Elaborato dal Servizio di Prevenzione di Zona Portuale di Ancona, Fano e Senigallia

 

INDICE

 

1.      Premessa…………………………………………………………………….  pag. 2

2.      Introduzione………………………………………………………………….  pag. 3

3.      Principi e criteri adottati per la valutazione dei rischi ..……………………..        pag. 5

4.      Dati identificativi relativi al peschereccio…………………………………...       pag. 8

5.      Organizzazione e ripartizione dei compiti…………………………………..       pag. 8

6.      Centri di pericolo…………………………………………………………….  pag. 10

7.      Attività lavorativa……………………………………………………………   pag. 13

8.      Individuazione delle azioni pericolose...…………………………………….      pag. 15

9.      Valutazione dei rischi..………………………………………………………    pag. 16

10.  Misure di prevenzione e protezione………...……………………………….     pag. 21

11.  Programma di miglioramento……………………………………………….     pag. 22

12.  Note finali……………………………………………………………………  pag. 23

 

Allegato I………………………………………………………………………...  pag. 24

 


1. PREMESSA

 

            Il presente Documento è stato redatto conformemente all’art.6, comma 1, lettera c), del D.Lgs.271/99 (Fig.1) e costituisce una sezione specifica del Piano di Sicurezza che l’Armatore ha l’obbligo di far redigere, al fine di testimoniare di aver assolto al suo compito principale in materia di tutela dei lavoratori marittimi.

            Al Documento di valutazione dei rischi, infatti, è collegata una serie di obblighi ai quali, in maniera più o meno estesa, in funzione della struttura organizzativa dell’impresa di pesca, l’Armatore deve adempiere improntando tutte quelle azioni tecniche, organizzative e procedurali necessarie per mantenere e migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo.

            La valutazione è riferita all’ambiente di lavoro, riprodotto nello schema dei Piani generali, informato in maniera dettagliata e specifica alle sistemazioni di bordo aventi influenza per la salute e la sicurezza dei lavoratori marittimi.

            L’individuazione dei centri di pericolo è consequenziale alle condizioni pericolose presenti con l’armamento ossia con le dotazioni tecniche e tecnologiche, nonché con l’attrezzatura costituente il mestiere, di cui si fa cenno nella Specifica Tecnica.

 


            Fig.1 – Schema a blocchi

 

La presente relazione (Valutazione dei Rischi), i Piani Generali e la Specifica Tecnica, costituiscono il Piano di Sicurezza che sarà conservato a bordo per essere esibito durante le visite occasionali effettuate dagli organi di vigilanza, inclusa quella di verifica, finalizzata al rilascio del Certificato di Sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo.

 


2. INTRODUZIONE

 

            La struttura del presente documento è conforme ai suggerimenti attinti sia dalle linee guida elaborate dal Gruppo di Lavoro Tecnico dell’Osservatorio della Sicurezza (ISPESL) che da quelle del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome tenendo, ovviamente, in debita considerazione il rapporto di specialità con il D.Lgs.298/99 e con il D.Lgs.626/94, nonché i suggerimenti inerenti ai rischi specifici di bordo, di cui ai suoi allegati.

La Valutazione dei Rischi Residui, costituisce quella sezione documentale scritta, richiesta all’Armatore, attestante che la valutazione dei rischi è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche tecnico–operative della sua nave da pesca.

            Nel redigere tale documento, si è tenuto conto del legame del D.Lgs.271/99 con le altre normative in materia di tutela dei lavoratori e del fatto che il recepimento delle Direttive Europee non aggiunge, da un punto di vista tecnico, alcunché alla normativa previgente, la quale però escludeva, in attesa o meno di disposizioni specifiche, le navi da pesca. La Corte Suprema ne ha, d’altra parte, affermato la totale applicabilità in quanto, anche per l’azienda di pesca, vale l’art.2087 del Codice Civile.

            Il documento è stato strutturato secondo i nuovi dettami per la tutela dei lavoratori che impongono regole da far rispettare attraverso l’attuazione dei nuovi principi che hanno sostituito la vecchia logica del “command and control”, quali la formazione, l’informazione e la partecipazione.

            La Valutazione dei Rischi Residui è stata svolta secondo la metodologia della scomposizione dell’unità produttiva in sottosistemi delimitati (locali di lavoro, locali di servizio e locali alloggio) in modo da comprendere tutte le varie fasi di vita a bordo durante le bordate di pesca e, allo stesso tempo, garantire una dettagliata indagine.

            Per le singole valutazioni dei rischi si sono attivati i provvedimenti di prevenzione e protezione, indirizzati poi all’elaborazione di interventi di bonifica secondo le priorità indicate dall’art. 5 del D.Lgs.271/99 (Fig.2).

            Raggruppando le problematiche dei singoli sottosistemi, si è quindi giunti alla stesura della relazione tecnica sulla valutazione dei rischi dell’unità da pesca nel suo complesso.

            L’organizzazione del Sistema di Sicurezza, finalizzato a collaborare con l’Armatore sia per la valutazione dei rischi che per la predisposizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali, consente di gestire la sicurezza, implementarla e programmarla poiché, con le nuove strutture messe in atto dalla riforma (riunione periodica, visite annuali, apporti informali dei singoli lavoratori , consultazioni, ecc.) si innesca un flusso di informazioni ad anello chiuso.

             



Fig.2 – Procedura seguita

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   PRINCIPI E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

            La valutazione dei rischi deve consentire all’Armatore di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori. Egli infatti ha il dovere di assicurarsi che, in ciascun locale di bordo, la sicurezza e la sanità dei lavoratori siano garantiti per tutte le attività e le mansioni da essi svolte. Questi provvedimenti comprendono:

 

Alla luce di quanto sopra, la valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da aiutare l’Armatore o il Comandante, che controllano l’attività di bordo, a fare quanto segue:

 

Sulla base degli orientamenti generali adottati dall’Armatore, nel presente documento sono riportate: la valutazione dei rischi, l’organizzazione interna della sicurezza e la sua gestione, nonché le misure adottate ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza a bordo, in aderenza agli artt.5 e 6 del D.Lgs.271/99.

            Per individuare i pericoli effettivi presenti a bordo, ossia quelli di interesse ai fini degli infortuni, la valutazione dei rischi residui è stata scorporata dai rischi riconosciuti dal legislatore e, pertanto, oggetto di disposizioni specifiche.

            Per attuare tale differenziazione si rende necessario far riferimento alla normativa vigente (Allegato I) in materia di sicurezza e salute a bordo, nonché di sicurezza per la navigazione e per la vita umana in mare.

            Si osservi, a tale riguardo, che

 

v       a bordo si effettuano lavorazioni che comportano:

 

·        impiego di strumentazione elettronica e di radiotelecomunicazione non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.626/94 (attrezzature munite di videoterminali), del DPR 459/96 (direttiva macchine e marcature CE), della legge 791/77 (Direttiva BT) e D.Lgs.230/1995 (artt.111, 112 e 113 – macchine a radiazioni ionizzanti);

·        impiego di sostanze rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.55/97 (Scheda informativa - Composti e sostanze pericolose) ma non del DM 28.1.92 (Schede di sicurezza per i preparati);

·        rischio elettrico dovuto alle modalità d’impiego;

·        rischio da incendio dovuto a carenze di prevenzione e di protezione passiva e/o attiva;

·        esposizione a rumore e vibrazioni;

·        impiego di piccole macchine utensili ed attrezzature portatili durante le operazioni di manutenzione ordinaria;

·        utilizzo di attrezzature da traino;

·        movimentazione manuale dei carichi;

·        esposizione a fattori microclimatici severi;

·        impiego di macchine ed attrezzature non rientranti nel campo di applicazione del DPR 459/96;

·        elevato rischio organizzativo ed operativo;

·        livelli di pericolo in funzione delle caratteristiche tecnico-operative della nave.

 

v       a bordo non si effettuano attività che comportano l’impiego di:

 

·      sostanze previste nella tabella in allegato all’art. 33 del D.P.R. 303/56;

·      amianto e piombo, di cui al D.L.277/91;

·      radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

·      agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del D.Lgs.626/94;

·      agenti biologici di cui al titolo VIII del D.Lgs.626/94;

·      microrganismi geneticamente modificati di cui ai DD.LLgs.91/93 e 92/93;

·      2-naftilammina e suoi sali, 4-amminodifenile e suoi sali, benzidina e suoi sali, 4-nitrodifenile di cui al D.L.77/92;

·      gas tossici di cui al Regio Decreto 9.1.27 n.147 e successive integrazioni;

·      apparecchi a pressione soggetti a collaudi e verifiche ed idroestrattori a forza centrifuga.

           

Per la valutazione dei rischi, la nave da pesca è stata considerata come unità produttiva navigante ed operante in condizioni ambientali variabili ma, comunque, prevedibili. I pericoli intrinseci dell’ambiente di lavoro presentano un livello di rischio periodico, il cui valore, a sua volta, è strettamente legato alle condizioni ambientali (mare, clima e periodo della giornata) ed alle modalità operative, variabili, a loro volta, per tipologia di pesca praticata.

Si sono individuati i luoghi di lavoro (Fig.3) e le diverse figure professionali facenti parte della gerarchia di bordo (Fig.4).

Al fine di impostare un corretto processo di valutazione del rischio, capace di andare oltre le enunciazioni di principio di linee guida, si è analizzata l’attività produttiva a bordo, con particolare attenzione ai rapporti tra uomo, attrezzature e ambiente, e le procedure operative tipiche del mestiere di pesca impiegato.

Questa analisi ha consentito di mettere l’Armatore ed il Comandante, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, nella condizione di adottare con la massima tempestività le misure di prevenzione e protezione prescritte dalla normativa vigente.

La redazione del documento di valutazione dei rischi è stata fatta dopo aver esperito quanto previsto nelle quattro fasi seguenti:

  1. monitoraggio conoscitivo e schede preventive;
  2. elaborazione dei dati per individuare eventuali integrazioni;
  3. analisi della Specifica Tecnica e delle sistemazioni inerenti all’ambiente di lavoro;
  4. riferimenti normativi e regolamentari.

In questo modo si è giunti alla definizione di un preciso modello operativo, realizzando un documento di valutazione dei rischi, che prende in considerazione le tipiche attività lavorative eseguite durante la bordata, in condizioni meteorologiche prevedibili, senza entrare nel dettaglio delle zone di pesca dove potrebbero sorgere degli eventi, con effetto sulla tutela dei lavoratori, non analizzabili a priori.

 

Nel prendere in considerazione le attività lavorative svolte a bordo dai lavoratori marittimi, si è fatto riferimento ai mestieri riportati sulla licenza di pesca e praticati prevalentemente; in questo caso, la valutazione dei rischi è fatta alla luce del principio di massima cautela, quantificando i rischi, inerenti all’ambiente di lavoro e comuni alle diverse tipologie di pesca, relativi al mestiere per il quale essi hanno un valore maggiore.

Sostanzialmente si perverrà ad una matrice di valutazione di rischio unica, in cui i pericoli non sono valutati con riferimento ad un unico sistema di pesca, ma tenendo conto di dove, negli altri sistemi, essi hanno maggior peso ai fini della tutela dei lavoratori marittimi. Inoltre, nell’assegnare il valore ai suddetti indici si tiene conto anche della modalità espositiva che è strettamente legata al periodo dell’anno in cui la specifica pesca viene praticata.

Tale documento dovrà essere integrato da una serie di appendici, costituite dai resoconti sugli eventi in mare che hanno o che potrebbero avere un effetto negativo sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori a bordo (art. 3, comma 2, lettera g, D.Lgs.298/99).

Ciascuna appendice verrà registrata sia sul libro di bordo ed inviata all’Autorità competente che sul registro di bordo.

 


4. DATI IDENTIFICATIVI RELATIVI AL PESCHERECCIO

 

Nome del Peschereccio

 

Armatore

 

Comandante

 

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

 

Capitaneria di porto

 

Attività Principali di Pesca

Attrezzi da posta

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

 

Medico Competente (MC)

 

Lavoratori Imbarcati

 

Azienda USL competente

 

 

 

5. ORGANIZZAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPITI

 

            Il peschereccio in oggetto è adeguatamente attrezzato per l’esercizio dell’attività di pesca per la quale è abilitato, in aderenza ai requisiti per la sicurezza della vita in mare.

            Per la compilazione del documento sulla sicurezza, risulta conveniente schematizzare il peschereccio, evidenziando i locali di lavoro e quelli di servizio, come mostrato in Fig.3.

In relazione al fatto che l’attuazione delle misure di sicurezza spetta al responsabile delle operazioni di pesca e della vita a bordo, la competenza sull’attuazione delle misure di sicurezza viene ripartita, a seconda delle competenze specifiche, tra l’Armatore e il Comandante che costituiscono la linea operativa del Sistema di Sicurezza.

            Nell’individuare i fattori di rischio e le consequenziali misure di sicurezza, siano esse preventive che protettive, l’Armatore si è avvalso della collaborazione del Medico Competente (MC) e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), cui spettano i compiti di cui agli artt.13 e 15 del D.Lgs.271/99. In Fig.4 è mostrata la gerarchia dell’organizzazione della sicurezza.

Nel redigere il documento, si è reso necessario considerare che una buona parte delle operazioni viene effettuata in navigazione e una parte in banchina (manutenzioni, riparazioni attrezzi, sbarco del pescato) in presenza e con interferenza di altri lavoratori, dipendenti o autonomi (D.Lgs.272/99).


 

 

 

 

 

 

 

 

Casella di testo: Ponte di Coperta
 

 

 

Casella di testo: Timoneria 

 

 

Casella di testo: Vano motore
 

 

 


Fig.3 – Schematizzazione del peschereccio ai fini della sicurezza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fig.4 – Organizzazione della sicurezza

 


6. CENTRI DI PERICOLO

 

            I centri di pericolo sono determinati dalla presenza di tutte quelle entità riportate sulla Specifica Tecnica aventi il potenziale di causare danni per i soggetti esposti.

Nelle tabelle successive vengono riportati i centri di pericolo identificati.

 

Tab.1 – Centri di pericolo nel luogo di lavoro

 

Energie Utilizzate

Attrezzature Impiegate

Sostanze

Impiegate

Componenti

Mestiere

Rifiuti

Elettrica

Elettromagnetica

Idraulica

Meccanica

Termica

Macchine motrici

Macchine operatrici

Impianto elettrico

Impianto oleodinamico

Impianto antincendio

Impianto radiocomunicazioni

Impianto nafta

Attrezzature manuali

 

Gasolio

Olio lubrificante

Olio idraulico

 

 

 

 

 

Ancore

Segnali di superficie

Retini

Nassini e altri tipi di trappole

 

Oli esausti

Batterie esauste

 

 

 

 

 

Tab.2 – Centri di pericolo per il luogo di lavoro

 

Navigazione

Stabilità

Incendio

Allagamento

Segnalazione

- Radar

- Impianto GPS

Ecoscandaglio

- Bussola

- Allarme motori

 

- Capacità delle cassa nafta

- Posizionamento dei carichi rispetto al baricentro della nave

- Dispositivi di protezione attiva

- Pompa di sentina

- Mezzi di salvataggio

-Attrezzature

 Fanali

- Sirena

 

 

 

 

Nella Tab.3 vengono riportati i centri di pericolo effettivi presenti nei vari locali costituenti l’ambiente di lavoro, così come definito dall’art.3, comma 1, lettera p) del D.Lgs.271/99, differenziandone la tipologia di rischio (rischi trasversali, per la sicurezza e la salute).


Tab.3 – Rischi nei Locali di Lavoro

 

FISICI

Meccanici

Termici

Elettrici

Rad.N.I

Rumore

Incendio

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

T1

T2

T3

T4

E1

E2

E4

R

L

I1

I2

I3

I4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURALI

CHIMICI

BIOLOGICI

CANCEROGENI

Liquidi

Aeriformi

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

L

G

B

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASVERSALI

Organizzativi

Operativi

Ergonomici

OR1

OR2

OR3

OR4

OR5

OR6

OR7

OP1

OP2

OP3

OP4

OP5

OP6

E1

E2

E3

E4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


 

 

 

                        RISCHI PER LA SICUREZZA

                        RISCHI PER LA SALUTE

                        RISCHI TRASVERSALI

 

 

 

 

 

LEGENDA

 

 

RISCHI FISICI

MECCANICI

M1    MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI               

M2    VIBRAZIONI CORPO INTERO

M3    CADUTE DALL’ALTO (IN PROFONDITA’ O  DA SCALE)

M4    SCIVOLATE, CADUTE IN PIANO

M5    URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI

M6    ROTTURA CAVI, COLPI DI FIONDA, AVVOLGIMENTO

M7    FERITE E/O TRAUMA DA COMPONENTI

         DEL MESTIERE

M8    CADUTE O TRASCINAMENO IN MARE

TERMICI

T1     FREDDO

T2     CALORE

T3     IRRAGGIAMENTO

T4     CONGELAMENTO, COLPI DI FREDDO

ELETTRICI

E1     CONFORMITÀ DI PROGETTAZIONE

E2     CONFORMITÀ DI COSTRUZIONE

E3     VERIFICHE E CONTROLLI

RADIAZIONI

R       RADIAZIONI NON IONIZZANTI

RUMORE

L       LIVELLO DI ESPOSIZIONE

INCENDIO E/O ESPLOSIONE

I1      PREVENZIONE

I2      PROTEZIONE ATTIVA

I3      PROTEZIONE PASSIVA

I4      SOSTANZE INFIAMMABILI, ESPLOSIVE

 

 

RISCHI STRUTTURALI

S1      ILLUMINAZIONE POSTI DI LAVORO

S2      TEMPERATURA LOCALI

S3      STRUTTURA DEI POSTI DI LAVORO

S4      IGIENE

S5      AEREAZIONE POSTI DI LAVORO CHIUSI

S6      VIE DI CIRCOLAZIONE – ZONE DI PERICOLO

S7      PAVIMENTI, PARETI, SOFFITTI

S8      STABILITA’ E NAVIGABILITA’

S9      IMPIANTI IDRAULICI

S10    SCALE E PASSERELLE DI IMBARCO

S11    IMPIANTI SANITARI

S12    IMPIANTO RADIOCOMUNICAZIONE

S13    DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO

S14    SEGNALI DI SOCCORSO

RISCHI CHIMICI

LIQUIDI

L       SOSTANZE CORROSIVE, TOSSICHE E NOCIVE

AEREIFORMI

G       GAS

 

RISCHI BIOLOGICI

B       GRUPPO 1

 

RISCHI CANCEROGENI

C       MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

RISCHI TRASVERSALI

ORGANIZZATIVI

OR1  CARICO DI LAVORO

OR2  MONITORAGGI  E CONTROLLI

OR3  MANUTENZIONI

OR4  GESTIONE EMERGENZE

OR5  ECOADEMPIMENTI

OR6  DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA E CONCESSORIA

OR7  PRONTO SOCCORSO

OPERATIVI

OP1  CONDIZIONI METEO CLIMATICHE

OP2  CONDIZIONI DI NAVIGABILITA’

OP3  RISORSE UMANE IMBARCATE

OP4  SISTEMI ASSISTENZA NAVIGAZIONE

OP5  COMPONENTI ED ATTREZZI DI SOLLEVAMENTO

OP6  TIPOLOGIA DI PESCA (AZIONI PERICOLOSE)

ERGONOMICI

E1     SISTEMI SICUREZZA E AFFIDABILITÀ INFORMAZIONI

E2     CONOSCENZE E CAPACITA’ DEL PERSONALE

E3     NORME COMPORTAMENTALI

E4     ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI

 

 

 

7. ATTIVITÀ LAVORATIVA

 

Pesca con attrezzi da posta

 

L’imbarcazione viene utilizzata essenzialmente per la pesca con attrezzi da posta che, al fine di garantire all’impresa di pesca una produttività per quanto possibile continua durante l’anno, vengono differenziati. Si usano, infatti , per un certo periodo dall’anno nassini e cestini, mentre per il rimanente periodo i cosiddetti retini. I due tipi di mestieri, comunque, vengono svolti sempre separatamente.

Lo svolgimento dell’attività di pesca si articola nella maniera appresso descritta. Verso le 16 ÷17, l’imbarcazione lascia il porto e si dirige verso la zona dove posizionare l’attrezzatura.

          Con specifico riferimento alla pesca con i retini da fondo, normalmente, prima di uscire dal porto l’equipaggio predispone una parte dell’attrezzatura da calare per prima e collocando i contenitori (mastelli) nell’area di estrema poppa. Gli altri mastelli – in totale sono 6 – vengono lasciati nella zona di coperta di estrema prua, dove è installata la macchina per il recupero.

          Raggiunta la zona di pesca, comunque compresa entro le 3 miglia (pesca costiera locale), tutta l’attrezzatura viene rapidamente calata da poppa con l’ausilio dell’inerzia della barca in leggero movimento in avanti. La zona operativa è essenzialmente quella poppa.

          I retini sono armati con una lima dei piombi ed una dei sugheri che ne garantiscono il loro posizionamento verticale in prossimità del fondale (h = 3 m), mentre il loro fissaggio a quest’ultimo è garantito da due ancore posizionate alle estremità e segnalate in superficie da altrettanti galleggianti con bandierina.

          L’armamento è costituito da 48 reti di 50 m ciascuna; le reti sono raccolte in sei mastelli, ognuno dei quali ne contiene 8. La messa in mare viene fatta per gruppi di 16 e, pertanto, ciascun gruppo viene segnalato con tre galleggianti e calato in un’area marina assai ridotta (a volte uno di seguito all’altro).

          Un capo del gruppo di reti viene calato e posizionato sul fondo con un’ancora (la posizione in superficie è segnalata da una boa), poi si lascia scivolare la rete in mare spostando l’imbarcazione in avanti a circa 5 nodi; calata anche l’altra estremità (svuotamento di un mastello, alla quale è stata legata l’inizio del secondo gruppo di reti, si inizia a sbarcare il contenuto del secondo mastello ed al termine di questa operazione si ripete il posizionamento con una seconda ancora e il relativo segnale.

          L’operazione è molto rapida. Normalmente si impiegano 5 minuti per sbarcare il contenuto di un mastello – operazione completata in 30 minuti – e ciò permette il rientro in porto dell’imbarcazione prima del tramonto. In media, la durata dell’operazione completa è di 2 ore.

          Il mattino seguente, verso le 5:00, l’imbarcazione salpa nuovamente per andare a recuperare la rete; quest’ultima operazione è meccanizzata perché viene fatta con il salparetini idraulico ed essa non richiede, solitamente, alcun intervento dell’operatore se non quello necessario a raccogliere i gruppi di reti, ridotti ad un cordoncino contenente il pesce, all’interno di ogni mastello.

          Terminata l’operazione di raccolta di tutti i gruppi, l’imbarcazione si dirige nuovamente verso il porto dove vi giunge mediamente verso le 7.00.

          Qui i marinai iniziano l’operazione di «sbrocco» e sistemano il pescato; puliscono l’attrezzatura (idropulitrice) e la predispongono nuovamente per il pomeriggio. Ciò comporta un’attività lavorativa portuale di altre 2 ore circa.

Utilizzando le altre “trappole” (nassini, cestini ecc), invece, le operazioni di cala, recupero ed escamento vengono fatte tutte sul posto in cui si è scelto di posizionare tutta l’attrezzatura, con un risparmio di bordate finalizzate alla cala.

La pesca da posta, che viene praticata tutti i giorni per circa 6 ore, si effettua entro le tre miglia dalla costa e non interferisce con le attività di pesca di altri pescherecci. Essa risulta caratterizzata dalle seguenti fasi operative:

 


Diagramma di flusso del processo produttivo

 

 

 


DELL’UNITA’

 

DELL’UNITA’

 

A BORDO

 

A BORDO

 
 

 

 

 


     


 

 

 

Programmazione del lavoro e del riposo

 

Per la natura specifica delle attività nel settore della pesca, l’orario di lavoro non potrà essere rigidamente fissato: a bordo del M/P in esame esso si articola generalmente come segue:

 



Alle ore

N° ore

Progressivo Ore e Quantità

Partenza dal porto

05:00

 

 

Durata media del trasferimento

 

1

06:00

Durata media del recupero attrezzatura e della cernita del pescato

 

1

07:00

Partenza dalla zona di pesca per il porto

07:00

 

 

Durata del rientro in porto

 

1

 

Arrivo in porto

8:00

 

 

Lavoro in banchina

 

2

10:00

Partenza dal porto

16:30

 

 

Durata media del trasferimento

 

1

17:30

Durata media della cala dell’attrezzatura

 

0,5

18:00

Partenza dalla zona di pesca per il porto

18:00

 

 

Durata del rientro in porto

 

1

19:00

Arrivo in porto

19:00

 

 

 

 

Mansioni del personale

 

Le mansioni dell’equipaggio, durante le varie fasi della pesca, risultano indicate nella tabella seguente:

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

Capopesca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A =      trasferimento dal porto alla zona di pesca

B =      preparazione dell’attrezzatura da pesca

C =      messa a mare dell’attrezzatura da pesca

D =      NON PERTINENTE

E =      recupero dell’attrezzatura da pesca

F =      cernita e confezione del pescato

G =      NON PERTINENTE

H =      sbarco del pescato

L =      lavoro in porto

M =     manutenzione

 


Impiego delle attrezzature

 

Le attrezzature e i macchinari funzionanti durante le varie fasi di lavoro sopra elencate sono le seguenti:

 

 

Motore principale

Generatore corrente continua

Salparetinii

A

 

 

 

B

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

E

 

 

 

 

La definizione delle mansioni e l’attribuzione dei compiti nello svolgimento di questo tipo di pesca è ormai prassi consolidata dalle tradizioni per cui l 'attività lavorativa si esplica in maniera tranquilla, secondo metodologie ampiamente sperimentate.

E' cura del Comandante controllare, all’inizio di ogni bordata, sia le condizioni di integrità psico-fisica di ciascun lavoratore prima di conferirgli mansioni specifiche, sia le condizioni meteorologiche prevedibili nonché le caratteristiche tecniche operative della nave, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

 

 

8. INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PERICOLOSE

 

            L’identificazione delle azioni pericolose deriva dall’esame del processo lavorativo con cui i lavoratori marittimi eseguono le loro mansioni a bordo del peschereccio; esse sono quelle di maggiore valenza perché il potenziale danno deriva dall’errore umano che è caratterizzato dalla più alta frequenza di accadimento.

 

Tab.4 - Fattori di pericolo dell’attività

FASE DI LAVORO
A cosa è correlato

Chi la può provocare

Dove

Perché

TRASFERIMENTO

Navigabilità

Segnalazione Rintracciabilità

Stabilità

Comandante

In navigazione

Manutenzioni

Verifiche

Controlli

 

CALA

Sicurezza

Salute

Equipaggio

Locale di lavoro esterno

Procedure

DPI

RECUPERO

Sicurezza

Salute

Stabilità

Equipaggio

Locale di lavoro esterno

Procedure

DPI

SBARCO

Salute

Equipaggio

Banchina

Interferenze

MANUTENZIONI

Salute

Sicurezza

Equipaggio

Banchina

Organizzazione

 

Nella valutazione dei rischi derivanti dalle situazioni pericolose si è tenuto conto di quanto segue:

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

Non essendoci una procedura prestabilita per effettuare tale valutazione (ex art.4, comma 6, del D.Lgs.626/94) essa è stata fatta previa consultazione del Medico Competente (lettera di nomina allegata) e del Responsabile del SPP (lettera di nomina allegata), per acquisire le loro valutazioni, informazioni e proposte.

 

Vengono riportati i precetti normativi ai quali si fa più frequentemente riferimento in materia di sicurezza sul lavoro:

 

  • Codice della Navigazione
  • DPR 547/55
  • DPR 328/52
  • Legge 16/06/1939, n° 1045
  • Legge 27/12/1977 – n°1085
  • Legge 10/04/1981- n° 157, 158, 159
  • Art.2087 c.c
  • DM 25/05/1988, n°279
  • DM 25/05/1988  SOLAS 74
  • DPR 08/11/1991 , n° 435
  • D.Lgs. 626/94
  • Legge 31/12/1998, n°485
  • D.Lgs.271/99
  • D.Lgs.272/99
  • D.Lgs. 359/99
  • DM 30/05/2000
  • Regolamento RINA

 

 

Le matrici di valutazione (Tabb.8 e 9) mettono in relazione i pericoli, desunti dalla Tab.3, con le operazioni di lavoro specifiche messe in atto. In particolare la valutazione del rischio (Tab.9) viene effettuata mediante la determinazione dell’indice di rischio (IR) ottenuto dal prodotto tra l’indice di probabilità (IP) e l’indice di magnitudo (IM):

Casella di testo: IR = IM x IP

L’indice IP è un numero che identifica la posizione gabellare in una matrice quadrata; l’interpretazione del suo valore assoluto è quella indicativa del peso che un’anomalia o una tendenza al negativo di un aspetto tecnico, organizzativo o gestionale nonché ambientale, assume nelle diverse fasi operative.

L’indice IM esprime l’entità della conseguenza che il verificarsi di una delle suddette situazioni incidentali o anomalie può avere sulla salute e sulla sicurezza delle persone coinvolte, considerando che alcuni rischi antinfortunistici possono interessare il singolo o l’intero equipaggio. Nella Tabb.5 e 6 vengono forniti i criteri di quantificazione degli indici di magnitudo e di probabilità.

I provvedimenti di prevenzione o di protezione dovranno essere realizzati secondo criteri di priorità stabiliti dall’art.5 del D.Lgs.271/99, ed in funzione dell’indice di rischio, conformemente alle definizioni riportate in Tab.7.

 

Dall’analisi della Tab.9 è possibile identificare l’operazione e il pericolo caratterizzati dall’avere indici di valutazione maggiori, permettendo così di programmare le azioni preventive e protettive da attuare conformemente alle priorità dell’art.5 del D.Lgs.271/99.


Tab.5 - Scala dell’indice di probabilità

Valore

Livello

Criteri

1

Improbabile

·        L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti

·        Non sono noti episodi già verificatisi

·        Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

2

Poco probabile

·        L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi

·        Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi

·        Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa

3

Probabile

·        L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto

·        E’ noto qualche episodio in cui a tale anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno

·        Il verificarsi del danno ipotizzato a causa dell’anomalia susciterebbe una moderata sorpresa

4

Altamente probabile

·        Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato

·        Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili

·        Il verificarsi del danno a causa dell’anomalia non susciterebbe alcuno stupore.

 

 

Tab.6 - Scala dell’indice di magnitudo

Valore

Livello

Criteri

1

Lieve

·        Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile

·        Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

2

Medio

·        Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile

·        Esposizione cronica con effetti reversibili

·        Infortunio con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile riguardante l’equipaggio intero

3

Grave

·        Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale

·        Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti

·        Infortunio con effetti d’invalidità permanente parziale riguardante l’equipaggio intero

4

Molto grave

·        Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale

·        Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

·        Infortunio con effetti letali o d’invalidità totale riguardante l’equipaggio intero

Tab.7 – Priorità

 

PRIORITÀ

IR

 

ALTA

³ 9

L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l’onere dell’intervento stesso.

MEDIA

4 ¸ 8

L’intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi, anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.

BASSA

£ 4

Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.

 

 

 

 

 

 


4

8

12

16

3

6

9

12

2

4

6

8

1

2

3

4

 

 

Fig.5 – Visualizzazione dell’Indice di rischio

 


MATRICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

PERICOLI

Condizioni meteo-climatiche

Condizioni di navigabilità

Condizioni di stabilità

Impianto elettrico principale

Impianto elettrico di emergenza

Pannelli di comando

Aerazione locali accumulatori

Sistemi elettronici assistenza navigazione

Controllo delle attrezzature di sollevamento

Parti dei dispositivi di sollevamento

Impianti di refrigerazione e ad aria compressa

Apparecchi di cottura a GPL

Bombole contenenti gas infiammabili

Impianto di radiocomunicazione

Vie ed uscite di sicurezza

Rilevazione incendio e lotta antincendio

Controllo impianti idraulici

Dispositivi di salvataggio e sopravvivenza

Aerazione dei posti di lavoro chiusi

Temperatura dei locali

Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro

Pavimenti, pareti e soffitti

Vie di circolazione - Zone di pericolo

Struttura dei posti di lavoro

Alloggi

Impianti sanitari

Pronto soccorso

Scale e passerelle d'imbarco

Dispositivi di protezione individuale

Organizzazione sistema di sicurezza

Carico di lavoro

Manutenzioni

Azioni tecniche

Azioni gestionali

OPERAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMBARCO E PARTENZA

 

1

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

1

1

1

1

 

1

TRASFERIMENTO

2

2

2

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

1

1

1

1

1

OPERAZIONI DI PESCA

2

2

3

1

1

1

 

1

1

1

 

 

 

1

 

 

2

2

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2

2

2

1

1

1

SISTEMAZIONE ATTREZZATURA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2

1

1

1

1

1

SBARCO

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

1

1

1

 

1

Tab.8 – Matrici di valutazione della probabilità

 

MATRICE DI VALUTAZIONE DELLA MAGNITUDO

PERICOLI

Condizioni meteo-climatiche

Condizioni di navigabilità

Condizioni di stabilità

Impianto elettrico

Energia elettrica di emergenza

Pannelli di comando

Aerazione scomparti accumulatori

Sistemi elettronici assistenza navigazione

Controllo attrezzature di sollevamento

Parti dei dispositivi di sollevamento

Impianti di refrigerazione ed aria compressa

Apparecchi di cottura a GPL

Bombole contenenti gas infiammabili

Impianto di radiocomunicazione

Vie ed uscite di sicurezza

Rilevazione incendio e lotta antincendio

Controllo impianti idraulici

Dispositivi di salvataggio e sopravvivenza

Aerazione dei posti di lavoro chiusi

Temperatura dei locali

Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro

Pavimenti, pareti e soffitti

Vie di circolazione - Zone di pericolo

Struttura dei posti di lavoro

Alloggi

Impianti sanitari

Pronto soccorso

Scale e passerelle d'imbarco

Dispositivi di protezione individuale

Organizzazione sistema di sicurezza

Carico di lavoro

Manutenzioni

Azioni tecniche

Azioni gestionali

OPERAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMBARCO E PARTENZA

 

1

 

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

1

1

1

1

 

1

TRASFERIMENTO

1

2

2

1

2

1

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

1

1

1

1

1

OPERAZIONI DI PESCA

1

2

2

1

2

1

 

2

1

1

 

 

 

2

 

 

1

2

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

1

1

1

1

1

SISTEMAZIONE ATTREZZATURA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

1

1

1

1

1

SBARCO

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.9 – Matrice di valutazione dei rischi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

PERICOLI

Condizioni meteo-climatiche

Condizioni di navigabilità

Condizioni di stabilità

Impianto elettrico

Energia elettrica di emergenza

Pannelli di comando

Aerazione scomparti accumulatori

Sistemi elettronici assistenza navigazione

Controllo attrezzature di sollevamento

Parti dei dispositivi di sollevamento

Impianti di refrigerazione ed aria compressa

Apparecchi di cottura a GPL

Bombole contenenti gas infiammabili

Impianto di radiocomunicazione

Vie ed uscite di sicurezza

Rilevazione incendio e lotta antincendio

Controllo impianti idraulici

Dispositivi di salvataggio e sopravvivenza

Aerazione dei posti di lavoro chiusi

Temperatura dei locali

Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro

Pavimenti, pareti e soffitti

Vie di circolazione - Zone di pericolo

Struttura dei posti di lavoro

Alloggi

Impianti sanitari

Pronto soccorso

Scale e passerelle d'imbarco

Dispositivi di protezione individuale

Organizzazione sistema di sicurezza

Carico di lavoro

Manutenzioni

Azioni tecniche

Azioni gestionali

OPERAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMBARCO E PARTENZA

 

1

 

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

1

1

1

1

 

1

TRASFERIMENTO

2

4

4

1

2

1

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

1

1

1

1

1

OPERAZIONI DI PESCA

2

4

6

1

2

1

 

2

1

1

 

 

 

2

 

 

2

4

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2

2

2

1

1

1

SISTEMAZIONE ATTREZZATURA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2

1

1

1

1

1

 SBARCO

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

1

1

1

 

1

 

 

IVP

7

8

10

3

6

3

 

4

1

2

 

 

 

4

 

 

3

8

 

 

 

 

 

5

 

 

4

2

7

6

6

5

3

5

 

 

IVP = Indice di Valutazione dei Pericoli

IVO = Indice di Valutazione delle Operazioni

 

OPERAZIONE PIÙ PERICOLOSA: OPERAZIONI DI PESCA                                                                IVO = 42

                                                                       Condizione di stabilità                                                             IR = 6

 

CONDIZIONI PIÙ PERICOLOSE:   CONDIZIONI DI STABILITÀ                                                         IVP = 10

                                                                       CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ                                                 IVP = 8

                                                                       DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO E SOPRAVVIVENZA IVP = 8

 


10. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

Nella Tab.10 vengono riportati le principali misure di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi nonché la tipologia di informazione – formazione e la sorveglianza sanitaria.

 

Tab.10 – Principali misure attuate

Principali misure di Prevenzione

 

Limitazione dei fattori di fatica

 

Corretta e regolare manutenzione

 

Impiego della segnaletica

Principali misure di Protezione

 

Misure di emergenza

 

Priorità delle misure di protezione collettive rispetto alle individuali

Dispositivi di Protezione Individuale

 

Giacche inaffondabili

 

Guanti

 

Calzature antisdrucciolo

 

Tute protettive impermeabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorveglianza sanitaria

Informazione e formazione

 

Accertamenti preventivi e periodici

 

Distribuzione materiale informativo

 

Rumore

 

Formazione all’imbarco

 

Movimentazione manuale dei carichi

 

Corso specifico per i lavoratori

 

 

Corso specifico per gli addetti alla sicurezza

 

 

A completamento della relazione tecnica si è ritenuto opportuno valutare il livello di esposizione professionale ricorrendo all’indicatore Lepd suggerito dal legislatore per le attività lavorative che non prevedono una esposizione giornaliera costante.

I valori dei livelli continui equivalenti creati dalle varie sorgenti presenti a bordo sono quelli dedotti per similitudine di sorgenti emissive dalla ricerca “Studio e sperimentazione di dispositivi atti ad elevare il livello di sicurezza a bordo delle navi da pesca” del MIPAF, Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura (Tab.11).

La valutazione del tempo di esposizione, espressa in percentuale delle effettive ore di bordata (24 ore), fa riferimento ai dati forniti dall’IRPEM – CNR di Ancona.

Il fine è di stabilire la fascia di appartenenza dei lavoratori esposti che, comunque, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria comprendente anche visite audiometriche periodiche stabilite dal Medico competente.

 

Tab.11 - Rilievi di Rumore

Attività di bordo

% Tempo dedicato

Rilievi di Rumore

Leq

Operazioni di pesca

40

72

Trasferimento

25

75

Preparazione e sistemazione del pescato

15

72

Attività portuale (carico, scarico e manutenzioni)

20

70

Fisiologico (pasto e riposo)

 

 

Livello di rumore professionale < 80 dB(A)

 


11. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

 

            Esaminate le sorgenti potenziali di rischio ed individuate le misure di sicurezza attuate è stato possibile valutare i Rischi Residui (Tab.12).

            Sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si è definito il programma di prevenzione integrata secondo le priorità indicate dall’art.5 del D.Lgs.271/99 (Tab.13).

Sia i Rischi Residui identificati che la programmazione di eventuali interventi migliorativi, sono basati sui seguenti concetti informatori:

 

Tab.12 – Rischi Residui

 

RISCHI RESIDUI VALUTATI DURANTE LE OPERAZIONI DI PESCA

(Piccola Pesca)

Condizione di stabilità

 


Tab.13 - Misure generali di tutela

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE

Riduzione dei rischi alla fonte: Manutenzione dei piani di appoggio dei locali di lavoro finalizzata a ridurne la scivolosità.

Programmazione delle attività di prevenzione in relazione con la gestione tecnico-operativa dell’unità navale: Creazione del SPP di terra

Misure di protezione collettiva ed individuale: Rispetto delle prescrizioni contenute nelle annotazioni di sicurezza; rispetto delle condizioni operative del certificato delle sistemazioni di carico e scarico; formalizzazione della consegna dei DPI

Predisposizione di un programma di controllo sanitario: nomina del Medico Competente

Misure di emergenza in caso di soccorso, antincendio ed abbandono nave : predisposizione del piano di emergenza e dello specifico fascicolo informativo

Impiego di idonea segnaletica di sicurezza: Inserimento di segnaletica cumulativa in sala macchine conforme al D.Lgs.493/96; segnalazione dei presidi mobili antincendio.

Corretta e regolare manutenzione: Predisposizione del Registro delle manutenzioni

Informazione e formazione dei lavoratori :Predisposizione del fascicolo informativo da fornire all’atto dell’imbarco.

Istruzioni per i lavoratori, Predisposizione del manuale operativo e del manuale di gestione della sicurezza.

# Con il termine predisposizione si intende l’obbligo dell’armatore di programmare ed implementare nel tempo la specifica azione

 

 

12. NOTA FINALE

 

Il presente documento è stato:

·        predisposto dall’Armatore;

·        redatto dal tecnico delle costruzioni navali;

·        posto all’ordine del giorno come argomento della I riunione periodica di sicurezza;

·        visto dal R.S.P.P.;

·        visto dal Medico Competente;

 

e costituisce la revisione n° 0 del marzo 2001.

 

 

 

            IL TECNICO                                                              L’ARMATORE

 (Dr. Ing. Gaetano Messina)                                                                (_____________)

 

____________________________                                     ____________________________


Allegato I:      Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca ( dal 1880 al 2000).

 

§         R.D. 13 Novembre 1882, n° 1090 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge sulla pesca marittima“

§         R.D. 29 Settembre 1895, n° 636 “ Regolamento per la sanità marittima “

§         Legge 11 Luglio 1904, n° 379 “ Recante provvedimenti in favore della pesca e i pescatori “

§         R.D. 20 Novembre 1910, n° 856, che autorizza la istituzione del Sindacato per le cooperative dei pescatori del mare Adriatico, con sede in Venezia (estr.)

§         R.D. 26 Settembre 1912, n° 1107 - Disciplinamento della pesca con battelli a vapore o altro motore meccanico

§         R.D. 22 Giugno 1913, n° 767, che approva il riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la Veneta marina mercantile

§         Legge 24 Marzo 1921, n° 312, - Provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori.

§         R.D. 29 Novembre 1922 n° 1647 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della Legge 24 Marzo 1921, n° 312, sulla pesca ed i pescatori“

§         D.M. 16 Gennaio 1925 - Disciplinamento dell’esercizio della pesca nei compartimenti marittimi del regno

§         M. 13 Giugno 1927 - Provvedimenti per incoraggiare l’esercizio della pesca ed i trasporti del pesce con i mezzi a trazione meccanica

§         R.D. 8 Ottobre 1931, n° 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”

§         R.D. 23 Maggio 1932, n° 719 - Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare

§         R.D.L. 2 Novembre 1933, n° 1594 - Provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.

§         R.D. 17 Agosto 1935, n° 1765 – Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

§         R.D. 18 Febbraio 1937, n° 319. - Approvazione della tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni dei pescatori inscritti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.

§         R.D.L. 23 Settembre 1937, n°1918 - Assicurazione contro le malattie per la gente di mare

§         16 Giugno 1939, n° 1045 - Condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili.

§         Legge 20 Marzo 1940, n° 364 “Disposizioni sulla pesca”

§         RR.DD. 13 Maggio 1940, n° 818, 819,820 - Approvazione del nuovo statuto della Cassa Marittima meridionale (Napoli), tirrena (Genova) ed Adriatica (Trieste) per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

§         R.D. 30 Marzo 1942, n° 327 - Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione

§         D.L.L. 2 Aprile 1946- Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale.

§         D.C.P.S 30 Luglio 1946, n° 26 - Istituzione del Ministero della Marina mercantile

§         D.Lgs.22.1.1947, n° 340 “Istituzione del Registro Navale” (RINA)

§         Legge 10 Agosto 1950, n° 838 – Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare.

§         DPR 15 Febbraio 1952, n° 328 “Regolamento della navigazione”

§         Legge 2 Agosto 1952, n° 1035 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo delle navi“

§         DM 12 Marzo 1953 – Approvazione del regolamento di assicurazione delle Casse Marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mare.

§         DPR 27 Aprile 1955, n° 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

§         DPR 19 Marzo 1956, n° 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro“

§         DPR 7.1.1956, n° 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni”

§         Legge 5 Giugno 1962, n°616 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare“

§         DPR 30.6.1965, n° 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”

§         Legge 14.7.1965, n° 963 “Disciplina della pesca marittima (così come modificato con legge 25 Agosto 1988, n° 381”

§         DPR 9 Maggio 1968, n° 1008 e successivi DM “Regolamento per l’imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli“

§         DPR 2.10.1968, n° 1639 “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 Luglio 1965, n° 963, concernente la disciplina della pesca marittima”

§         Legge 300 /1970 “Statuto dei lavoratori”

§         DM 26 Marzo 1970 “Approvazione dei modelli relativi a permessi ed autorizzazioni per l’esercizio della pesca marittima”

§         DM 28 Agosto 1972 “Testo di norme per l’attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni alla disciplina della pesca marittima”

§         Legge 27 Dicembre 1977, n° 1085 “Ratifica del Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare“

§         Legge 13.10.1978, n°833 “Riforma sanitaria”

§         DPR 31.7.1980, n° 614 “Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aereoporto e di dogana interna”

§         DPR 31.7.1980, n° 620 “Disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile”

§         Legge 10 Aprile 1981, n° 157 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OIL n. 109 concernente la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell’equipaggio, n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare, n.139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni“

§         Legge 10 Aprile 1981, n° 158 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OIL n.92 concernente gli alloggi dell’equipaggio a bordo (1949) e n.133 sull’alloggio dell’equipaggio a bordo delle navi (1970)“

§         Legge 10 Aprile 1981, n° 159 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionale n.147 sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili

§         Legge 17 Febbraio 1982, n° 41 – Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

§         DM 22 Giugno 1982, “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)“

§         DM 22 Ottobre 1982 e DM 6 Dicembre 1985 “Requisiti degli impianti igienico sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 T.s.l. ai sensi dell’art.15 della Legge 17.02.1982, n°41“

§         Legge 2 Maggio 1983, n° 293 “Adesione alla Convenzione Internazionale sulla Sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 Aprile 1977, e sua esecuzione“

§         Legge 19 Novembre 1984, n° 862 “Ratifica ed esecuzione convenzione OIL n.152 del 1979 sulla sicurezza ed igiene delle operazioni portuali“

§         Ordinanza ministeriale 13.4.1987 – Istituzione del Comitato di Coordinamento per le attività finalizzate alla sicurezza delle lavorazioni navali svolte nell’ambito dei cantieri navali

§         DM 25 Maggio 1988, n° 279 “Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi“

§         DM 25 Maggio 1988, n° 279 “ Recepimento SOLAS 74 “

§         DM 8 Luglio 1988 “ Requisiti degli impianti igienico sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 TSL, ai sensi dell’art. 15 della legge 1egge 17 Febbraio 1982, n° 41”

§         DM 10 Settembre 1988, “ Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali “

§         D.Lgs.15 Agosto 1991, n° 277 “ Protezione contro i rischi connessi all’esposizione dei lavoratori a piombo, amianto e rumore “

§         DPR 8 Novembre 1991, n° 435 “ Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare “

§         LEGGE: Direttiva 93/103/CEE del Consiglio

DATA: 23-11-93 TIPO LEGGE: Cee

ARGOMENTO: sicurezza delle navi, tutela dei lavoratori, pesca

DESCRIZIONE: Direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi di pesca (tredicesima Direttiva particolare ai sensi dell'art.16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE) G.U. CEE n. L 307 del 13/12/1993 (termine per l’attuazione 23.11.95)

§         D.Lgs.19 Settembre 1994, n° 626 “Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro“

§         LEGGE: Direttiva 95/21/CE del Consiglio

DATA: 19-06-95 TIPO LEGGE: Cee

ARGOMENTO: sicurezza delle navi, tutela dei lavoratori

DESCRIZIONE: Direttiva relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Sati membri (controllo dello Stato di approdo) G.U. CEE n. L 157 del 7/7/1995

§         Decreto 26 Luglio 1995 Disciplina del rilascio delle licenze di pesca

§         LEGGE: Direttiva 96/98/CE del Consiglio

DATA: 20.12.1996 TIPO LEGGE: Cee

ARGOMENTO: equipaggiamento marittimo

DESCRIZIONE: Direttiva relativa all’incremento della sicurezza in mare ed alla prevenzione dell’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento da sistemare a bordo (certificati di sicurezza) GUCE n° L 46 del 17.2.1997

§         D.Lgs. 19 Marzo 1996, n° 242 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94, recante norme di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro“

 

GIURISPRUDENZA

 

§         Cass. Pen. Sez. IV – Sentenza n. 11329 del 19. 12 1997

…….poiché la materia non è, allo stato, per quanto riguarda le norme di prevenzione antinfortunistica, regolata da appositi provvedimenti, l’esercizio della navigazione marittima non può ritenersi escluso dalla disciplina del DPR 547/55 ed, inoltre, soccorrerebbe comunque il disposto di cui all’art.2087 c.c.

§         DIRETTIVA 97/70/CE del Consiglio, dell’11 Dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguali o superiore a 24 metri. ( GUCE L 34/1 del 9.2.98) Attuazione entro il 1° Gennaio 99

§         Legge 24 Aprile 1998, n. 128 (Comunitaria 1995-1997)

Entro un anno ( 7 Maggio 1999 + sei mesi) il D.Lgs. per l’attuazione della direttiva 93/103/CE.

§         LEGGE: Direttiva 98/25/CE del Consiglio

DATA: 27-04-98 TIPO LEGGE: Cee

ARGOMENTO: protezione sanitaria, inquinamento ambientale, tutela dei lavoratori, sicurezza delle navi

DESCRIZIONE: Direttiva che modifica la Direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo). G.U. CEE n. L 133 del

7/5/1998 e G.U. 2a Serie speciale n.76 del 28/9/1998

 

§         Legge 31 Dicembre 1998, n. 485

Delega al governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo (entro il 15 Luglio 1999)

La delega riguarda le particolari esigenze dei servizi espletati:

sui mezzi nazionali di trasporto marittimo e su quelli adibiti alla pesca;

servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale

Gli schemi vengono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica afinchè su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, entro 45 giorni dalla ricezione degli schemi stessi (silenzio assenso)

 

§         Legge 5 Febbraio 1999, n: 25 – Legge comunitaria 1998

Entro un anno emanazione del D.Lgs. per l’attuazione della direttiva 97/70 /CE

Riguardante l’istituzione di un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca uguale o superiore a 24 metri

 

§         D.Lgs. 27 Luglio 1999, n° 271

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 Dicembre 1998, n. 485

 

 

 

§         D.Lgs. 27 Luglio 1999, n° 272

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi , a norma della legge 31 Dicembre 1998, n. 485

 

 

§         D.lgs. 4 Agosto 1999, n° 359

Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

 

 

§         D.Lgs. 17 Agosto 1999, n° 298

Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo della navi da pesca.

 

§         Decreto 20 Agosto 1999

Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f), della legge 27 Marzo 19992, n° 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

 

§         DPR 6 Ottobre 1999, n° 407

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all’equipaggiamento marittimo.

 

§         Legge 17 Dicembre 1999, n° 511

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 Aprile 1993

 

§         Decreto legislativo 18 Dicembre 1999, n° 541

Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull’istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

 

§         Decreto Ministeriale 30 maggio 2000

Approvazione del modello del registro degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca.