Risorse utili
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Per il cittadino
Leggere le etichette
Per orientarsi nella scelta di un prodotto e nel suo successivo impiego, il consumatore ha a disposizione uno strumento, l’etichetta, la cui funzionalità è garantita da norme valide a livello comunitario. Le informazioni che vi sono contenute descrivono in modo esauriente la natura del prodotto (contenuto, stato di conservazione, provenienza ecc.), suggerendo le corrette modalità di impiego.
L’etichetta ha pertanto lo scopo di:
- consentire una migliore valutazione del rapporto qualità-prezzo
- permettere la scelta del prodotto di cui si ha effettivamente bisogno
- avvertire il consumatore circa eventuali rischi legati all’uso del prodotto
- tutelare il consumatore grazie alle normative vigenti alle quali l’etichetta stessa deve sottostare
Etichette dei prodotti alimentari
Queste etichette offrono indicazioni utili sul prodotto (composizione, tabella nutrizionale, i termini di scadenza), e sulle modalità di conservazione
Il produttore è obbligato a pubblicare almeno le seguenti specifiche:
- nome del prodotto
- elenco degli ingredienti
- quantitativo (peso netto/peso sgocciolato)
- termini di conservazione o scadenza
- azienda produttrice
- lotto di appartenenza
- modalità di conservazione e eventualmente utilizzo
Una cattiva conservazione dell’alimento a causa dell’ambiente, della temperatura, dell’umidità compromette sia il termine minimo di conservazione sia la data di scadenza.
La legge stabilisce il termine minimo di conservazione e la data di scadenza con le seguenti due indicazioni:
“da consumarsi preferibilmente entro il...”, che indica il termine entro il quale il prodotto – se ben conservato – mantiene inalterate le sue qualità;
“ da consumarsi entro il..”, usata per prodotti altamente deperibili, indica il termine entro il quale si deve consumare.
Il lotto di appartenenza è una dicitura o un timbro che lo identifica, informazioni che vanno segnalati all'azienda produttrice, all'ASL, o a chi ci si rivolge in caso di prodotto difettoso e di intossicazione.
Materiali a contatto con alimenti
Un discorso a parte meritano i materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti (posate e utensili, pentole, stoviglie, contenitori, pellicole ecc.) e con l’acqua (bottiglie, bicchieri ecc.).
I requisiti generali ai quali tali materiali devono rispondere sono regolati da provvedimenti sia nazionali sia comunitari.
Riportiamo qui di seguito alcune delle normative che disciplinano la materia:
Decreto ministeriale 21 marzo 1973
- introduce la disciplina igienica degli imballaggi e degli oggetti (recipienti, utensili ecc.) destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale.
Direttiva 80/590/CEE del 9 giugno 1980
- introduce un nuovo simbolo che accompagnerà i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Regolamento CE 1935/2004 (norma quadro)
- stabilisce i requisiti generali ai quali tutti i materiali e oggetti in questione devono rispondere, affinché, in normali (o prevedibili) condizioni di impiego, essi non cedano ai cibi propri componenti in quantità tale da:
- costituire pericolo per la salute umana
- comportare una variazione inaccettabile della composizione dei cibi oppure
- deteriorarne le caratteristiche organolettiche
- stabilisce inoltre che l’etichettatura e la pubblicità di un materiale o di un oggetto non devono trarre in inganno i consumatori.
Legge 30 aprile 1962, n. 283, Articolo n. 11
- demanda al Ministro della Salute il compito di fissare le condizioni di impiego di imballaggi, recipienti e utensili destinati al contatto con alimenti, stabilendo i limiti di tolleranza per le sostanze che tali oggetti possono cedere ai cibi;
- disciplina (in conformità con il Decreto ministeriale del Ministro della Sanità del 21 marzo 1973) i seguenti materiali:
- acciaio inossidabile
- carta e cartone
- cellulosa rigenerata
- gomma
- materie plastiche
- vetro
Regolamento CE 2023/2006
- stabilisce che tutti i materiali e oggetti compresi nell’allegato I del Regolamento CE 1935/2004, nonché le loro combinazioni e i materiali e oggetti riciclati debbano essere fabbricati rispettando le norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practices);
- stabilisce la necessità per le imprese che svolgono attività legate a qualunque fase della lavorazione, trasformazione e distribuzione dei materiali in oggetto di istituire un sistema di controllo di qualità.
Regolamento CE 450/2009
- integra il Regolamento CE 1935/2004, nello stabilire i requisiti per l’immissione nel mercato di oggetti “attivi e intelligenti” destinati al contatto con i cibi.
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