Risorse utili
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Per il cittadino
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore domestico deve:
- informare tempestivamente il datore di lavoro
- inviare allo stesso, entro 3 giorni dall’evento, il certificato medico indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro. Per il lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, tranne nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto dal datore di lavoro o qualora l’infortunio intervenga nel corso delle ferie o in periodi in cui il lavoratore non sia presente nell’abitazione del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve:
- effettuare denuncia all’INAIL su apposito modulo (disponibile presso le sedi INAIL o scaricabile dal sito (www.inail.it) e allegando il referto medico entro:
- 24 ore e telegraficamente per gli infortuni mortali o presunti tali
- 2 giorni dall’accertamento per gli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni
- 2 giorni a partire dal quarto per gli infortuni con prognosi inferiore ai 3 giorni, ma non guariti.
- effettuare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto entro due giorni dall’evento
- corrispondere la retribuzione completa solo per i primi 3 giorni
- conservare il posto di lavoro per un numero di giorni relativamente alla anzianità
di servizio del lavoratore:
- 10 giorni, per anzianità fino a 6 mesi
- 45 giorni, per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni
- 180 giorni, per anzianità oltre i 2 anni
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
deve fornire al lavoratore domestico una serie di prestazioni economiche e sanitarie:
- Indennità giornaliera per l’inabilità temporanea a partire dal 4° giorno successivo all’infortunio fino a guarigione clinica (non dovuta nel caso in cui il lavoratore sia ricoverato o risieda presso il datore di lavoro)
- Una rendita per l’inabilità permanente (perdita o riduzione della capacità lavorativa con una percentuale invalidante superiore al 15%)
- Un assegno per l’assistenza personale e continuativa (quando l’inabilità è del 100% e la menomazione riportata è tra quelle previste dalla legge)
- Una rendita ai superstiti e un assegno in caso di morte dell’assicurato
- Le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici
- La fornitura di apparecchi di protesi
Ricordiamo che sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli “in itinere” ovvero accaduti durante il tragitto casa – lavoro e viceversa.
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