possono
essere controllati con l'ausilio di forze esterne limitate. |
|
Incidenti
di categoria 3 |
Se
controllabili, possono esserlo solo attraverso l'impiego di massicce risorse
(è necessaria la mobilitazione di tutte le forze disponibili, anche su vasta
scala territoriale). |
Studio e classificazione delle emergenze: lo studio e
la valutazione delle possibili conseguenze degli eventi incidentali ed una loro
classificazione sono necessari a dimensionare adeguatamente gli interventi da
attuare.
La classificazione può essere organizzata, ad esempio:
·
per scala di gravità (Tabella 2),
·
considerando che uno stesso evento incidentale può
interessare una singola unità o impianto, più unità e, nei casi più gravi,
anche zone o aree esterne allo stabilimento,
· per tipologia
di evoluzione (Tabella 3),
· per tipologia
di evento.
Tabella 3 - Classificazione degli incidenti secondo la
tipologia di evoluzione
|
Incidenti
di entità limitata o a lenta evoluzione |
Possono richiedere al più l'evacuazione del personale
interno e della popolazione nelle immediate adiacenze dell'azienda (esempi
tipici: incendio o limitato rilascio di tossici) |
|
Incidenti
ad escalation potenziale |
Pongono in pericolo l'integrità di serbatoi o apparecchiature
maggiori contenenti materiali pericolosi, ma lasciano a disposizione un
periodo di tempo ragionevole per l'evacuazione (esempi tipici: incendio o
danno meccanico) |
|
Incidenti
a rapido sviluppo |
Non
è assolutamente consigliabile l'evacuazione, ma occorre affidarsi ai
comportamenti mitiganti individuali, in particolare il rifugio indoor, e
quindi alla preventiva corretta istruzione della popolazione (esempi tipici:
incipiente BLEVE con fireball oppure rilascio tossico con formazione di nube non
eccessivamente estesa) |
|
Incidenti
catastrofici improvvisi |
Le possibili azioni pianificate sono
necessariamente limitate alle sole operazioni di soccorso e di bonifica
(esempi tipici: grosse esplosioni o rilasci massicci e persistenti di
tossici) |
Responsabilità: un PE deve sempre prevedere
la responsabilità, della sua gestione globale, affidata ad un unico soggetto
(inteso come persona fisica presente in azienda: pertanto ne deve essere
prevista più di una se la lavorazione si svolge su turni e nei casi di
assenza). Questo permette di evitare la sovrapposizione di compiti nel corso
dei processi decisionali. Inoltre devono essere sempre individuati (in maniera
precisa) i responsabili locali, per ogni turno di lavoro (in modo tale da
assicurarne l'immediata disponibilità) e la gerarchia dei livelli decisionali
non necessariamente coincidente con l'organigramma aziendale. Queste persone,
destinate a intervenire in caso di emergenza, devono essere qualificate (per
esperienza o formazione professionale mirata) e idonee a condurre le necessarie
azioni richieste. La loro designazione deve avvenire previo mandato scritto e
controfirmato per accettazione.
Aree operative e centro di controllo: all'interno di
un PE devono sempre essere individuati in modo puntuale i luoghi, aree
operative e centro di controllo, da cui dirigere e sovraintendere le operazioni
di emergenza. Alle aree operative, collocate in luoghi sicuri e in prossimità
delle zone in cui potrebbero verificarsi gli incidenti, afferiscono generalmente
le squadre di intervento, i responsabili locali e il responsabile di PE per
l'effettuazione del primo intervento e di una prima e immediata stima
sull'evoluzione dell'accaduto.
Il centro di controllo viene invece utilizzato e attivato quando
l'incidente assume proporzioni tali da richiedere più squadre ed una loro
gestione coordinata: esso rappresenta, nella gestione dell'emergenza,
sicuramente l'elemento più delicato e vulnerabile in quanto è il luogo univoco
di riferimento dal quale e con il quale deve essere sempre possibile
comunicare, sia dall'esterno che dall'interno, in modo da disporre in tempo
reale di tutte quelle informazioni e direttive utili alla conduzione
dell'emergenza stessa. Al centro di controllo afferisce il responsabile di PE
che coordina tutte le successive operazioni predisponendo, se necessario, la
richiesta di soccorso esterno, l'evacuazione del personale e l'attivazione del
pronto soccorso. Ovviamente a seconda delle dimensioni e delle tipologie
aziendali o delle tipologie di eventi ipotizzati le aree operative possono
coincidere con il centro di controllo.
All'interno del centro di controllo deve essere sempre disponibile (e
aggiornata) la documentazione inerente la gestione dell'emergenza (planimetrie,
schede di sicurezza dei prodotti, collocazione degli equipaggiamenti e delle
attrezzature supplementari, ecc.).
Squadre di intervento: sono costituite da personale
interno, espressamente individuato per effettuare anche questo tipo di lavoro,
immediatamente disponibile all'occorrenza. La pronta disponibilità va intesa
come presenza fisica sempre assicurata sia dal punto di vista della
composizione prevista per la squadra, che per qualificazione professionale dei
componenti, anche in caso di lavoro a turni o assenze; il numero delle squadre
e la loro composizione vanno stabiliti in funzione dei rischi e della
dimensione dell'attività.
Particolare attenzione va posta alla qualificazione professionale degli
operatori che compongono la squadra, in quanto deve essere direttamente correlata
al compito da svolgere (3).
Questo non si esaurisce nel solo intervento tecnico (salvataggio, lotta
antincendio, attivazione dispositivi di sicurezza, bonifica, ecc.) ma deve
prevedere, nei casi in cui si possono generare situazioni di panico, la
capacità di supporto psicologico-rassicurativo nei confronti delle persone
coinvolte.
Infine, mediante esercitazioni e simulazioni, che favoriscano la coesione e l'unitarietà della squadra, vanno periodicamente controllate la capacità e la tempestività di intervento.
Equipaggiamento di emergenza: sulla base
della classificazione delle emergenze devono essere individuati e predisposti i
relativi equipaggiamenti. Questi sono generalmente costituiti dai mezzi
personali di protezione, dai mezzi di salvataggio, dalle attrezzature
necessarie per fronteggiare l'emergenza e dalla specifica segnaletica (ad
esempio per la restrizione degli accessi e per l'ulteriore segnalazione delle
vie di fuga) e dei quali devono essere dotate le squadre di intervento.
Gli equipaggiamenti devono essere collocati in luoghi prefissati (aree
operative); in particolare è opportuno che la specifica dotazione delle squadre
sia posta in luoghi protetti e in prossimità delle zone in cui potrebbero
verificarsi gli eventi ipotizzati. Una scorta di equipaggiamenti, valutata
sulla base di possibili esigenze legate all'evoluzione dell'incidente, deve
essere sempre collocata in luogo protetto (cioè situato a distanza di sicurezza
interna rispetto alle possibili zone pericolose) e facilmente accessibile. E'
opportuno sottolineare che, in alcune situazioni (es. rilasci tossici), è
necessario mettere a disposizione dei lavoratori, non impegnati nelle squadre
di intervento, i mezzi di protezione personale per potersi allontanare dal
luogo pericoloso. Tutte le informazioni sulla collocazione degli
equipaggiamenti devono essere riportate su planimetrie opportunamente dislocate
all'interno dei locali.
L'equipaggiamento di emergenza deve essere periodicamente verificato
per accertarne lo stato di conservazione e l'efficienza: le verifiche devono
essere annotate su un apposito registro, con data e firma della persona
incaricata del compito. In occasione delle esercitazioni o prove di
simulazione, le squadre di intervento e le altre persone coinvolte devono fare
uso di quanto predisposto (DPI, attrezzature, ecc.).
Pronto soccorso: un'azione di pronto
soccorso può essere fine a se stessa (sostanzialmente quando l'infortunio è
l'unica conseguenza di un evento accidentale o di un'errata procedura) o
costituire una delle azioni da attivare nell'ambito di un piano di emergenza.
In ogni caso la predisposizione di un servizio di pronto soccorso, o di un
nucleo di soccorritori, presenta alcuni elementi di complessità per cui se ne
ritiene opportuna una trattazione separata, a cui si rimanda.
Il nucleo di soccorritori, pur dipendendo in modo funzionale dal
proprio responsabile locale, deve disporre di una propria autonomia operativa
in modo da assicurare sempre un primo intervento immediato alle persone
colpite. I soccorritori, una volta effettuata una prima valutazione della
situazione sanitaria, devono prestare i primi soccorsi alle persone colpite e
attivare il servizio di pronto soccorso interno, se esistente, o direttamente
le strutture esterne.
Segnalazioni e comunicazioni: un problema da
non sottovalutare nella predisposizione di strumenti, presidi o sistemi per la
gestione delle emergenze è la funzione che hanno le segnalazioni e le
comunicazioni e la loro reale fruibilità. Non è improbabile, infatti, che parte
della disorganizzazione o dei ritardi nella gestione dell'emergenza sia dovuta
alla confusione che si genera nei normali canali di trasmissione interni ed
esterni.
E' necessario quindi prevedere con estrema precisione i possibili
sistemi di allarme (1), distinti
dai normali segnali ottici e/o acustici, e le procedure da seguire per la loro
attivazione, nonché i possibili sistemi di comunicazione fra le singole aree
operative ed il centro di controllo (es. ricetrasmittenti portatili).
Può essere inoltre opportuno prevedere la possibilità di intervento
nelle comunicazioni attivando o linee riservate destinate esclusivamente a
questo scopo, o deviando le linee di emergenza su canali di trasmissione
privilegiati.
Evacuazione: ferma restando la
predisposizione di vie ed uscite di emergenza di cui all'art. 33, comma 1, del
D.Lgs 626/94, il PE deve individuare tutti i percorsi, preferenziali ed
alternativi, che da ciascun posto di lavoro devono essere seguiti per
raggiungere i luoghi sicuri (2).
In situazioni con elevato affollamento di persone, ed in particolare in
presenza di pubblico, può essere necessario predisporre nuclei di operatori
esclusivamente addetti all'evacuazione, cioè capaci di indirizzare e
convogliare verso le vie di fuga, prestabilite dal PE, i flussi di persone;
loro compito specifico è anche quello di verificare che l'evacuazione sia
completa e avvenga in modo ordinato verso luoghi sicuri o centri di raccolta.
I centri di raccolta sono zone in cui devono confluire inizialmente le
persone per poi essere allontanate definitivamente ed in modo ordinato per
evitare intralcio agli eventuali mezzi di soccorso. Nei luoghi di lavoro non
aperti al pubblico il centro di raccolta deve essere utilizzato anche per
censire le persone evacuate.
Qualora l'evacuazione sia predisposta esclusivamente verso i centri di
raccolta sarà necessario prevedere un appropriato numero di sistemi o mezzi di
trasporto per effettuare l'ulteriore allontanamento delle persone. Dai centri
di raccolta deve essere possibile comunicare con il centro di controllo
dell'emergenza.
I luoghi sicuri e le vie di emergenza devono essere riportati sulle
planimetrie citate per gli equipaggiamenti; in situazioni particolarmente
complesse può essere necessario predisporre planimetrie separate.
Attivazione della pubblica Autorità. Il
coinvolgimento della pubblica Autorità (Prefettura, Vigili del fuoco, ecc.) è
una decisione che va ponderata accuratamente e deve essere presa quando non si
è in grado di valutare l'entità dell'evento oppure ci si rende conto che è
impossibile arrestare l'emergenza con le procedure previste o questa può
travalicare i confini dello stabilimento. Pertanto ogni qualvolta un evento
pericoloso assume proporzioni non limitabili e comunque non immediatamente
circoscrivibili con i mezzi disponibili all'interno dell'azienda vanno
attivate, per gradi, le risorse esterne predisposte dalla pubblica Autorità.
Nel richiedere l'aiuto esterno vanno fornite, anche in tempi
successivi, il maggior numero di informazioni possibili e utili a migliorare
l'intervento stesso quali ad esempio:
· stato
dell'emergenza (allarme, preallarme)
· ubicazione
dell'evento
· dimensioni
dell'evento
· tipo e quantità
delle sostanze coinvolte
· equipaggiamenti
di emergenza presenti in azienda
· condizioni climatiche
(ad esempio in caso di rilascio di sostanze pericolose)
· previsioni
sulle possibili conseguenze esterne
· dati
identificativi di chi trasmette.
E' anche necessario che vengano individuate una o più persone che sul
posto siano in grado di fornire informazioni più dettagliate sull'evento ai
responsabili della pubblica Autorità intervenuti sul luogo.
Le procedure di richiesta di intervento della pubblica Autorità,
all'interno di un PE, devono includere in modo preciso i diversi enti da
coinvolgere (a seconda del tipo di incidente), le modalità di richiesta, i
soggetti incaricati di effettuare la richiesta, ed infine i vari livelli di
attivazione (Vigili del fuoco, Azienda Usl, Sindaco, Prefettura, Regione,
ecc.).
Verifica: un PE, prima di essere
definitivamente adottato, deve essere sottoposto ad una sorta di "analisi
di congruità" che ne accerti l'effettiva capacità di applicazione in tutte
le situazioni esaminate. In particolare occorre valutare e verificare:
· la risposta dei
PE in merito all'eliminazione o minimizzazione delle conseguenze;
· la
capacità/tempestività decisionale ed applicativa delle procedure espressa dai
responsabili di PE;
· l'efficienza e
l'affidabilità degli equipaggiamenti predisposti;
· l'adeguatezza
delle vie di esodo e delle eventuali aree di sicurezza (o centri di raccolta);
· l'affiatamento,
la capacità tecnica e la tempestività delle squadre di intervento;
· il grado di
conoscenza delle procedure da parte di tutti i lavoratori presenti in azienda.
Queste verifiche, devono essere effettuate con simulazioni ed
esercitazioni; è opportuno che siano coerenti con gli eventi ipotizzati e con
la dimensione dell'attività, non devono cioè essere limitate solo ai singoli
impianti, ma prevedere anche situazioni più ampie, come il coinvolgimento dell'intero
stabilimento o della pubblica Autorità; devono ovviamente essere affrontate in
tutte le condizioni possibili (dì, notte, giorni festivi, condizioni di
maltempo, ecc.) ove richiesto dalla tipologia e dalle caratteristiche
dell'attività.
I risultati delle simulazioni, esercitazioni o prove possono fornire,
infine, utili indicazioni sia in merito a modifiche, integrazioni,
predisposizioni di procedure alternative sia alla reale risposta dei sistemi o
presidi di emergenza predisposti.
Tutti gli argomenti finora illustrati vanno infine a costituire un
unico elaborato che rappresenta il piano di emergenza.
Il piano di emergenza non deve essere considerato un documento
riservato alla sola direzione aziendale ma deve essere reso noto ai lavoratori,
almeno per le parti in cui gli stessi possono essere direttamente coinvolti. In
particolare è opportuno che copie del piano siano sempre a disposizione di
tutti i lavoratori chiamati a svolgere un ruolo attivo all'interno della
gestione dell'emergenza; una sua adeguata e capillare diffusione, ed eventuale
discussione all'interno di una azienda, permette tra l'altro di sviluppare un
ruolo altamente collaborativo da parte di tutto il personale nonché di avere
informazioni supplementari sulla sua reale applicabilità.
3. GRADO DI
COMPLESSITÀ DEI PE
A seconda delle
caratteristiche dell’attività (intese come dimensione, numero di addetti o
persone presenti, tipo di impianti, collocazione urbanistica) possono essere individuati
diversi livelli di PE (Figura 1) ciascuno dei quali, pur rispettando i criteri
e le procedure generali, ha un diverso grado di approfondimento e di
complessità in una possibile scala di gravità; questi possono essere
sintetizzati in:
· piano di emergenza
di unità o di impianto;
· piano di
emergenza di stabilimento;
· piano di
emergenza esterno o generale.
3.1 Piano di emergenza di unità o di impianto
Il piano di emergenza di
unità (o di impianto) è quella parte di PE complessivo che riguarda espressamente
la singola unità o impianto. Prende in considerazione tutti gli eventi
incidentali che possono verificarsi nell'unità o nell'impianto e deve
individuare chiaramente:
·
responsabili locali per ciascun turno;
·
area/e operativa/e dove devono recarsi il
responsabile di PE di stabilimento, il responsabile locale, le squadre di
intervento, i soccorritori ed il nucleo degli addetti all'evacuazione. In caso
di incidente il responsabile di PE di stabilimento, effettuata una immediata
valutazione dell'entità e dei possibili sviluppi quali-quantitativi
dell'evento, deciderà se attivare o meno i piani di emergenza di altre unità o
dell'intera attività (piano di emergenza di stabilimento) o che interessano
anche l'esterno (piano di emergenza esterno);
· composizione
delle squadre di intervento;
· composizione
del nucleo di soccorritori;
· composizione
dell'eventuale nucleo di evacuatori;
· collocazione
dell'equipaggiamento di emergenza e specificazione dei mezzi da utilizzare in
base al tipo di evento incidentale;
· collocazione
dell'equipaggiamento di emergenza di scorta;
· ubicazione dei
DPI a disposizione del personale da evacuare;
· sistemi di
allarme per allertare le squadre di intervento, i soccorritori e gli addetti
all'evacuazione, nonché le procedure per la loro attivazione;
· sistemi di
comunicazione tra aree operative, centri di raccolta e centro di controllo;
· vie di esodo,
centri di raccolta ed eventuali mezzi per l'ulteriore allontanamento delle
persone, nonché le zone ad accesso limitato o interdetto.
Il piano di emergenza di
unità viene predisposto esclusivamente per l'unità che presenta potenzialmente
il rischio di eventi incidentali; si identifica con il piano di stabilimento
quando quest'ultimo coincide con l'unità stessa.
Nel caso di incidenti
minori o emergenze facilmente circoscrivibili può risultare sufficiente e
risolutivo.
3.2 Piano di
emergenza di stabilimento
Il piano di emergenza di
stabilimento viene predisposto quando l'azienda presenta più unità a rischio di
eventi incidentali, o quando unità di per sé non a rischio possono essere
interessate da incidenti verificatisi in altre unità.
Esso è costituito dai PE
delle varie unità (o impianti) e dalle necessarie correlazioni tra gli stessi;
deve inoltre individuare con precisione:
· responsabile di
PE di stabilimento e i suoi sostituti,
· collocazione
del centro di controllo,
· modalità di
comunicazione tra centro di controllo, centri di raccolta e aree operative,
· modalità di
comunicazione tra centro di controllo e l'esterno dello stabilimento,
· modalità di
attivazione della pubblica Autorità, sia da parte dei responsabili locali che
da parte del responsabile di PE di stabilimento
3.3 Piano di
emergenza esterno
Il piano di emergenza
esterno è quel piano che viene messo a punto dalla pubblica Autorità per
tutelare l'incolumità della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.
La sua applicazione (in
caso di eventi legati ai rischi propri dell'attività) viene richiesta, dal
responsabile di PE di stabilimento o dalla pubblica Autorità (VVF, AUSL, ecc.)
intervenuta in fase di emergenza, quando l'evento evolve o può evolvere verso
situazioni gravi che interessano aree esterne allo stabilimento.
Il piano di emergenza
esterno può essere preparato espressamente per ogni stabilimento che sia
potenziale sorgente di pericolo, oppure avere carattere più generale e
onnivalente per tutte le necessità comuni alle varie emergenze (es.: gestione
dell'ordine pubblico, regolamentazione del traffico, utilizzo degli ospedali,
ecc.).
A conclusione di quanto
detto, nella Figura 2, si illustra il quadro complessivo e riassuntivo dei
diversi piani di emergenza (unità, stabilimento, esterno) mettendone in
evidenza, per quanto possibile, le connessioni fra loro ed i relativi soggetti
coinvolti; come si può notare vi è una stretta interdipendenza logica, fra i
vari tipi di piano, derivante dalla possibilità di espandere il piano di
emergenza oltre i confini della singola unità, fino a coinvolgere l'intero
stabilimento o, se è il caso, fino all'esterno.
Figura 1 - Schema per la scelta del tipo di piano di
emergenza necessario
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si
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N° unità pericolose
>1
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no

l’evento pericoloso si
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può interessare altre unità
dello stabilimento?
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no

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PE stabilimento = PE unità PE stabilimento ¹ PE unità

l’evento pericoloso si
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può interessare aree esterne allo
stabilimento?
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no

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NON occorre PE esterno OCCORRE PE esterno
Figura 2 - Schema riepilogativo sull’organizzazione
dei piani di emergenza
piano di emergenza
esterno
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PUBBLICA AUTORITA’
(con mezzi e forze esterne)

piano di emergenza di stabilimento

CC
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RPES
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CS
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PS MT EES NE
CR

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AO SI
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RLU
EE
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CS
ALTRE
UNITA’
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SU NEU CRU
SIU
piano di emergenza di unità
Legenda
|
AO |
= area operativa |
RLU |
= responsabile di unità |
||
|
CC |
= centro di controllo |
RPES |
= responsabile di PE di stabilimento |
||
|
CR |
= centro di raccolta |
SI |
= squadre di intervento |
||
|
CRU |
= centro di raccolta di unità |
SIU |
= squadra di intervento unità |
||
|
CS |
= comunicazioni e segnalazioni |
SU |
= soccorritori unità |
||
|
|
= equipaggiamento di emergenza |
|
= dipendenza diretta |
||
|
|
= equipaggiamento di emergenza di scorta |
|
= dipendenza indiretta |
||
|
MT |
= mezzi di trasporto |
|
|
|
= luoghi |
|
|
= nucleo evacuatori |
|
= soggetti |
||
|
|
= nucleo evacuatori di unità |
|
= luoghi e soggetti |
||
|
PS |
= pronto soccorso |
|
|
||
4. BIBLIOGRAFIA
×
Macchi G.; Morici A. Problematiche e metodologie nell'analisi di rischio degli impianti
industriali. Roma, Università degli studi "La Sapienza" -
Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale, 1988
×
Ragusa, Salvatore. Introduzione
all'analisi di rischio nell'industria. Milano, Safety
improvement, 1986
×
Macchi G.; Morici A.; Rubino F. La pianificazione dell'emergenza nelle attività a
rischio di incidente rilevante. (in) "Antincendio", maggio
1989, pagg. 29-37
×
Poggiali, Dino. La gestione dell'emergenza in azienda. Milano, Istituto
superiore di formazione della prevenzione, 1994
×
Lees, Frank P. Loss
Prevention in the Processes Industries. Londra, Butterworths, 1989
×
National Safety Council. Accident Prention Manual for Industrial Operations:
administration and programs. USA, 1990
REQUISITI DEL "PRONTO SOCCORSO" (art. 15)
1. INTRODUZIONE
Nel trattare i vari aspetti che attengono
al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, il D.Lgs 626/94
riserva un intero articolo (il n. 15) all’adozione, da parte del datore di
lavoro, di provvedimenti "in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza" sui luoghi di lavoro.
Il principio informatore che, ad un'attenta lettura della legge, percorre l'intero capitolo destinato a questo argomento, è l’opportunità di modulare la natura ed il grado dell'assistenza medica di emergenza in rapporto alle caratteristiche dell'azienda, in ordine a numero di lavoratori occupati, natura dell'attività, fattori di rischio presenti.
Appare quindi più corretto un
orientamento applicativo che non preveda rigidamente l'istituzione, dovunque e
comunque, di un servizio di pronto soccorso interno, ma che guardi
all'assistenza sanitaria di emergenza come ad una "funzione" che
l'azienda deve garantire ai lavoratori, nei modi e nei tempi di volta in volta
più idonei, dalla formazione dei lavoratori, all'utilizzo dei presidi sanitari
contenuti nella cassetta di pronto soccorso, all'apprendimento di rapidi ed
efficaci sistemi di comunicazione con la struttura pubblica, fino
all'organizzazione di una struttura interna di soccorso.
In tale direzione pertanto si ritiene debbano essere orientate le decisioni in merito ai punti nodali dell'assistenza medica d'emergenza, quali l'individuazione e la formazione dei soccorritori, le attrezzature di pronto soccorso ed i rapporti con le strutture pubbliche di emergenza.
2. INDIVIDUAZIONE
E FORMAZIONE DEI SOCCORRITORI
Questo argomento è già stato trattato nel documento, dal gruppo di lavoro sulla "formazione", a cui si rimanda. Vale solo la pena, in questa sede, sottolineare alcuni aspetti relativi al caso in cui si proceda all'istituzione di un servizio di pronto soccorso interno:
a)
il numero dei soccorritori presenti nell'unità
produttiva non può essere rigidamente
stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente
presenti in azienda (ad esempio 1 soccorritore ogni 30 persone in un’azienda
che non sia a rischio per incidente rilevante) ed alla tipologia di rischio
infortunistico presente nello stabilimento produttivo;
b)
in ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con
pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, per rimpiazzare
l'eventuale assenza;
c)
il sostituto dovrà poter rilevare il collega senza
incorrere in situazioni fisicamente gravose (ad esempio dopo aver terminato il
turno di notte);
d)
il numero dei soccorritori contemporaneamente
presenti in azienda sarà almeno pari a due, per "coprire"
l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi.
3. ATTREZZATURE
DI PRONTO SOCCORSO
La disponibilità in azienda
di attrezzature di pronto soccorso è già normata, nel nostro Paese, dal DPR
303/56 che, a seconda delle caratteristiche (numerosità degli occupati,
ubicazione, natura dei rischi presenti) delle aziende, impone ad esse l'obbligo
di disporre del pacchetto di medicazione, della cassetta di pronto soccorso o
della camera di medicazione, il cui contenuto viene stabilito dal DM 02/07/58.
L'art. 6 dello stesso DM prevede tuttavia la possibilità di integrazioni e
modificazioni di tale contenuto ad opera degli organi di vigilanza, e a questo
proposito i Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende Usl della
provincia di Bologna hanno recentemente proposto un elenco aggiornato dei
presidi sanitari da inserire nel pacchetto di medicazione e nella cassetta di
pronto soccorso, che di seguito si richiama:
3.1 Contenuto
del pacchetto di medicazione
·
guanti monouso in vinile o in lattice
·
confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
·
confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
·
compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
·
compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
·
pinzette sterili monouso
·
confezione di cerotti pronti all'uso (di varie
misure)
·
rotolo di benda orlata alta cm 10
·
rotolo di cerotto alto cm 2,5
·
paio di forbici
·
lacci emostatici
·
confezione di ghiaccio "pronto uso"
·
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari
·
termometro.
3.2 Contenuto
della cassetta di pronto soccorso
·
guanti monouso in vinile o in lattice
·
visiera paraschizzi
·
confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
·
confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
·
compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
·
compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
·
pinzette sterili monouso
·
confezione di rete elastica n. 5
·
confezione di cotone idrofilo
·
confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie
misure)
·
rotoli di benda orlata alta cm 10
·
rotolo di cerotto alto cm 2,5
·
paio di forbici
·
lacci emostatici
·
confezione di ghiaccio "pronto uso"
·
coperta isotermica monouso
·
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari
·
termometro.
Se è vero che questi
presidi, peraltro obbligatori per legge, possono costituire la base minimale
dello strumentario di pronto soccorso all'interno dell'unità produttiva, è
altrettanto vero che occorrerà valutarne l'integrazione con altri maggiormente
specifici allorquando la tipologia infortunistica presente in azienda, così
come emerge dalla "valutazione dei rischi", ne evidenzi la necessità.
Appare chiaro in questa
fase il ruolo primario del medico competente.
I presidi che eventualmente saranno aggiunti a quelli di base in caso di rischi reali di particolare gravità (ad esempio cannula di Guedel, pallone di Ambu, apribocca elicoidale, pompa per aspirazione di secrezioni, barelle "speciali") non potranno che essere utilizzati da personale particolarmente addestrato e sempre presente in azienda.
In definitiva, la
gradualizzazione, più sopra discussa, della "funzione" di pronto
soccorso in azienda, dovrà realizzarsi in tutti i suoi aspetti: uomini,
attrezzature, formazione.
Un cenno particolare merita
il caso in cui all'interno di un'azienda o di un reparto (fisicamente separato
dagli altri) operi occasionalmente o stabilmente un solo lavoratore, per il
quale un infortunio potrebbe portare, se ed in quanto non rilevato
immediatamente dai colleghi, a conseguenze di maggiore entità di quelle già
prodotte dall'evento in sé (si pensi ad esempio alle emorragie).
In questi casi, il datore
di lavoro dovrà adottare sistemi grazie ai quali l'infortunio di un lavoratore
possa essere rilevato dai colleghi (ad esempio attraverso un allarme attivato
automaticamente dall'evento traumatico o azionato attraverso un congegno
indossato dal lavoratore) o, nel caso di lavoratore solo in azienda, dalle
strutture esterne di pronto soccorso.
Purtroppo, mentre nel primo
caso vi sono già soluzioni sperimentate, per quanto attiene alla possibilità di
allarme all'esterno, l'unico mezzo efficace oggi disponibile è il
"telesoccorso", gravato però da costi rilevanti e non ancora validato
in questo ambito.
4. RAPPORTI CON LE STRUTTURE PUBBLICHE DI
PRONTO SOCCORSO
Il problema della
disponibilità di una unità di soccorso che risponda ad una chiamata in ogni
momento del giorno e della notte, è stato largamente risolto con l'istituzione
del "118".
Com'è noto, questo numero
fa capo a strutture (ospedali) che, per quanto attiene a questa funzione,
coprono territori spesso provinciali; pertanto, è quanto mai necessario che la
persona che chiama i soccorsi sia in grado di fornire rapidamente ai
soccorritori precisi riferimenti per raggiungere il luogo dell'infortunio.
Il lavoratore incaricato di
tenere i rapporti con le strutture di soccorso esterne è opportuno che non sia
lo stesso che è tenuto a soccorrere l'infortunato, onde non creare vuoti
operativi.
E' poi opportuno che uno
dei soccorritori si rechi sempre all'ospedale insieme all'infortunato, al fine
di fornire informazioni sulla dinamica dell'infortunio o sull'agente nocivo
responsabile della lesione o dell'intossicazione (eventualmente producendo, se
disponibile, anche la scheda di sicurezza della/e sostanza/e).
Non si ritiene
indispensabile che le aziende dispongano di un automezzo proprio per il
trasporto degli infortunati, ma semmai, se l'azienda o il posto di lavoro sono ubicati
in zona geografica particolare, di un veicolo che consenta di trasportare i
soccorritori dal luogo di arrivo dei mezzi di soccorso (ad esempio elicottero,
ambulanze) al luogo dell'evento; in caso di estrema necessità tale veicolo
potrà anche servire per trasportare l'infortunato. E' ovvio che il mezzo di cui
l'azienda eventualmente si dota, sia idoneo alle caratteristiche geografiche
del luogo (es. veicoli a trazione integrale per luoghi di montagna).
RIFERIMENTI AD ALTRE MONOGRAFIE
L'argomento oggetto della presente monografia è
ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti particolari, e
precisamente:
• anzitutto,
le correlazioni più strette sono con i documenti n. 1, n. 2 e n. 3, in quanto è dalla valutazione dei rischi
che discendono tutte le misure da adottare e le procedure da definire, che
saranno oggetto di specifiche attività di formazione e informazione;
• nel
documento n. 8 viene ripreso il
problema dei rapporti tra il Servizio di prevenzione e protezione aziendale e
la gestione delle emergenze;
• nel
documento n. 10 viene esaminato
con particolare attenzione il problema delle unità di emergenza, dei percorsi
di sicurezza, ecc.;
• nel
documento n. 12, il problema
dell'uso dei DPI viene visto non solo alla luce delle condizioni di lavoro
standard, ma anche di eventuali condizioni di emergenza;
• infine
nei documenti n. 15 e n. 16 si ritrovano dei riferimenti al problema
delle eventuali situazioni di emergenza relative all'esposizione ad agenti
cancerogeni e biologici.
(2)
Vedi “Pianificazione delle procedure da attuare in
caso di incendio” nell’allegato VIII al DM 10/3/98.
(3)
Nel caso di operatori specificatamente addetti
alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze incendio, la
qualificazione professionale deve essere ottenuta conformemente a quanto
indicato nell’allegato IX del DM 10/03/98.
(2)
Per la definizione di “luogo sicuro” vedi DM
31/7/83, oppure l’art. 33, comma 1, del D.Lgs 626/94.