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Le leggi

Gli ambienti domestici spesso possono anche configurarsi come ambienti lavorativi (telelavoro, assistenza domiciliare - badante, colf, etc.); a seguito di tale circostanza la principale normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs.626/1994 e successive modifiche.

Nell’ambiente domestico numerosi sono i rischi rischi legati alle condizioni strutturali delle abitazioni (scale, dislivelli vari, pavimenti), agli impianti tecnologici (elettrico, distribuzione gas, condizionamento, etc.), alle sostanze comunemente utilizzate per la detergenza (detersivi, biocidi, etc.), agli utensili più comuni (trapano portatile, scale portatili, etc.), agli elettrodomestici, etc.

Altri pericoli non riconducibili direttamente alle abitazioni, ma agli ambienti di vita in generale, riguardano le strutture presenti nei parchi giochi, le piscine, i servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni. Di seguito sono indicati alcuni riferimenti normativi riguardanti la sicurezza in casa.

Naviga:
 Prevenzione degli infortuni domestici
 Impianti elettrici
 Impianti termici
 Inquinamento acustico
 Inquinamento elettromagnetico
 Inquinamento da gas radon
 Ascensori
 Omologazione e sicurezza dei prodotti
 Sicurezza dei giocattoli
 Sostanze chimiche pericolose


Prevenzione degli infortuni domestici
 Il D.P.R. 303/2002 riafferma la competenza dell'ISPESL a trattare la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di vita.
La legge 493/1999, che definisce il lavoro domestico come "l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico", intende prevenire le cause di nocività presenti nelle abitazioni e istituisce l'assicurazione contro gli infortuni domestici.
  • D.P.R. 4/12/2002, n. 303 (GU 23 Gennaio 2003 n. 18)
    "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419"
  • Legge 3 dicembre 1999, n. 493 (G.U. 28 dicembre 1999 n. 303)
    "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici"
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Impianti elettrici
 Gli impianti debbono essere realizzati a regola d’arte.
Gli impianti realizzati secondo le norme UNI e CEI sono a regola d'arte. La legge 46/1990, in vigore dal 31/12/98, ed il suo regolamento di applicazione (D.P.R. 447/91), hanno regolato le situazioni preesistenti ed hanno introdotto alcuni obblighi per le nuove installazioni o per le modifiche sostanziali degli impianti esistenti privi del conduttore di protezione e collegamento a terra (differenziali o salvavita).
Principali norme:
  • Legge 1 marzo 1968 n 186 (G.U. 23 marzo 1968 n. 77)
    "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari istallazioni e impianti elettrici o elettronici"
  • Legge 5 marzo 1990 (G.U. 12 marzo 1990 n 59)
    "Norme per la sicurezza degli impianti"
  • D.P.R. 6 dicembre 1991 (G.U. 15 febbraio 1992 n 38)
    "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n 46 in materia di sicurezza degli impianti"
  • Norme tecniche CEI, CENELEC, IEC
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Impianti termici
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte.
Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche UNI e CEI si intendono costruiti a regola d'arte.
Gli impianti sono realizzati a regola d'arte se conformi alle norme vigenti all'epoca della costruzione. Non esiste l'obbligo di adeguare gli impianti esistenti ad una nuova norma tecnica se non previsto espressamente. In Italia vengono distribuiti ed utilizzati due diversi tipi di gas: il metano e il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) per riscaldamento e cottura cibi
Estintori d.m.16°11987
 Principali norme:
  • Legge 5 marzo 1990 (G.U. 12 marzo 1990 n 59)
    "Norme per la sicurezza degli impianti in vigore dal 31/12/98
  • D.P.R. 26/6/1993 n. 412 (G.U. 14 ottobre 1993 n 96)
    "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10"
  • DPR 21 dicembre 1999 n 551 (G.U. 6 aprile 2000 n 81)
    "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia".
  • Legge. 6 dicembre 1971 n. 1083 (G.U. 20. dicembre 1971 n. 320)
    "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile"
  • D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile .1982 n. 98)
    "Modificazioni del D.M. 27.9.1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi"
  • D.M. 7 gennaio 2005 (G.U 4 febbraio 2005 n 28)
    "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio"
  • Norma UNI 7129/2001
    "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione"
  • Norma UNI 7131
    "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione. Installazione e manutenzione"
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Inquinamento acustico
I suoni che l'orecchio umano è in grado di percepire sono quelli che si trovano all'interno della cosiddetta banda udibile, caratterizzata da frequenze comprese tra 16 Hz e 16.000 Hz e da livelli di pressione sonora di circa 130 dB. I valori limite di emissione ed immissione sono determinati in base alla classificazione del territorio comunale in 6 zone acustiche, per ciascuna delle quali viene stabilito un valore per il periodo diurno (06.00 - 22.00) ed uno per il periodo notturno (22.00 - 06.00). In attesa che i Comuni provvedano alla classificazione, si applicano i limiti previsti dal DPCM 1 marzo 1991.
 Principali norme:
  • Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (G.U. S. O. 30 ottobre1995 n° 254)
    Legge quadro sull'inquinamento acustico
  • D.P.C.M. 1 marzo 1991(G.U. 8 marzo 1991 n.57)
    Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
  • D.P.C.M. 14 novembre 1997 (G.U. 1 dicembre 1997 n 280)
    Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
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Inquinamento elettromagnetico
 L'intensità del campo elettromagnetico dipende dalle caratteristiche dell'elemento (quantità di corrente) che lo genera e ancora oggi non c'è unità di vedute circa il valore limite che ne definisce il grado di pericolo.I campi elettromagnetici vanno distinti in campi e. ad alta frequenza (RF e MO) - ponti radio, ripetitori, etc. - (tra 100 kHz e 300 GHz) e campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) - impianti elettrici, apparecchiature domestiche -(da 50 Hz a 300Hz).
 Principali norme:
  • Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (G.U. 7 marzo 2001 n 55)
    "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
  • D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U 29/8/2003 n 199)
    "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz."
  • D.P.C.M. 23/4/1992 (G.U. 6 maggio 1992 n 104)
    "Limiti massimi di esposizione a campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
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Inquinamento da gas radon
 Il radon gas, inodore, incolore e insapore, proviene dal decadimento del radio-226 presente ovunque, in concentrazioni variabili, nella crosta terrestre e non produce alcun effetto avvertibile, anche ad elevate concentrazioni. Il principale effetto sanitario causato dal radon e dai suoi prodotti di decadimento è il tumore polmonare, prodotto dalle interazioni delle radiazioni alfa con i nuclei delle cellule dell'apparato respiratorio.
 Principali norme:
  • D. Lgs 26 maggio 2000, n. 241 (G.U. 31 agosto 2000 n. 203 - S. O. n. 140)
    "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
  • Accordo Stato-Regioni 27 settembre 2001 (G.U. 27 novembre 2001 n 276 - S.O. 252)
    "Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati"
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Ascensori
Ogni impianto deve essere dotato di un apposito libretto in cui debbono essere allegati: la dichiarazione di conformità (se installato dopo il 1 luglio 1999), la comunicazione del proprietario al Comune, il numero di matricola assegnato all'impianto, i verbali di verifiche periodiche e straordinarie, ecc. La targa, da esporsi in cabina, deve riportare il soggetto che effettua le verifiche biennali, l'installatore e il numero di fabbricazione, il numero di matricola la portata in chilogrammi numero massimo di persone.
 Principali norme:
  • D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 ( G.U. 10 giugno 1999, n. 134)
    "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"
  • D.P.R. 19 ottobre 2000 n. 369(G.U. 14 dicembre 2000 n 291)
    "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori"
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Omologazione e sicurezza dei prodotti
 Il D M dell’Interno 26 giugno 1984 e successive modifiche stabilisce l’omologazione dei materiali ai fini della prevenzione degli incendi, mentre il D.M 16/01/1987, modificato più recentemente dal D.M. 12/11/1990 riguarda le norme procedurali e la commercializzazione degli estintori portatili di cui sarebbe buona norma dotare l’abitazione.
La Direttiva 2001/95/CE (recepita in Italia dal D Lgs 21 maggio 2004 n. 172) è finalizzata a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri e ciascuna delle sue disposizioni si applica nella misura in cui non esistono, nell'ambito della direttiva comunitaria, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti.
In Italia è stata recepita la Direttiva 2001/95/CE finalizzata stabilire regole generali in tema di sicurezza a livello comunitario, per rispondere all'esigenza di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri e migliorare, in questo modo, le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti, al fine di garantire sia un livello coerente ed elevato di tutela della sicurezza delle persone nella Comunità Europea, sia un adeguato funzionamento del mercato interno. Le norme si applicano a tutti quei prodotti non ancora regolati da specifiche disposizioni.
 Principali norme:
  • Direttiva 79/530/CEE del Consiglio del 14 maggio 1979 (G. U. del 13/06/1979 n. L 145)
    concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici
Sugli elettrodomestici come su molti altri prodotti, deve comparire una sigla costituita dalle lettere "CE", che stanno a significare "Comunità europea". Tale marcatura deve essere apposta in modo visibile ed indelebile su un prodotto o sul suo imballaggio e certifica la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla normativa comunitaria.
 Principali norme:
  • D. Lgs 21 maggio 2004, n. 172 (G.U. 16 luglio 2004 n. 165)
    concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici
  • Direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 (G.U. 13 ottobre 1992 n L 297)
    concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodottii
  • DPR 9 marzo 1998, n. 107 (G.U. 89 del 17-04-1998)
    Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE
  • DPR 24 luglio 1996 n 459 (G. U. - S. O. 6 settembre 1996 n° 209)
    Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
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Sicurezza dei giocattoli
 La Direttiva Comunitaria sulla sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE) fissa i principi di riferimento che devono essere rispettati per garantire un elevato livello di protezione della salute e della incolumità fisica degli utilizzatori Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di quattordici anni.
 Principali norme:
  • D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (G. U. 6 marzo 1997 n. 54 S. O n. 48)
    "Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli"
  • D.M. 20 ottobre 2004 (G.U. 9 novembre 2004 n 263)
    "Recepimento delle norme armonizzate direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli"
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Sostanze chimiche pericolose
 Gli effetti che le sostanze chimiche pericolose (detergenti, biocidi, etc.) che vengono impiegate nella pulizia della casa, hanno sull'uomo sono regolati da un principio fondamentale. L'eventuale danno prodotto dipende dalla dose assorbita, dalla quantità di sostanza che raggiunge l'organo bersaglio (fegato, reni, sistema nervoso, ecc.). Le sostanze pericolose sono state disciplinate per la prima volta con la direttiva del Consiglio 67/548/CEE, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, recepita in Italia.
 Principali norme:
  • Legge 256/74 (G.U. 9 luglio 1974 n 178)
    "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi"
  • D.Lgs. 52/97 (G.U. 11 marzo 1997 n 58)
    "Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose"
  • DM 14 giugno 2002
    "Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante 28° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose"
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©Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di vita

Ultimo aggiornamento 08/04/2009