COORDINAMENTO
TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI
ASSESSORATI
ALLA SANITA’ DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Decreto Legislativo n. 626/94
D O C U M E N T O N. 9
LINEE GUIDA SU TITOLO I
Definizione, ruolo
e funzioni del medico competente
Versione definitiva approvata il 16/07/96
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
Aggiornata al 15 Aprile 1998
_______________________________________
Regione referente: Emilia-Romagna
PREMESSA
Per molti anni in Italia
si è lamentata la carenza di una precisa ed univoca definizione di "medico competente" così come
espressamente citata dall'art. 33 del DPR 303/56.
Era dunque necessario addivenire ad una chiara posizione giuridica in materia di
ruolo, requisiti, responsabilità, compiti e funzioni del medico competente.
L'entrata
in vigore del D.Lgs 277/91 e del D.Lgs 626/94 e sue successive integrazioni e
modificazioni (D.Lgs 242/1996) ha colmato queste lacune fissando i titoli per
l’attribuzione della "competenza";
per medico competente deve intendersi un medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1.
specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia
industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o
in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario,
con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
2.
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia
industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3.
autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs
277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
Il legislatore ha
individuato, in questo modo, almeno da un punto di vista formale, un medico di
qualificata professionalità, in grado di diventare l’interlocutore o, come
definisce la legge, il collaboratore del
datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
aziendale.
Naturalmente la presenza
del medico competente nell’azienda (e, di conseguenza, la sua partecipazione
alla valutazione dei rischi) è obbligatoria a termini di legge solo nei casi in
cui sussista l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
A tale proposito viene
ribadito nella Circolare del Ministero del lavoro n. 102 del 07/08/1995 che: “con la definizione di
tale figura professionale non si è inteso estendere l'area d'intervento del
medico competente, generalizzandola a tutti i settori di cui all'articolo 1 del
D.Lgs 626/94” (...misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici).
L'area di intervento del medico
competente è quella definita nell'articolo 16, comma 1, del D.Lgs 626/94 ove si
precisa che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente ai
sensi del successivo comma 2, è richiesta solo
nei casi previsti dalla normativa vigente, cioè quando la
legislazione precedente (o anche quella di emanazione) faccia espressa
previsione dell'intervento del medico competente, come ad esempio nel caso
della tabella allegata all'articolo 33 del DPR 303/56, del D.Lgs 277/91, ovvero dei titoli V, VI, VII e VIII
del D.Lgs 626/94.
Le stesse norme
contenute nel D.Lgs 626/94 prevedono, inoltre, quale inquadramento debba avere
il medico competente aziendale per svolgere la propria opera :
·
dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore;
·
libero professionista;
· dipendente del datore
di lavoro.
Qualora il
medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i
mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti.
Evidentemente
il legislatore si è preoccupato di garantire
la necessaria autonomia professionale al medico dipendente dal
datore di lavoro, non avendo ritenuto necessario fare, se non in richiami
successivi e più generici, analoghe precisazioni per i medici a diverso
rapporto di lavoro.
Il D.Lgs
626/94, volendo separare l’attività ispettiva da quella di medico competente,
fissa un’importante esclusione: “il dipendente di una struttura pubblica non
può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di
vigilanza.”
Il D.Lgs 626/94 non si
limita tuttavia a fissare esclusivamente requisiti professionali, situazioni di
incompatibilità o limitazioni contrattuali; al medico competente viene
richiesta una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente
nell’atto della visita medica ma che deve estendersi, in termini propositivi,
sia al campo della prevenzione primaria,
sia a quello della prevenzione secondaria.
La professionalità
richiesta al medico competente deve garantire ai clienti prestazioni con
caratteristiche di qualità e quindi deve basarsi su:
· specifiche
conoscenze ed esperienze professionali dei danni e dei rischi correlati nei
luoghi di lavoro;
· adeguate conoscenze
dei protocolli sanitari da attuare e dei sistemi diagnostici predittivi di
alterazioni precoci per esposizioni a tossici industriali;
· capacità
informativa e formativa;
· adeguate
conoscenze in campo di psicologia del lavoro, organizzazione del lavoro, fatica
mentale ed ergonomia;
· adeguate
conoscenze delle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro.
La prevenzione primaria
deve essere attuata mediante approcci
multidisciplinari con le altre figure tecniche presenti in azienda;
in taluni casi è possibile che sia necessaria la collaborazione di un medico
competente per la valutazione del rischio (es. carichi pesanti, agenti
biologici), pur non essendo indispensabile l'effettuazione di accertamenti
sanitari periodici.
La prevenzione secondaria
deve prevedere un forte impegno nella tutela
psicofisica del lavoratore, come definito dal D.Lgs 626/94, tenendo
conto del lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua e dell’adattamento fisico e
mentale dei lavoratori nello svolgimento delle attività a cui sono preposti.
Questi sono risultati
perseguibili dal medico competente aziendale attraverso l’acquisizione di una
raffinata esperienza e sensibilità nel rilevare i primi segni biologici e
psicologici di esposizione ai rischi in ambiente di lavoro (campo di analisi
preclinica) e la capacità di affrontare le nuove situazioni di rischio
individuate dall’osservazione scientifica (malattie correlate al lavoro).
Il D.Lgs 626/94 introduce
importanti novità nel rapporto tra esperibilità dell’atto medico e salvaguardia dei diritti individuali e sociali;
di seguito vengono brevemente analizzate alcune di queste novità:
· indipendenza
intellettuale del medico competente aziendale;
· ricerca del consenso
dell’atto medico cui il lavoratore è obbligatoriamente sottoposto e gestione
dei dati anche in relazione all’emanazione della Legge n. 675 del 31/12/1996
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”;
· espressione
dell’idoneità alla mansione specifica.
1.
INDIPENDENZA
INTELLETTUALE DEL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE
Il D.Lgs 626/94 introduce importanti
novità nel rapporto tra esperibilità dell'atto medico e la salvaguardia dei
diritti individuali e sociali.
Il decreto fissa alcune possibilità
contrattuali del rapporto tra medico e datore di lavoro ed introduce un netto
cambio di direzione rispetto alla precedente legislazione, che indicava come
preferibile una tutela pubblica della salute del lavoratore.
In sostanza viene definitivamente
superata l'annosa questione circa la possibilità che le visite mediche sui
lavoratori esposti a rischio possano essere effettuate dal medico non
dipendente da una struttura pubblica. Il datore di lavoro, nell'ambito delle
indicazioni formulate dalla legge, ha la più ampia possibilità di scelta.
Il lavoratore a sua volta viene
individuato come soggetto obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari.
Infatti il suo eventuale rifiuto è sanzionato penalmente.
Un siffatto impianto giuridico pone
all'attenzione due ordini di problemi:
·
l'indipendenza intellettuale del medico dal datore
di lavoro, quale supporto e garanzia per il benessere psicofisico del
lavoratore;
·
la ricerca del consenso del lavoratore all'atto
medico.
La soluzione di questi problemi è
cruciale rispetto al rapporto fiduciario tra lavoratori e medico.
L'indipendenza intellettuale del medico
competente trova una sua naturale garanzia in un sistema che preveda regole di
riferimento ai fondamenti della deontologia medica:
·
norme etiche;
·
norme professionali formulate sulla base degli
indirizzi comportamentali ritenuti essenziali per una prestazione di buona
qualità;
·
norme giuridiche generali, inquadrabili nel diritto
sanitario e norme giuridiche specifiche attinenti la salute, l'igiene e la
sicurezza negli ambienti di lavoro.
L’indipendenza intellettuale del medico
è garantita altresì dalla pratica delle metodologie di lavoro tipiche della
verifica e revisione di qualità (VRQ), quali l'identificazione dei principali
problemi, la selezione delle priorità, la scelta dei criteri e degli standard
di valutazione, la costruzione degli strumenti di analisi e svolgimento dei
processi di verifica, l'identificazione delle cause di scostamento dagli
standard attesi, la definizione degli obiettivi del processo di revisione, ecc.
2.
RICERCA DEL
CONSENSO DELL’ATTO MEDICO CUI IL LAVORATORE È OBBLIGATORIAMENTE SOTTOPOSTO
La ricerca del consenso e della
collaborazione all'espletamento dell'atto medico, cui il lavoratore è
obbligatoriamente sottoposto, pur nella contraddizione dei termini, rappresenta
una condizione assolutamente necessaria alla pratica della medicina del lavoro.
Al medico competente sono richieste
abilità relazionali e comunicative tese all’ottenimento del consenso che deve
essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della
salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati
personali, sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui
benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario.
In
particolare per quanto attiene alla riservatezza e al corretto utilizzo dei
dati sanitari personali dei lavoratori sottoposti ad accertamenti sanitari
occorre citare la recente emanazione della Legge
n. 675 del 31/12/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”,
che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale.
Tale
norma si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel
territorio dello Stato, compresi i dati personali inerenti alla salute.
L'interessato
o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali deve essere
previamente informato oralmente o per iscritto circa: le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa
del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi.
Gli
esercenti le professioni sanitarie, tra cui è ricompreso il medico competente
aziendale, possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato (giudizio di idoneità
specifica alla mansione).
Se
le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del
consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione
del Garante.
I
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o
dal titolare.
La
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel
caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
3.
ESPRESSIONE
DELL’IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
Il medico competente, nel nuovo impianto
legislativo, diviene un soggetto giuridicamente obbligato all'effettuazione
degli accertamenti sanitari. Il mancato assolvimento dell'obbligo è sanzionato
penalmente con l'arresto o con l'ammenda.
Il decreto prevede l'esecuzione, nei
casi di esposizione a rischi professionali indicati dalla normativa vigente,
sia degli accertamenti sanitari preventivi (per constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati), sia di quelli
periodici (per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori), e ne
indica la finalità: la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.
Quando il medico competente lo ritenga necessario ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità, può richiedere l’esecuzione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio oltre che avvalersi della collaborazione di medici specialisti (scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri).
Il
medico competente qualora esprima un giudizio
di inidoneità alla mansione specifica, parziale o totale, temporanea
o permanente, ne deve informare per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore. In questi casi è opportuno che il medico competente informi il
lavoratore della possibilità di fare ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
Nei casi di inidoneità totale
(temporanea o permanente) il datore di lavoro provvede all'allontanamento del
lavoratore dall'esposizione a rischio (in modo temporaneo o permanente), e,
nell'affidargli un eventuale successivo compito, tiene conto della confacenza
della mansione con lo stato di salute.
Nei casi di inidoneità parziale
(temporanea o permanente) il datore di lavoro provvede affinché siano evitati
compiti od esposizioni espressamente indicati nel “giudizio di idoneità”
specifica alla mansione.
Il giudizio di idoneità alla mansione
specifica costituisce uno dei momenti più delicati del lavoro del medico
competente.
Di seguito vengono sviluppati alcuni
concetti che possono essere un'utile guida per una successiva più dettagliata
analisi.
1.
Idoneità fisica alla mansione
L'idoneità
fisica alla mansione, secondo ripetute interpretazioni della Cassazione, non
può essere parametrata all'attesa contrattuale del datore di lavoro di avere a
disposizione manodopera confacente al suo bisogno, che equivale in genere, al
massimo profitto, ma l'idoneità va riferita al possesso da parte del lavoratore
delle capacità comunemente indispensabili per le attività oggetto del
contratto, che, ad esempio, se materiali, non necessitano di una totale
integrità fisica, in quanto nella pratica d'azienda sono inibite attività che
comportano eccessivi carichi.
L'idoneità
che si può legittimamente pretendere è sicuramente quella confacente le
esigenze imprenditoriali, ma sempre nei limiti in cui queste possono ritenersi
in armonia con i beni tutelati dall'art. 41 della Costituzione, esigenze alle
quali è subordinata la libera impresa.
2.
Recesso dal contratto
Il
contratto di lavoro è un negozio a prestazioni corrispettive, caratterizzato da
piena reciprocità tra attività lavorativa e retribuzione; ciascuna parte deve
la sua prestazione solo se l'altra rende la propria: lo stipendio in cambio
della prestazione d'opera.
La
dottrina concorda nel ritenere che la non idoneità permanente, consente il
recesso dal contratto. Il contratto può subire la stessa sorte nel caso di
un'impossibilità parziale, qualora sia fornita la prova, da parte del datore di
lavoro, dell'impossibilità aziendale di collocare il lavoratore in attività
confacente.
Il
datore di lavoro, coadiuvato dal medico competente, è tenuto ad attivarsi per
rintracciare nell'ambito dell'azienda un'adeguata collocazione del dipendente.
Il datore di lavoro, in altre parole, non può ignorare il giudizio del medico
competente, il quale a sua volta deve attuare lo sforzo di uscire dalla
consuetudine di formulare giudizi di idoneità dubbi o quello che è peggio
ambigui, per dare, invece, indicazioni chiare e precise.
La
collaborazione tra il datore di lavoro ed il medico competente, rimanendo in
tema di contratto, può soddisfare quella che si definisce una cooperazione
creditoria del lavoratore.
4.
SANZIONI
PREVISTE DAL D.Lgs 626/94 PER IL MEDICO COMPETENTE
Le sanzioni previste dal D.Lgs 626/94 per il medico competente sono coordinate con il Decreto Legislativo n. 758, del 19 dicembre 1994, “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
Nel caso in cui, durante le ispezioni nei luoghi di lavoro, vengano riscontrate delle violazioni a precise norme di legge gli ispettori (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) dell’organo di vigilanza compilano un verbale di prescrizione (contravvenzione) in cui sono elencate le inadempienze, tempi tecnici e modalità a disposizione per regolarizzare la situazione; allo scadere dei tempi concessi si verifica l’adempimento a quanto prescritto.
La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita.
Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore.
|
|
|
|
|
AMMENDA |
ARRESTO |
SANZIONE |
||
|
ART. |
Co. |
lettera |
|
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
D.Lgs 758 /94 |
|
17 |
1 |
b |
|
L. 1.000.000 |
L. 6.000.000 |
|
2 mesi |
L. 1.500.000 |
|
17 |
1 |
d |
|
L. 1.000.000 |
L. 6.000.000 |
|
2 mesi |
L. 1.500.000 |
|
17 |
1 |
e |
|
L. 500.000 |
L. 3.000.000 |
|
1 mese |
L. 750.000 |
|
17 |
1 |
f |
|
L. 500.000 |
L. 3.000.000 |
|
1 mese |
L. 750.000 |
|
17 |
1 |
g |
|
L. 500.000 |
L. 3.000.000 |
|
1 mese |
L. 750.000 |
|
17 |
1 |
h |
|
L. 1.000.000 |
L. 6.000.000 |
|
2 mesi |
L. 1.500.000 |
|
17 |
1 |
i |
|
L. 500.000 |
L. 3.000.000 |
|
1 mese |
L. 750.000 |
|
17 |
1 |
l |
|
L. 1.000.000 |
L. 6.000.000 |
|
2 mesi |
L. 1.500.000 |
|
17 |
3 |
|
|
L. 500.000 |
L. 3.000.000 |
|
1 mese |
L. 750.000 |
|
69 |
4 |
|
|
L. 1.000.000 |
L. 6.000.000 |
|
2 mesi |
L. 1.500.000 |
|
86 |
2 bis |
|
|
L. 1.000.000 |
L. 6.000.000 |
|
2 mesi |
L. 1.500.000 |
Di seguito viene riportata la proposta di indicazioni (linee guida) per l’attività del medico competente aziendale, relativamente a:
·
prestazioni;
·
compiti e requisiti di prestazioni di qualità;
·
criteri di valutabilità delle prestazioni.
Tali indicazioni hanno lo scopo di
fornire un orientamento procedurale, valutabile, sia ai medici competenti
aziendali, sia ai medici operanti nei Servizi di vigilanza e prevenzione delle
Aziende Usl che debbono attuare una funzione di coordinamento e controllo di
tale attività.
Aspetto grafico
La tabella è suddivisa in tre colonne, ognuna riportante i punti sopracitati; la scelta dei caratteri indica:
· GRASSETTO MAIUSCOLO: prestazione,
requisito, criterio di valutabilità obbligatorio;
· ITALICO: prestazione, requisito, criterio
di valutabilità non obbligatorio ma importante per una prestazione di qualità.
Abbreviazioni utilizzate nel testo
|
AG |
Autorità
giudiziaria |
|
ASPP |
accertamenti
sanitari preventivi e periodici; |
|
DA |
Direzione
aziendale |
|
DPI |
dispositivi
di protezione individuali; |
|
MP |
malattia
professionale |
|
PS |
pronto
soccorso; |
|
RLS |
Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza; |
|
R.SPP |
Responsabile
del Servizio protezione e prevenzione aziendale; |
|
SMPIL |
Servizio
di medicina preventiva e igiene del lavoro; |
|
SPP |
Servizio
protezione e prevenzione aziendale; |
|
MC |
Medico
competente |
ELENCO PRESTA-ZIONI |
DEScRIZIONE DEi compiti E
DEI REQUISITI PER UNA PRESTAZIONE DI QUALITA’ |
INDICAZIONE DI CRITERI DI VALUTABILITA’ |
|
|
|
|
|
1) NOMINA DEL MEDICO COMPE-TENTE |
Articolo 4 (Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto), comma 4, lettera c): il datore di lavoro nomina,
nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente |
ATTESTATO DI NOMINA DEL
MEDICO COMPETENTE |
|
2) STIPULA
DEL CON-TRATTO PER GLI ADEMPI-MENTI DEL MEDICO COMPETENTE IN TEMA DI
SORVE-GLIANZA SANITARIA IN AZIENDA |
- CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO O CONTRATTO DI LAVORO
AUTONOMO (LIBERO PROFESSIONISTA) CON I SEGUENTI REQUISITI: 1. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO NON SOLO FORMALE MA
SOSTANZIALE RISPETTO ALL’ EFFETTIVO IMPEGNO RICHIESTO 2. VERIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI REQUISITI DI
COMPETENZA DEL MEDICO AZIENDALE 3. DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ D’ACCESSO NEI LUOGHI PRODUTTIVI 4. DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE, ESECUZIONE E
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 5. IMPEGNO DEL DATORE DI LAVORO AD INFORMARE IL MEDICO
COMPETENTE SUI PROCESSI E SUI RISCHI |
COMPLETEZZA E CHIAREZZA
DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO O CONTRATTO DI LAVORO LIBERO
PROFESSIONALE “REQUISITI CONTENUTI ALL’ART. 2, comma 1, lettera d)
DEL D.LGS 626/94” |
|
3) COLLABO-RAZIONE CON IL SERVIZIO PREVEN-ZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE (RACCOLTA PRELIMINA-RE DELLE INFOR-MAZIONI NECESSARIE A
DEFINIRE LA VALUTA-ZIONE DEL RISCHIO) |
E' opportuno che il medico partecipi AD UN INCOnTRO PRELIMINARE con lE PARTI SOCIALI AZIENDALI (D A, R.SPP,
R.LS, PREPOSTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA) CON EVENTUALE VERBALIZZAZIONE DI QUANTO
concordato e in particolare: CONSEGNA AL MEDICO COMPETENTE E INSERIMENTO
NEL DOSSIER AZIENDALE DI DOCUMENTi RELATIVi A: 1.
ELENCO NOMINALE DEI LAVORATORI CON MANSIONI E COMPITI
SVOLTI e indicazioni del reparto di appartenenza CON RELATIVI TURNI DI LAVORO 2.
ELENCO DELLE MATERIE PRIME E PRODOTTI UTILIZZATI NEL CICLO
PRODUTTIVO 3.
SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI UTILIZZATI 4.
SCHEMA DI LAY-OUT AZIENDALE 5.
RAPPORTO DI VALUTAZIONE RUMORE (D.LGS 277/91) 6.
INDAGINI AMBIENTALI SE EFFETTUATE 7.
INDAGINI SANITARIE PRECEDENTI SE EFFETTUATE (relazioni
sanitarie annuali) 8.
VERBALI D’ISPEZIONE CON PRESCRIZIONI DELL’ORGANO DI
VIGILANZA SE PRESENTI 9.
ELENCO DEI DPI IN DOTAZIONE AI LAVORATORI 10.
materiale informativo e formativo consegnato ai lavoratori
e informazioni su corsi addestrativi svolti in tema di igiene e sicurezza 11.
CONSEGNA FORMALE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO
INDIVIDUALI CON MODALITA’ CHE SALVAGUARDINO IL SEGRETO PROFESSIONALE SE
PRESENTe. |
“ FASE
PRELIMINARE DELLA ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO
CONTENENTE LA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE; TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE CUSTODITO PRESSO
L’AZIENDA O L’UNITA’ PRODUTTIVA ” PRESENZA DI UN DOSSIER
AZIENDALE CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA , ARCHIVIATA E
PERIODICAMENTE AGGIORNATA Articolo 4, comma 4, lettera g) (Obblighi del datore
di lavoro, del dirigente e del preposto): “IL
DATORE DI LAVORO RICHIEDE L'OSSERVANZA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DEGLI
OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO, INFORMANDOLO SUI PROCESSI E SUI
RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA” |
|
4)AGGIOR-NAMENTO SPECIFICO SUI RISCHI PRESENTI IN
AZIENDA |
raccolta di materiale
bibliografico (studi in letteratura inerenti le PROBLEMATICHE identificate) |
INSERIMENTO NEL DOSSIER AZIENDALE DEL MATERIALE
BIBLIOGRAFICO RACCOLTO |
|
|
|
|
|
5) COLLA-BORAZIONE CON IL SERVIZIO PREVEN-ZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE: ”SOPRAL-LUOGO NEI LUOGHI DI LAVORO E CONTRI-BUTO PER LA
VALU-TAZIONE DEI RISCHI“ |
il medico competente, CON LE MODALITA’ PREVISTE DAL D.LGS
626/94 e DAL D.LGS 277/91, visita TUTTI I REPARTI E gli AMBIENTI DI LAVORO
DELL’AZIENDA. Per il n. di sopralluoghi da effettuare occore considerare i contenuti del: Art. 1: Per le aziende
ovvero unità produttive di cui all'allegato I del D.Lgs 626/1994, così come
integrato dal D.Lgs 242/1996, è ridotto ad una volta l'anno l'obbligo della
visita di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h), degli ambienti di lavoro
da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite
ulteriori, allorché si modifichino le situazioni di rischio. Art. 2: Per le aziende di cui ai
punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del D.Lgs 626/94, e successive modifiche, con
un numero di addetti oltre i limiti di cui all'articolo 1 e fino a 200, la
frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera h), può essere ridotta
ad una volta l'anno, in presenza di una valutazione congiunta del datore di
lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico
competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di
lavoro produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva. Qualora dovesse ritenersi modificata la situazione
di rischio da parte di uno dei componenti il gruppo di valutazione, il datore
di lavoro dovrà provvedere a rettificare la precedente dichiarazione. |
articolo
17, comma 1, lettera a): "Il medico competente collabora con il datore
di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e
dell'integrità psicofisica dei lavoratori” |
|
|
|
n CONTINUA |
|
n SEGUE |
|
|
|
”SOPRAL-LUOGO NEI LUOGHI DI LAVORO E CONTRI-BUTO PER LA
VALU-TAZIONE DEI RISCHI“ |
DURANTE I SOPRALLUOGHI DOVREBBERO ESSERE REGISTRATI, in forma scritta I SEGUENTI DATI: · la
CONDIZIONE DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI ai fattori di rischio SEGNALATI, la
corrispondenza DELLA MANSIONE O dei COMPITI INDICATI; · le
MODALITA’ OPERATIVE organizzative E PROCEDURALI DEL LAVORO SVOLTO: 1. TURNI E
PAUSE DEL LAVORO; 2. ROTAZIONE SU
COMPITI OD ESPOSIZIONI PARTICOLARI LIMITATE NELLA GIORNATA LAVORATIVA ; 3. SPECIALIZZAZIONI,
ADDESTRAMENTO ED ABILITA’ DEI LAVORATORI; 4. COORDINAMENTO
E CONTROLLO DELLE PROCEDURE PREVENZIONISTICHE IMPARTITE NEL CONTESTO DELLE
ATTIVITA’ LAVORATIVE. · gli
INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE GENERALi e localizzati GIA’ aTTUATI
DALL’AZIENDA · la
DOTAZIONE ED UTILIZZO DEI DPI · le
CONDIZIONI DEI SERVIZI IGIENICI, AMBIENTI DI CAMBIO VESTIARIO E PUNTI DI
RISTORO/PAUSA DEI LAVORATORI · L’OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI GIA’ IMPARTITE
DALL’ORGANO DI VIGILANZA · IL MC
PROCEDE, IN SITUAZIONI GIA’ DEFINITE, ALL’APPLICAZIONE DI GRIGLIE DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI, CON CRITERI VALIDATI E STANDARDIZZATI DI ANALISI; · PROPONE
L'ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI MIRATE A DEFINIRE IN TERMINI
QUALI-QUANTITATIVI SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE; |
PRESENZA
NEL DOSSIER AZIENDALE DI UN DOCUMENTO
O VERBALE DI SOPRALLUOGO DATATO E
FIRMATO DAL MEDICO ED , EVENTUALMENTE, DA
ALTRI PARTECIPANTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (APPROCCIO MULTIDISCIPLI-NARE E
COORDINATO) PRESENZA
DI PIANI DI BONIFICA AMBIENTALE E PROCEDURE DI LAVORO SCRITTE, CON RELATIVI
TEMPI DI REALIZZO E DI VERIFICA PROPOSTE
E PROGETTI DI INDAGINI AMBIENTALI MIRATE A RISCHI
NON ANCORA INDAGATI |
n
CONTINUA
|
n SEGUE |
|
|
|
|
· PROCEDE ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI
DELL’AMBULATORIO NEI CASI IN CUI QUESTO E’ PREVISTO PER LEGGE O DELL’AMBIENTE
DOVE ESEGUIRE GLI ASPP; IN PARTICOLARE OCCORRE VERIFICARE: - IGIENICITA’, RISERVATEZZA E SILENZIOSITA’,
LUMINOSITA’, PRESENZA DI SERVIZI E IDONEI ARREDI - DOTAZIONE MINIMA MA ESSENZIALE DI STRUMENTI PER
L’ESECUZIONE DEGLI ASPP E LA DOTAZIONE DI PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO · ESPRIME PARERE SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE E COLLABORA CON IL DATORE
DI LAVORO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PRONTO SOCCORSO · VERIfiCA SEMPRE
LE MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO
INDIVIDUALI, NEL RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE E DEI DETTATI DELLA Legge n.
675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”. |
“PARTECIPA-ZIONE
ALLA PROGRAMMA-ZIONE DEL CONTROLLO DELL’ESPOSI-ZIONE DEI LAVORATORI” PROPOSTE
SCRITTE PER LA PREDISPOSIZIONE E/O LA ORGANIZZA-ZIONE DEL SERVIZIO DI PS
AZIENDALE PROCEDURE E MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE INDIVIDUALI
E DI RISCHIO E DELLA RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SANITARI PERSONALI. |
|
6)
INDIVI-DUAZIONE DELLE PRIORITA’ DELLE MISURE DI PREVEN-ZIONE E DI PROTEZIONE |
PROGETTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FIGURE
PROFESSIONALI DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI (COMPRESI GLI ASPETTI ERGONOMICI) CON OBIETTIVO PRIORITARIO LA
TUTELA DEL BENESSERE PSICOFISICO DEGLI OPERATORI |
DOCUMENTO
PROGETTUALE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE “PREDISPOSI-ZIONE ED ATTUAZIONE DI MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE” REDATTO DAL MEDICO PER QUANTO DI SUA COMPETENZA E PROPOSTO AL
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE |
|
7)
CONCLU-SIONE DELLA VALUTA-ZIONE DEL RISCHIO |
Circolare del Ministero del Lavoro n. 102 del 07/08/1995 .... indicazioni
su: le realtà operative considerate,
eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo
rilevanti per l'individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del
processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle
mansioni e ogni altro utile dato; le varie fasi del procedimento seguito per
la valutazione dei rischi; il grado di coinvolgimento delle componenti
aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza; le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia
fatto eventualmente ricorso .......criteri
adottati:
pericoli e rischi correlati alle persone
esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (a
tale riguardo si precisa che per gruppi particolari si devono intendere
quelle categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori,
i rischi relativi a un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per
cause soggettive, dipendenti dai lavoratori stessi, evidenziate,
naturalmente, a seguito della valutazione dei rischi); i riferimenti
normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno
dei rischi presenti; gli elementi di valutazione, usati in assenza di precisi
riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica ecc.),
per giungere alle medesime conclusioni di cui ai punti 3 e 4
..... illustrare: gli
interventi risultati necessari a seguito della valutazione e quelli
programmati per conseguire una ulteriore riduzione dei rischi residui; le
conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;
l'elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione
dei lavoratori.... |
RELAZIONE
DI CUI ALL’ART 4 D.LGS 626/94 |
|
8)
RIVALU-TAZIONE PERIODICA 9)
RIVALU-TAZIONE DOPO SIGNIFI-CATIVE VARIAZIONI DEL RISCHIO |
ANALISI DELLA NUOVA REALTA’: RIVALUTAZIONE PERIODICA CON
EVENTUALE RIPROGETTAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FIGURE
PROFESSIONALI, DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI IN PRECEDENZA ELABORATI CON VERIFICA DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI
SELEZIONATI E VERIFICA DI QUELLI RAGGIUNTI. |
CONFERMA
DELL’ESISTENTE O NUOVA ELABORAZIONE DI UN
DOCUMENTO PROGETTUALE DI INTERVENTI PRIORITARI DI BONIFICA AZIENDALE REDATTO DAL MEDICO E PROPOSTO AL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE |
|
10)
VALU-TAZIONE DEL RISCHIO IN SITUAZIONI DI LAVORO TEMPORA-NEE (EDILIZIA,
TERZIARIO) |
· RACCOLTA DI INFORMAZIONI DALLA LETTERATURA E DAL
DATORE DI LAVORO SUI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO TEMPORANEI
(CANTIERI) ED IN PARTICOLARE I RISCHI CORRELATI ALLE MANSIONI SVOLTE · SOPRALLUOGO
DI VERIFICA IN UNA REALTa’ RAPPRESENTATIVA DELLA TIPOLOGIA DI LAVORO · COLLABORAZIONE E SCAMBI INFORMATIVI CON IL SPP
DELL’AZIENDA APPALTATRICE ED ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI PRODOTTO DALLA STESSA |
TUTTI I
DOCUMENTI PREVISTI DAL PUNTO 5 AL PUNTO 9 DELLA PRESENTE |
|
11)
PARTE-CIPAZIONE ALLA RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVEN-ZIONE E
PROTEZIONE |
COLLABORA ALLA VERIFICA E AGGIORNAMENTO: 1. DI QUANTO
PREVISTO ALL’ART. 4, COMMI 2 E 3 2. DELL’IDONEITA’
DEI DPI RISPETTO ALLA SOGGETTIVITA’ DEI LAVORATORI 3. DEI PROGRAMMI
DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI DA’ INFORMAZIONI COLLETTIVE E ANONIME DEI RISULTATI DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA IN PRECEDENZA ATTUATA IN AZIENDA, FORNENDO INDICAZIONI
SUL SIGNIFICATO DI TALI RISULTATI. |
RELAZIONI
SCRITTE DI VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI PERIODICI |
|
12)
DEFINI-ZIONE DEL PROTOCOL-LO DI SORVE-GLIANZA SANITARIA |
IL MEDICO COMPETENTE DEVE PREDISPORRE UN PROTOCOLLO DI
SORVEGLIANZA SANITARIa in rapporto ai fattori di rischio definiti nelle fasi
precedenti controllando che: 1) comprenda esami mirati e necessari a: · definire
effetti precoci di alterazione o danno · defiNIre
correttamente il giudizio di idoneita’ alla mansione · CONSTATARE
L’ASSENZA DI CONTROINDICAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI CUI I LAVORATORI
SONO DESTINATI · riconoscere
eventuali tecnopatie · privilegiare
esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il piu’
possibile predittivi 2) correli bene con eventuali protocolli di sorveglianza
sanitaria gia‘ definiti per alcuni
comparti o rischi, proposti e validati dai smpil o descritti in letteratura 3) rispetti i vincoli di norme vigenti (DPR 1124/65, DPR
303/56, D.Lgs 277/91, D.Lgs 77/92, DPR 962/92, D.Lgs 626/94) 4) rispetti i vincoli di eventuali prescrizioni dell’organo
di vigilanza 5) CORRELI CON DATI DI EVENTUALI INDAGINI AMBIENTALI
SVOLTE 6) PERMETTa DI SUPPORTARE LA RICHIESTA ALL’oRGANISMO DI
CONTROLLO DI ESEGUIRE LE VISITE MEDICHE AD INTERVALLI PIU’ LUNGHI O DI ESSERE
ESONERATI DALLE STESSE (DPR 303/56), SULLA SCORTA DEGLI ESITI DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEI RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI STESSI.* |
PRESENZA
DEL PROTOCOLLO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA SCRITTO NELLA
RELAZIONE SANITARIA ANNUALE, DISAGGREGATO PER MANSIONE O RISCHI SPECIFICI CON
INDICAZIONE DELLE PERIODICITA’ DEI RICONTROLLI
SANITARI E NUMERO DI LAVORATORI A CUI E’
RIVOLTO VERIFICA
DI CONGRUENZA TRA PROTOCOLLI SANITARI ED ESPOSIZIONE PRESENZA
DI PROTOCOLLI PARTICOLARI PER CASI INDIVIDUALI DI ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI
IDONEITA’ O DI MALATTIA PROFESSIONALE |
|
13)
ESECU-ZIONE ASPP OBBLIGA-TORI |
· IL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE DEVE INSTAURARE
UN RAPPORTO DI FIDUCIA E COLLABORAZIONE CON IL LAVORATORE, INFORMANDOLO DELLE FINALITA’ DEGLI ASPP · E
DELL’OBBLIGO DEL RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE · DEVE
INFORMARE IL LAVORATORE E IL DATORE DI LAVORO DELLA OBBLIGATORIETA’ DEI
CONTROLLI SANITARI PER ESPOSTI A FATTORI DI RISCHIO TECNOPATICO · DEVE DARE
LA DISPONIBILITA’ PER TUTTO IL TEMPO che si rende necessario AD ESEGUIRE
CORRETTAMENTE GLI ASPP proposti · DEVE
ESEGUIRE ASPP IN TUTTI I CASI DI RICHIESTA MOTIVATA (CORRELATA
ALL’ESPOSIZIONE E AI RISCHI PROFESSIONALI) DEL LAVORATORE, INDIPENDENTEMENTE
DALLE PERIODICITA’ PREVISTE DAL PROTOCOLLO GENERALE. |
CORRISPONDENZA
TRA L’ELENCO DEI LAVORATORI ESPOSTI E QUELLI SOTTOPOSTI AD ASPP OBBLIGATORI SODDISFAZIONE
DEL LAVORATORE IN TERMINI DI INFORMAZIONI RICEVUTE ED ESPRESSIONE DEL
“CONSENSO INFORMATO” |
|
14) VISITA
MEDICA |
·
DEVONO
ESSERE INDAGATI GLI ORGANI O APPARATI BERSAGLIO DEI FATTORI DI RISCHIO
OCCUPAZIONALE RILEVATI ·
devono
essere INDAGATE le condizioni di malattia PER MEGLIO DEFINIRE LE SITUAZIONI
CHE POSSONO INFLUIRE SUL GIUDIZIO DI IDONEITA’ SPECIFICA alla mansione ·
PARTICOLARMENTE
ACCURATO DEVE ESSERE : - L’UTILIZZO DI IDONEI STRUMENTI INFORMATIVI DI RACCOLTA
DEI DATI (CARTELLA SANITARIA INDIVIDUALE, QUESTIONARIO CECA, CARTELLA
AUDIOLOGICA E PNEUMOLOGICA...) - LA RACCOLTA DELL’ANAMNESI LAVORATIVA E LA DESCRIZIONE DI
DISTURBI O PATOLOGIE CHE POSSONO CORRELARE CON L’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
DEL LAVORATORE E LO STATO VACCINALE IN TUTTI I CASI DI OBBLIGO - LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI
CONTROLLI STRUMENTALI INTEGRATIVI - LA VERIFICA DELLA CORRETTA CONSEGNA AL LAVORATORE DELLE
COPIE DI REFERTI DEGLI ESAMI ESEGUITI AD OGNI CONTROLLO SEGNALARE LA DATA DI ESECUZIONE, LE
VARIAZIONI AVVENUTE e le azioni di prevenzione individuale proposte |
PRESENZA
DELLA CARTELLA SANITARIA INDIVIDUALE E DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE
INDAGATO, CORREDATA DI TUTTE LE
INFORMAZIONI NECESSARIE. DA
CUSTODIRE PRESSO IL DATORE DI LAVORO CON SALVAGUARDIA DEL SEGRETO
PROFESSIONALE |
|
15)
ESPRES-SIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ SPECIFICO ALLA MANSIONE: “CERTIFI-CATO” |
LA CERTIFICAZIONE CONTENENTE IL GIUDIZIO DI IDONEITA’
SPECIFICA ALLA MANSIONE DEVE: · ESSERE NOMINALE
CON PRECISA INDICAZIONE PER OGNI LAVORATORE DELLA MANSIONE E DEI COMPITI
SVOLTI · RISULTARE
CORRELATA ALL’EFFETTIVO AMBIENTE DI LAVORO DELL’ADDETTO E NON AD AMBIENTI
GENERICI · RIPORTARE
GLI ESAMI INTEGRATIVI ALLA VISITA MEDICA SVOLTI, LA DATA DI COMPILAZIONE E IL
TEMPO DI VALIDITA’ (SCADENZA) · IL
CERTIFICATO NEI CASI DI INIDONEITA’ PARZIALE O TOTALE O TEMPORANEA, DEVE
RIPORTARE IN MODO CHIARO QUALI COMPITI OD ESPOSIZIONI DEVONO ESSERE EVITATI · DEVE ESSERE
SPECIFICATO CHE IL LAVORATORE E’ STATO INFORMATO DELLA POSSIBILITA’ DI
REVISIONE DEL GIUDIZIO ENTRO 30 GIORNI DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA · RIPORTARE IN
MODO CHIARO E PRECISO TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE CERTIFICANTE · lA
COMPILAZIONE DEI GIUDIZI DI IDONEITA’ DEVE SEMPRE RISPETTARE L’OBBLIGO DEL
SEGRETO PROFESSIONALE · DEVE
COMUNQUE SEMPRE ESSERE ESPRESSO SENZA ESSERE CONDIZIONATO DA PRESSIONI
ESTERNE, AL FINE DI EVITARE IL FALSO IDEOLOGICO · LA DIREZIONE
AZIENDALE DEVE ESSERE INFORMATA DELL’OBBLIGO DI TENERE A DISPOSIZIONE TALI GIUDIZI
PER EVENTUALI ISPEZIONI DELL’ORGANO DI VIGILANZA |
PRESENZA
DEI CERTIFICATI O DI ALTRE FORME DI ATTESTAZIONI DI IDONEITA’ SPECIFICA
NOMINALE ALLA MANSIONE SVOLTA DAI LAVORATORI CON OBBLIGO DI ASPP, CON INDICAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICI LOGICI NEI CASI DI IDONEITA’
PARZIALE O NON IDONEITA’ TEMPORANEA O ASSOLUTA “DA
CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO ED AL LAVORATORE “ LA
CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE CARATTERIZZATA DA: SCIENTIFICITA’
(CORRETTEZZA TERMINOLOGICA); CORRETTEZZA
FORMALE (DATA, TIMBRO, FIRMA...) VERIDICITA’; RISPETTO
VERSO IL CLIENTE |
|
16)
INFOR-MAZIONE DI OGNI SINGOLO LAVORA-TORE |
· OGNI
LAVORATORE HA IL DIRITTO DI ESSERE CORRETTAMENTE INFORMATO, PRIMA DELL’ESECUZIONE
DELLA VISITA MEDICA, DELLA NECESSITà E DEGLI OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE DI
RAGGIUNGERE LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA · HA IL
DIRITTO DI RICEVERE COPIA DEGLI ESAMI DA LUI ESEGUITI CON SEMPLICI
SPIEGAZIONI DEI RISULTATI OTTENUTI · DEVE ESSERE
INFORMATO DEI RISCHI OCCUPAZIONALI A CUI E’ ESPOSTO E DELLE MISURE PREVENTIVE
CHE DEVE METTERE IN ESSERE PER TUTELARE LO STATO DI SALUTE · DEVE ESSERE
INFORMATO DEI DIRITTI-DOVERI CHE GLI COMPETONO · DEVE ESSERE
INFORMATO DEGLI EFFETTI A LUNGO TERMINE DI CERTE ESPOSIZIONI PROFESSIONALI E
DELLA NECESSITA’ DI SOTTOPORSI A CONTROLLI SANITARI ANCHE DOPO la CESSAZIONE
DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA O DELL’ESPOSIZIONE. |
SODDISFAZIONE
DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI PRESENZA
DI MATERIALE DIDATTICO PREDISPOSTO E MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE |
17)
INFOR-MAZIONE COLLETTIVA |
E' opportuno che siano CONVOCATE ALMENO UNA VOLTA OGNI ANNO
ASSEMBLEE GENERALI O DI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI PER COMUNICARE, IN
FORMA ANONIMA E COLLETTIVA, I RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA: · I PROFILI DI
RISCHIO TECNOPATICO RISCONTRATI O PRESUNTI IN AZIENDA · I RISULTATI
ELABORATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ATTUATA · GLI
OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA · LE MISURE
PREVENTIVE PROPOSTE ED ATTUATE · DIRITTI-DOVERI
PER LEGGE di tutte le parti sociali aziendali · EFFETTI A
LUNGO TERMINE DI CERTE ESPOSIZIONI PROFESSIONALI E NECESSITA’ DI SOTTOPORre A
CONTROLLI SANITARI I LAVORATORI ANCHE DOPO la CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
LAVORATIVA O DELL’ESPOSIZIONE. |
PRESENZA
DELLA RELAZIONE SANITARIA ANNUALE CONTENUTI
INFORMATIVI DELLA RELAZIONE SANITARIA: 1. DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELLA
DITTA; 2. SINTESI DEL CICLO PRODUTTIVO; 3. FATTORI DI RISCHIO IDENTIFICATI; 4. PROTOCOLLO SANITARIO ADOTTATO; 5. ASPP ESEGUITI NELL’ULTIMO ANNO; 6. ILLUSTRA-ZIONE DEI RISULTATI; 7. CONCLU-SIONI; 8. ATTUAZIONE INTERVENTI INFORMATIVI ED
EDUCATIVI. TESTIMONIANZE
DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI PRESENZA
DI MATERIALE DIDATTICO PREDISPOSTO E MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE |
|
18)
PARTE-CIPAZIONE E COLLA-BORAZIONE AD ATTIVITA’ ED INTERVENTI DI PREVEN-ZIONE |
• collabora all’inserimento
dei lavoratori con idoneita’ parziali o inidoneita’ a specifiche esposizioni • informa sui
danni derivanti da esposizioni a fattori di rischio occupazionale • collabora
alla scelta dei dpi e all’addestramento dei lavoratori al loro corretto
utilizzo • collabora
alla predisposizione dei presidi di pronto soccorso e delle procedure da
attuare nelle emergenze • segnala nuove
situazioni di rischio-danno derivanti dall’esperienza acquisita in azienda • collabora
alle richieste di raddoppio dei tempi degli aspp e cura i rapporti con gli
organi di vigilanza per le parti di sua competenza • INFORMA LA
D.A. E I LAVORATORI DEI VINCOLI NORMATIVI DI TUTELA E PREVENZIONE PER LE
CATEGORIE DEI MINORI APPRENDISTI E DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E
COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO NELLA INDIVIDUAZIONE DI MANSIONI
COMPATIBILI CON LO STATO DI GRAVIDANZA |
DOCUMENTAZIONE
DI PERTINENZA |
|
19)
ATTIVITA’ MEDICO LEGALI |
1) REFERTO PER TECNOPATIA (DELITTO PERSEGUIBILE D’UFFICIO): IL MEDICO COMPETENTE E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO DEL REFERTO,
NELLA COMPILAZIONE DEVE OTTEMPERARE ALL’ART. 334 DEL CPP DEVE FAR PERVENIRE IL REFERTO ALLA AG O AL SMPIL IN ORDINE ALLA COMPILAZIONE DEL REFERTO: - RACCOGLIE UN’ACCURATA ANAMNESI LAVORATIVA - ALLEGA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA RELATIVA ALLA MP
SOSPETTA O CERTA - SI PREOCCUPA DI RISPETTARE I TEMPI PREVISTI PER LEGGE - DATA E FIRMA CON TIMBRO TUTTI I REFERTI INVIATI ALLA AG 2) PRIMO CERTIFICATO DI MP CONSEGNA A
RICHIESTA DEL LAVORATORE IL PRIMO CERTIFICATO DI MALATTIA PROFESSIONALE
DEBITAMENTE COMPILATO INFORMANDOLO DEI SUOI DIRITTI ASSICURATIVI, PROVVEDE
DIRETTAMENTE ALL’INOLTRO DEL CERTIFICATO QUALORA IL TECNOPATICO APPARTENGA
ALLA GESTIONE AGRICOLTURA 3) INFORMA PER SPECIFICHE PATOLOGIE ENTI PUBBLICI ALLO
SCOPO PREPOSTI (MALATTIE INFETTIVE, INTOSSICAZIONI DA ANTIPARASSITARI,...) 4) INFORMA IL DATORE DI LAVORO E IL LAVORATORE INTERESSATO
DI EVENTUALI GIUDIZI DI INIDONEITA’ PARZIALE O TEMPORANEA O TOTALE. |
INVIO
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA (SMPIL) DEL REFERTO DI MP CONSEGNA
AL LAVORATORE DEL PRIMO CERTIFICATO DI MP |
|
20)
ATTI-VAZIONE DI FLUSSI INFORMA-TIVI |
1) CON I sMPIL - SEGNALA CON QUALI AZIENDE HA UN RAPPORTO COME MEDICO
COMPETENTE - SI CONSULTA E SI CONFRONTA CON TECNICI E SANITARI PER
CASI SPECIFICI - INVIA PERIODICAMENTE LE RELAZIONI DELLE AZIENDE SEGUITE SEGNALA LE ASSUNZIONI DI MINORI E APPRENDISTI - SEGNALA AL DATORE DI LAVORO E ALL’ORGANO DI VIGILANZA I
CASI DI GRAVIDANZA (L.1204/71 E DPR 1026/76) ED INFORMA, NEL CONTEMPO, DEI
LORO DIRITTI LE LAVORATRICI PERCHE’ ATTIVINO LE RELATIVE RICHIESTE DI
SPOSTAMENTO DI MANSIONE O DI ASTENSIONE ANTICIPATA 2) CON SPECIALISTI (ii LIVELLO) - SELEZIONA E FORMULA PRECISI QUESITI DIAGNOSTICI PER CASI
CHE ABBISOGNANO DI APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI O STRUMENTALI 3) MEDICO DI BASE - LO INFORMA DEI CASI DI M.P. RILEVATI E DEI RISULTATI DI
ESAMI SVOLTI, RICHIEDE INFORMAZIONI DI COMPETENZA |
ARCHIVIAZIONE
DELLE COMUNICAZIONI SCRITTE, CORREDATE DELLE INFORMAZIONI UTILI AD
EVIDENZIARE LE ATTIVITA' SVOLTE E LE COLLABORAZIONI ATTIVATE NEL DOSSIER
AZIENDALE |
|
21)
AGGIORNA-MENTO |
PARTECIPARE A CORSI UTILI AD ACQUISIRE NUOVE CONOSCENZE
MEDICHE SPECIFICHE SULLA PERICOLOSITA’ DI NUOVE LAVORAZIONI ED ESPOSIZIONI
PROFESSIONALI, SULLE NORME DI LEGGE IN MATERIA, SUi MODELLI ORGANIZZATIVI E
PROCEDURALI DI LAVORO CORRETTI. COLLABORARE ALLA RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI PER
STUDI E RICERCHE EPIDEMIOLOGICHE. |
PRESENTAZIONE
DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE AZIENDALE DI UN "CURRICULUM VITAE"
CON STESURA PARTICOLA-REGGIATA DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE E DELLA
FORMAZIONE IN TEMA DI MEDICINA DEL LAVORO SVOLTE: -
ESPERIENZE PROFESSIONALI -
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNA-MENTO, SEMI-NARI, CONGRESSI -
PUBBLICAZIONI DI LAVORI SCIENTIFICI -
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI RICERCA |
RIFERIMENTI
AD ALTRE MONOGRAFIE
L'argomento
oggetto della presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono
sviluppati aspetti particolari, e precisamente:
·
anzitutto, a parte i contatti con il documento n. 1, vista la collaborazione che il medico
competente deve fornire al processo di valutazione, sono molto significativi i
riferimenti contenuti nel documento n. 2,
viste le implicazioni, in campo di informazione, consultazione e
partecipazione, dell'attività del medico competente;
·
nel documento n. 4
è sviluppato il problema dell'organizzazione dell'attività di pronto soccorso;
·
nel documento n. 5
sono riportati i principali riferimenti normativi e tecnici per l'applicazione
dei principi ergonomici;
·
nel documento n. 7
sono affrontate le specificità del ruolo e della posizione del medico competente
nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
·
infine, con molto dettaglio e specifica
articolazione, nei documenti n. 13,
n. 14, n. 15 e n. 16,
sono analizzati i problemi della sorveglianza sanitaria nelle specifiche
condizioni di rischio, con indicazioni molto puntuali e precise, almeno per i
videoterminali e movimentazione manuale dei carichi, sui protocolli da
applicare.
* Qualora il medico competente, in base alle risultanze della valutazione dei rischi, ritenga opportuno il raddoppio della frequenza della visita medica (o comunque una loro diversa periodicità), o addirittura il loro superamento, non può assumere autonoma decisione in tal senso, ma deve proporre al datore di lavoro l'attivazione della richiesta di deroga di cui all'art. 35 del DPR 303/56.