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Risorse utili

 
 

Per il cittadino

Infortuni sul lavoro e malattie professionali


In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore domestico deve:
  • informare tempestivamente il datore di lavoro
  • inviare allo stesso, entro 3 giorni dall’evento, il certificato medico indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro. Per il lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, tranne nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto dal datore di lavoro o qualora l’infortunio intervenga nel corso delle ferie o in periodi in cui il lavoratore non sia presente nell’abitazione del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve:
  • effettuare denuncia all’INAIL su apposito modulo (disponibile presso le sedi INAIL o scaricabile dal sito (www.inail.it) e allegando il referto medico entro:
    - 24 ore e telegraficamente per gli infortuni mortali o presunti tali
    - 2 giorni dall’accertamento per gli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni
    - 2 giorni a partire dal quarto per gli infortuni con prognosi inferiore ai 3 giorni, ma non guariti.
  • effettuare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto entro due giorni dall’evento
  • corrispondere la retribuzione completa solo per i primi 3 giorni
  • conservare il posto di lavoro per un numero di giorni relativamente alla anzianità di servizio del lavoratore:
    - 10 giorni, per anzianità fino a 6 mesi
    - 45 giorni, per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni
    - 180 giorni, per anzianità oltre i 2 anni


L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
deve fornire al lavoratore domestico una serie di prestazioni economiche e sanitarie:
  • Indennità giornaliera per l’inabilità temporanea a partire dal 4° giorno successivo all’infortunio fino a guarigione clinica (non dovuta nel caso in cui il lavoratore sia ricoverato o risieda presso il datore di lavoro)
  • Una rendita per l’inabilità permanente (perdita o riduzione della capacità lavorativa con una percentuale invalidante superiore al 15%)
  • Un assegno per l’assistenza personale e continuativa (quando l’inabilità è del 100% e la menomazione riportata è tra quelle previste dalla legge)
  • Una rendita ai superstiti e un assegno in caso di morte dell’assicurato
  • Le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici
  • La fornitura di apparecchi di protesi
Ricordiamo che sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli “in itinere” ovvero accaduti durante il tragitto casa – lavoro e viceversa.

 
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