1.
Premessa……………………………………………………………………. pag. 2
2.
Introduzione…………………………………………………………………. pag. 3
3.
Principi e criteri adottati per la valutazione dei rischi ..…………………….. pag.
5
4. Dati
identificativi relativi al peschereccio…………………………………... pag. 8
5. Organizzazione e
ripartizione dei compiti………………………………….. pag. 8
6.
Centri di pericolo……………………………………………………………. pag. 10
7.
Attività lavorativa…………………………………………………………… pag. 13
8.
Individuazione delle azioni pericolose...……………………………………. pag. 15
9.
Valutazione dei rischi..……………………………………………………… pag. 16
10. Misure di
prevenzione e protezione………...………………………………. pag.
21
11. Programma di
miglioramento………………………………………………. pag. 22
12. Note
finali…………………………………………………………………… pag. 23
Allegato
I………………………………………………………………………... pag. 24
1. PREMESSA
Il
presente Documento è stato redatto
conformemente all’art.6, comma 1, lettera c), del D.Lgs.271/99 (Fig.1) e
costituisce una sezione specifica del Piano di Sicurezza che l’Armatore ha
l’obbligo di far redigere, al fine di testimoniare di aver assolto
al suo compito principale in materia di tutela dei lavoratori marittimi.
Al
Documento di valutazione dei rischi, infatti, è collegata una serie di obblighi ai quali, in maniera più o meno estesa, in
funzione della struttura organizzativa dell’impresa di pesca, l’Armatore deve
adempiere improntando tutte quelle azioni tecniche, organizzative e procedurali
necessarie per mantenere e migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori marittimi a bordo.
La
valutazione è riferita all’ambiente di lavoro, riprodotto nello schema dei Piani generali, informato in maniera dettagliata e specifica alle
sistemazioni di bordo aventi influenza per la salute e la sicurezza dei
lavoratori marittimi.
L’individuazione
dei centri di pericolo è consequenziale alle condizioni pericolose presenti con
l’armamento ossia con le dotazioni tecniche e tecnologiche, nonché
con l’attrezzatura costituente il mestiere, di cui si fa cenno nella Specifica Tecnica.

Fig.1 –
Schema a blocchi
La presente relazione
(Valutazione dei Rischi), i Piani Generali e la Specifica Tecnica,
costituiscono il Piano di Sicurezza
che sarà conservato a bordo per
essere esibito durante le visite occasionali effettuate dagli organi di
vigilanza, inclusa quella di verifica, finalizzata al rilascio del Certificato di Sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo.
2.
INTRODUZIONE
La
struttura del presente documento è conforme ai suggerimenti attinti sia dalle
linee guida elaborate dal Gruppo di Lavoro Tecnico dell’Osservatorio della
Sicurezza (ISPESL) che da quelle del Coordinamento delle Regioni e delle
Province autonome tenendo, ovviamente, in debita considerazione il rapporto di
specialità con il D.Lgs.298/99 e con il D.Lgs.626/94, nonché
i suggerimenti inerenti ai rischi specifici di bordo, di cui ai suoi allegati.
La Valutazione dei Rischi Residui, costituisce quella sezione
documentale scritta, richiesta all’Armatore, attestante che la valutazione dei
rischi è stata effettuata tenendo conto delle
caratteristiche tecnico–operative della sua nave da pesca.
Nel
redigere tale documento, si è tenuto conto del legame del D.Lgs.271/99 con le
altre normative in materia di tutela dei lavoratori e del fatto che il
recepimento delle Direttive Europee non aggiunge, da un punto di vista tecnico,
alcunché alla normativa previgente,
la quale però escludeva, in attesa o meno di disposizioni specifiche, le navi
da pesca. La Corte Suprema ne ha, d’altra parte, affermato la totale
applicabilità in quanto, anche per l’azienda di pesca,
vale l’art.2087 del Codice Civile.
Il
documento è stato strutturato secondo i nuovi dettami
per la tutela dei lavoratori che impongono regole da far rispettare attraverso
l’attuazione dei nuovi principi che hanno sostituito la vecchia logica del “command and control”, quali la formazione,
l’informazione e la partecipazione.
La Valutazione dei Rischi Residui è stata
svolta secondo la metodologia della scomposizione dell’unità produttiva in
sottosistemi delimitati (locali di lavoro, locali di servizio e locali
alloggio) in modo da comprendere tutte le varie fasi di vita a bordo durante le
bordate di pesca e, allo stesso
tempo, garantire una dettagliata indagine.
Per le singole valutazioni dei rischi si sono attivati i provvedimenti di prevenzione e protezione, indirizzati poi all’elaborazione di interventi di bonifica secondo le priorità indicate dall’art. 5 del D.Lgs.271/99 (Fig.2).
Raggruppando
le problematiche dei singoli sottosistemi, si è quindi giunti alla stesura
della relazione tecnica sulla valutazione dei rischi dell’unità
da pesca nel suo complesso.
L’organizzazione
del Sistema di Sicurezza,
finalizzato a collaborare con l’Armatore sia per la valutazione dei rischi che
per la predisposizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali,
consente di gestire la sicurezza, implementarla e programmarla poiché, con le
nuove strutture messe in atto dalla riforma (riunione periodica, visite
annuali, apporti informali dei singoli lavoratori ,
consultazioni, ecc.) si innesca un flusso di informazioni ad anello chiuso.

Fig.2 – Procedura seguita
3. PRINCIPI E
CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La
valutazione dei rischi deve consentire all’Armatore di prendere i provvedimenti
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei
lavoratori. Egli infatti ha il dovere di assicurarsi
che, in ciascun locale di bordo, la sicurezza e la sanità dei lavoratori siano
garantiti per tutte le attività e le mansioni da essi svolte. Questi
provvedimenti comprendono:
Alla luce di quanto sopra, la valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da aiutare l’Armatore o il Comandante, che controllano l’attività di bordo, a fare quanto segue:
Sulla base degli orientamenti generali adottati dall’Armatore, nel presente documento sono riportate: la valutazione dei rischi, l’organizzazione interna della sicurezza e la sua gestione, nonché le misure adottate ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza a bordo, in aderenza agli artt.5 e 6 del D.Lgs.271/99.
Per
individuare i pericoli effettivi presenti a bordo, ossia quelli di interesse ai fini degli infortuni, la valutazione dei
rischi residui è stata scorporata dai rischi riconosciuti dal legislatore e,
pertanto, oggetto di disposizioni specifiche.
Per
attuare tale differenziazione si rende necessario far riferimento alla normativa vigente (Allegato I) in materia
di sicurezza e salute a bordo, nonché di sicurezza per
la navigazione e per la vita umana in mare.
Si
osservi, a tale riguardo, che
v
a bordo si effettuano lavorazioni che comportano:
· impiego di strumentazione elettronica e di radiotelecomunicazione non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.626/94 (attrezzature munite di videoterminali), del DPR 459/96 (direttiva macchine e marcature CE), della legge 791/77 (Direttiva BT) e D.Lgs.230/1995 (artt.111, 112 e 113 – macchine a radiazioni ionizzanti);
·
impiego di sostanze rientranti nel campo di applicazione
del D.Lgs.55/97 (Scheda informativa - Composti e sostanze pericolose) ma non
del DM 28.1.92 (Schede di sicurezza per i preparati);
·
rischio elettrico dovuto alle modalità d’impiego;
·
rischio da incendio dovuto a carenze di prevenzione e di
protezione passiva e/o attiva;
·
esposizione a rumore e vibrazioni;
·
impiego di piccole macchine utensili ed attrezzature
portatili durante le operazioni di manutenzione ordinaria;
·
utilizzo di attrezzature da traino;
·
movimentazione manuale dei carichi;
·
esposizione a fattori microclimatici severi;
·
impiego di macchine ed attrezzature non rientranti nel
campo di applicazione del DPR 459/96;
·
elevato rischio organizzativo ed operativo;
·
livelli di pericolo in funzione delle caratteristiche
tecnico-operative della nave.
v
a bordo non si effettuano attività che comportano l’impiego di:
·
sostanze previste nella tabella in allegato all’art. 33 del
D.P.R. 303/56;
·
amianto e piombo, di
cui al D.L.277/91;
·
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
·
agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del D.Lgs.626/94;
·
agenti biologici di cui al titolo VIII del D.Lgs.626/94;
·
microrganismi geneticamente modificati di cui ai
DD.LLgs.91/93 e 92/93;
·
2-naftilammina e suoi sali, 4-amminodifenile e suoi
sali, benzidina e suoi sali, 4-nitrodifenile di cui
al D.L.77/92;
·
gas tossici di cui al Regio Decreto 9.1.27 n.147 e
successive integrazioni;
·
apparecchi a pressione soggetti a collaudi e verifiche ed idroestrattori a forza centrifuga.
Per la valutazione dei
rischi, la nave da pesca è stata considerata come unità produttiva navigante ed
operante in condizioni ambientali variabili ma, comunque,
prevedibili. I pericoli intrinseci dell’ambiente di lavoro presentano un
livello di rischio periodico, il cui valore, a sua volta, è strettamente legato
alle condizioni ambientali (mare, clima e periodo della giornata) ed alle modalità operative, variabili, a loro volta, per tipologia
di pesca praticata.
Si sono individuati i luoghi di lavoro (Fig.3) e le diverse figure professionali facenti parte della gerarchia di bordo (Fig.4).
Al fine di impostare un
corretto processo di valutazione del rischio, capace di andare oltre le
enunciazioni di principio di linee guida, si è analizzata l’attività produttiva
a bordo, con particolare attenzione ai rapporti tra uomo, attrezzature e
ambiente, e le procedure operative tipiche del mestiere di pesca impiegato.
Questa analisi ha consentito
di mettere l’Armatore ed il Comandante, ciascuno per le proprie
attribuzioni e competenze, nella condizione di adottare con la massima
tempestività le misure di prevenzione e protezione prescritte dalla normativa
vigente.
La redazione del documento
di valutazione dei rischi è stata fatta dopo aver
esperito quanto previsto nelle quattro fasi seguenti:
In questo modo si è giunti
alla definizione di un preciso modello operativo, realizzando un documento di
valutazione dei rischi, che prende in considerazione
le tipiche attività lavorative eseguite durante la bordata, in condizioni
meteorologiche prevedibili, senza entrare nel dettaglio delle zone di pesca
dove potrebbero sorgere degli eventi, con effetto sulla tutela dei lavoratori,
non analizzabili a priori.
Nel prendere in
considerazione le attività lavorative svolte a bordo dai lavoratori marittimi,
si è fatto riferimento ai mestieri
riportati sulla licenza di pesca e praticati prevalentemente; in questo caso,
la valutazione dei rischi è fatta alla luce del principio di massima cautela,
quantificando i rischi, inerenti all’ambiente di lavoro e comuni alle diverse
tipologie di pesca, relativi al mestiere
per il quale essi hanno un valore maggiore.
Sostanzialmente si perverrà ad una matrice di
valutazione di rischio unica, in cui i pericoli non sono valutati con
riferimento ad un unico sistema di pesca, ma tenendo conto di dove, negli altri
sistemi, essi hanno maggior peso ai fini della tutela dei lavoratori marittimi.
Inoltre, nell’assegnare il valore ai suddetti indici si tiene conto anche della
modalità espositiva che è strettamente legata al
periodo dell’anno in cui la specifica pesca viene praticata.
Tale documento dovrà essere
integrato da una serie di appendici, costituite dai resoconti sugli eventi in mare che hanno
o che potrebbero avere un effetto negativo sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori a bordo (art. 3, comma 2, lettera g, D.Lgs.298/99).
Ciascuna appendice verrà registrata sia sul libro di bordo ed inviata
all’Autorità competente che sul registro di bordo.
4. DATI
IDENTIFICATIVI RELATIVI AL PESCHERECCIO
|
Nome
del Peschereccio |
|
|
Armatore |
|
|
Comandante |
|
|
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) |
|
|
Capitaneria di porto |
|
|
Attività
Principali di Pesca |
Attrezzi
da posta |
|
Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) |
|
|
Medico
Competente (MC) |
|
|
Lavoratori
Imbarcati |
|
|
Azienda
USL competente |
|
5.
ORGANIZZAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPITI
Il peschereccio in oggetto è adeguatamente attrezzato per l’esercizio dell’attività di pesca per la quale è abilitato, in aderenza ai requisiti per la sicurezza della vita in mare.
Per
la compilazione del documento sulla sicurezza, risulta
conveniente schematizzare il peschereccio, evidenziando i locali di lavoro e
quelli di servizio, come mostrato in Fig.3.
In
relazione al fatto che l’attuazione delle misure di sicurezza spetta al
responsabile delle operazioni di pesca e della vita a bordo, la competenza
sull’attuazione delle misure di sicurezza viene ripartita, a seconda delle
competenze specifiche, tra l’Armatore e il Comandante che costituiscono la linea operativa del Sistema di
Sicurezza.
Nell’individuare i fattori di rischio e le consequenziali misure di
sicurezza, siano esse preventive che protettive, l’Armatore si è avvalso della
collaborazione del Medico Competente
(MC) e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), cui
spettano i compiti di cui agli artt.13 e 15 del D.Lgs.271/99. In Fig.4 è
mostrata la gerarchia dell’organizzazione della sicurezza.
Nel redigere il documento,
si è reso necessario considerare che una buona parte delle operazioni viene effettuata in navigazione e una parte in banchina
(manutenzioni, riparazioni attrezzi, sbarco del pescato) in presenza e con
interferenza di altri lavoratori, dipendenti o autonomi (D.Lgs.272/99).

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Fig.3 –
Schematizzazione del peschereccio ai fini della
sicurezza

6. CENTRI DI PERICOLO
I
centri di pericolo sono determinati dalla presenza di tutte quelle entità
riportate sulla Specifica Tecnica aventi il potenziale di causare danni per i
soggetti esposti.
Nelle tabelle successive vengono riportati i centri di pericolo identificati.
Tab.1 – Centri di pericolo nel luogo di lavoro
|
Energie Utilizzate |
Attrezzature Impiegate |
Sostanze Impiegate |
Componenti Mestiere |
Rifiuti |
|
Elettrica Elettromagnetica Idraulica Meccanica Termica |
Macchine motrici Macchine operatrici Impianto elettrico Impianto oleodinamico Impianto antincendio Impianto radiocomunicazioni Impianto nafta Attrezzature manuali |
Gasolio Olio lubrificante Olio idraulico |
Ancore Segnali di superficie Retini Nassini e altri tipi di trappole |
Oli esausti Batterie esauste |
Tab.2 – Centri di pericolo per il luogo di lavoro
|
Navigazione |
Stabilità |
Incendio |
Allagamento |
Segnalazione |
|
- Radar - Impianto GPS Ecoscandaglio - Bussola - Allarme motori |
- Capacità delle cassa nafta - Posizionamento dei carichi rispetto al baricentro della nave |
- Dispositivi di protezione attiva |
- Pompa di sentina - Mezzi di salvataggio |
-Attrezzature Fanali - Sirena |
Nella Tab.3 vengono riportati i centri di pericolo effettivi presenti nei vari locali costituenti l’ambiente di lavoro, così come definito dall’art.3, comma 1, lettera p) del D.Lgs.271/99, differenziandone la tipologia di rischio (rischi trasversali, per la sicurezza e la salute).
|
FISICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meccanici |
Termici |
Elettrici |
Rad.N.I |
Rumore |
Incendio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M1 |
M2 |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M7 |
M8 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
E1 |
E2 |
E4 |
R |
L |
I1 |
I2 |
I3 |
I4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STRUTTURALI |
CHIMICI |
BIOLOGICI |
CANCEROGENI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liquidi |
Aeriformi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
S5 |
S6 |
S7 |
S8 |
S9 |
S10 |
S11 |
S12 |
S13 |
S14 |
L |
G |
B |
C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRASVERSALI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organizzativi |
Operativi |
Ergonomici |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OR1 |
OR2 |
OR3 |
OR4 |
OR5 |
OR6 |
OR7 |
OP1 |
OP2 |
OP3 |
OP4 |
OP5 |
OP6 |
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISCHI PER LA SICUREZZA
RISCHI PER LA SALUTE
RISCHI TRASVERSALI
LEGENDA
RISCHI FISICI
MECCANICI M1 MOVIMENTAZIONE
MANUALE CARICHI M2 VIBRAZIONI
CORPO INTERO M3 CADUTE DALL’ALTO (IN PROFONDITA’ O DA SCALE) M4 SCIVOLATE,
CADUTE IN PIANO M5 URTI,
COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI M6 ROTTURA CAVI, COLPI DI FIONDA, AVVOLGIMENTO M7 FERITE
E/O TRAUMA DA COMPONENTI DEL
MESTIERE M8 CADUTE
O TRASCINAMENO IN MARE TERMICI T1 FREDDO T2 CALORE T3 IRRAGGIAMENTO T4 CONGELAMENTO, COLPI DI
FREDDO ELETTRICI E1 CONFORMITÀ
DI PROGETTAZIONE E2 CONFORMITÀ
DI COSTRUZIONE E3 VERIFICHE
E CONTROLLI RADIAZIONI R RADIAZIONI NON IONIZZANTI RUMORE L LIVELLO DI ESPOSIZIONE INCENDIO E/O ESPLOSIONE I1 PREVENZIONE I2 PROTEZIONE ATTIVA I3 PROTEZIONE PASSIVA I4 SOSTANZE INFIAMMABILI, ESPLOSIVE |
RISCHI STRUTTURALI
S1 ILLUMINAZIONE POSTI DI LAVORO S2 TEMPERATURA LOCALI S3 STRUTTURA DEI POSTI DI LAVORO S4 IGIENE S5 AEREAZIONE POSTI DI LAVORO CHIUSI S6 VIE DI CIRCOLAZIONE – ZONE DI PERICOLO S7 PAVIMENTI, PARETI, SOFFITTI S8 STABILITA’ E NAVIGABILITA’ S9 IMPIANTI IDRAULICI S10 SCALE E PASSERELLE DI IMBARCO S11 IMPIANTI SANITARI S12 IMPIANTO RADIOCOMUNICAZIONE S13 DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO S14 SEGNALI DI SOCCORSO RISCHI CHIMICILIQUIDI L SOSTANZE CORROSIVE, TOSSICHE E NOCIVE AEREIFORMI G GAS RISCHI BIOLOGICI
B GRUPPO 1 |
RISCHI CANCEROGENI
C MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RISCHI TRASVERSALI
ORGANIZZATIVI OR1 CARICO DI LAVORO OR2 MONITORAGGI E CONTROLLI OR3 MANUTENZIONI OR4 GESTIONE EMERGENZE OR5 ECOADEMPIMENTI OR6 DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA E CONCESSORIA OR7 PRONTO SOCCORSO OPERATIVI OP1 CONDIZIONI METEO CLIMATICHE OP2 CONDIZIONI DI NAVIGABILITA’ OP3 RISORSE UMANE IMBARCATE OP4 SISTEMI ASSISTENZA NAVIGAZIONE OP5 COMPONENTI ED ATTREZZI DI SOLLEVAMENTO OP6 TIPOLOGIA DI PESCA (AZIONI PERICOLOSE) ERGONOMICI E1 SISTEMI
SICUREZZA E AFFIDABILITÀ INFORMAZIONI E2 CONOSCENZE
E CAPACITA’ DEL PERSONALE E3 NORME
COMPORTAMENTALI E4 ISTRUZIONI
E COMUNICAZIONI |
7. ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’imbarcazione viene utilizzata essenzialmente
per la pesca con attrezzi da posta che, al fine di garantire all’impresa di
pesca una produttività per quanto possibile continua durante l’anno, vengono
differenziati. Si usano, infatti , per un certo
periodo dall’anno nassini e cestini, mentre per il
rimanente periodo i cosiddetti retini. I due tipi di mestieri, comunque, vengono svolti sempre separatamente.
Lo svolgimento dell’attività di pesca si articola nella maniera appresso descritta. Verso le 16 ÷17, l’imbarcazione lascia il porto e si dirige verso la zona dove posizionare l’attrezzatura.
Con specifico riferimento alla pesca con i retini da fondo, normalmente, prima di uscire dal porto l’equipaggio predispone una parte dell’attrezzatura da calare per prima e collocando i contenitori (mastelli) nell’area di estrema poppa. Gli altri mastelli – in totale sono 6 – vengono lasciati nella zona di coperta di estrema prua, dove è installata la macchina per il recupero.
Raggiunta la zona di
pesca, comunque compresa entro le 3 miglia (pesca costiera locale), tutta
l’attrezzatura viene rapidamente calata da poppa con l’ausilio dell’inerzia
della barca in leggero movimento in avanti. La zona operativa è essenzialmente
quella poppa.
I retini sono armati con
una lima dei piombi ed una dei sugheri che ne garantiscono il loro posizionamento verticale in prossimità del fondale (h = 3 m), mentre il loro fissaggio a
quest’ultimo è garantito da due ancore posizionate alle estremità e segnalate
in superficie da altrettanti galleggianti con bandierina.
L’armamento è costituito
da 48 reti di 50 m ciascuna; le reti sono raccolte in sei mastelli, ognuno dei quali ne contiene 8. La messa in mare viene
fatta per gruppi di 16 e, pertanto, ciascun gruppo viene segnalato con tre
galleggianti e calato in un’area marina assai ridotta (a volte uno di seguito all’altro).
Un capo del gruppo di
reti viene calato e posizionato sul fondo con
un’ancora (la posizione in superficie è
segnalata da una boa), poi si lascia scivolare la rete in mare spostando
l’imbarcazione in avanti a circa 5 nodi; calata anche l’altra estremità
(svuotamento di un mastello, alla quale è stata legata l’inizio del secondo
gruppo di reti, si inizia a sbarcare il contenuto del secondo mastello ed al
termine di questa operazione si ripete il posizionamento con una seconda ancora
e il relativo segnale.
L’operazione è molto
rapida. Normalmente si impiegano 5 minuti per sbarcare
il contenuto di un mastello – operazione completata in 30 minuti – e ciò
permette il rientro in porto dell’imbarcazione prima del tramonto. In media, la
durata dell’operazione completa è di 2 ore.
Il mattino seguente,
verso le 5:00, l’imbarcazione salpa nuovamente per
andare a recuperare la rete; quest’ultima operazione è meccanizzata perché
viene fatta con il salparetini idraulico ed essa non
richiede, solitamente, alcun intervento dell’operatore se non quello necessario
a raccogliere i gruppi di reti, ridotti ad un cordoncino contenente il pesce,
all’interno di ogni mastello.
Terminata l’operazione
di raccolta di tutti i gruppi, l’imbarcazione si dirige nuovamente verso il
porto dove vi giunge mediamente verso le 7.00.
Qui i marinai iniziano
l’operazione di «sbrocco» e sistemano il pescato; puliscono l’attrezzatura (idropulitrice) e
la predispongono nuovamente per il pomeriggio. Ciò comporta un’attività
lavorativa portuale di altre 2 ore circa.
Utilizzando le altre “trappole” (nassini,
cestini ecc), invece, le operazioni di cala, recupero ed escamento
vengono fatte tutte sul posto in cui si è scelto di
posizionare tutta l’attrezzatura, con un risparmio di bordate finalizzate alla
cala.
La pesca da posta, che viene praticata tutti i
giorni per circa 6 ore, si effettua entro le tre miglia dalla costa e non
interferisce con le attività di pesca di altri pescherecci. Essa risulta caratterizzata dalle seguenti fasi operative:
Diagramma di flusso del processo produttivo

DELL’UNITA’ DELL’UNITA’ A BORDO A BORDO







Per la natura specifica delle attività
nel settore della pesca, l’orario di lavoro non potrà essere rigidamente
fissato: a bordo del M/P in esame esso si articola generalmente come segue:
|
Alle ore |
N° ore |
Progressivo Ore e Quantità |
|
|
Partenza dal porto |
05:00 |
|
|
|
Durata media del trasferimento |
|
1 |
06:00 |
|
Durata media del recupero attrezzatura e della
cernita del pescato |
|
1 |
07:00 |
|
Partenza dalla zona di pesca per il porto |
07:00 |
|
|
|
Durata del rientro in porto |
|
1 |
|
|
Arrivo in porto |
8:00 |
|
|
|
Lavoro in banchina |
|
2 |
10:00 |
|
Partenza dal porto |
16:30 |
|
|
|
Durata media del trasferimento |
|
1 |
17:30 |
|
Durata media della cala dell’attrezzatura |
|
0,5 |
18:00 |
|
Partenza dalla zona di pesca per il porto |
18:00 |
|
|
|
Durata del rientro in porto |
|
1 |
19:00 |
|
Arrivo in porto |
19:00 |
|
|
Le mansioni dell’equipaggio, durante le varie
fasi della pesca, risultano indicate nella tabella
seguente:
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
|
Capopesca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marinaio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A = trasferimento
dal porto alla zona di pesca
B = preparazione
dell’attrezzatura da pesca
C = messa
a mare dell’attrezzatura da pesca
D = NON PERTINENTE
E = recupero dell’attrezzatura da pesca
F = cernita
e confezione del pescato
G = NON PERTINENTE
H = sbarco
del pescato
L = lavoro
in porto
M = manutenzione
Impiego delle attrezzature
Le attrezzature e i macchinari funzionanti
durante le varie fasi di lavoro sopra elencate sono le seguenti:
|
|
Motore principale |
Generatore corrente continua |
Salparetinii |
|
A |
|
|
|
|
B |
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
D |
|
|
|
|
E |
|
|
|
La definizione delle mansioni e l’attribuzione
dei compiti nello svolgimento di questo tipo di pesca è
ormai prassi consolidata dalle tradizioni per cui l 'attività lavorativa si
esplica in maniera tranquilla, secondo metodologie ampiamente sperimentate.
E' cura del Comandante controllare, all’inizio di ogni bordata, sia le condizioni di integrità psico-fisica
di ciascun lavoratore prima di conferirgli mansioni specifiche, sia le
condizioni meteorologiche prevedibili nonché le caratteristiche tecniche
operative della nave, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. INDIVIDUAZIONE DELLE
AZIONI PERICOLOSE
L’identificazione delle azioni pericolose deriva dall’esame del processo lavorativo con cui i lavoratori marittimi eseguono le loro mansioni a bordo del peschereccio; esse sono quelle di maggiore valenza perché il potenziale danno deriva dall’errore umano che è caratterizzato dalla più alta frequenza di accadimento.
Tab.4 - Fattori di pericolo
dell’attività
FASE DI LAVORO |
A cosa è correlato |
Chi la può provocare |
Dove |
Perché |
|
TRASFERIMENTO |
Navigabilità Segnalazione Rintracciabilità Stabilità |
Comandante |
In navigazione |
Manutenzioni Verifiche Controlli |
|
CALA |
Sicurezza Salute |
Equipaggio |
Locale di lavoro esterno |
Procedure DPI |
|
RECUPERO |
Sicurezza Salute Stabilità |
Equipaggio |
Locale di lavoro esterno |
Procedure DPI |
|
SBARCO |
Salute |
Equipaggio |
Banchina |
Interferenze |
|
MANUTENZIONI |
Salute Sicurezza |
Equipaggio |
Banchina |
Organizzazione |
Nella valutazione dei rischi derivanti dalle
situazioni pericolose si è tenuto conto di quanto segue:
9. VALUTAZIONE
DEI RISCHI
Non essendoci una procedura prestabilita per effettuare tale valutazione (ex art.4, comma 6, del D.Lgs.626/94) essa è stata fatta previa consultazione del Medico Competente (lettera di nomina allegata) e del Responsabile del SPP (lettera di nomina allegata), per acquisire le loro valutazioni, informazioni e proposte.
Vengono riportati i precetti
normativi ai quali si fa più frequentemente riferimento in materia di sicurezza
sul lavoro:
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Le matrici di valutazione (Tabb.8 e 9) mettono in relazione i pericoli, desunti dalla Tab.3, con le operazioni di lavoro specifiche messe in atto. In particolare la valutazione del rischio (Tab.9) viene effettuata mediante la determinazione dell’indice di rischio (IR) ottenuto dal prodotto tra l’indice di probabilità (IP) e l’indice di magnitudo (IM):
![]()
L’indice IP è un numero che identifica la posizione gabellare in una
matrice quadrata; l’interpretazione del suo valore assoluto è quella indicativa del peso che un’anomalia o una tendenza al
negativo di un aspetto tecnico, organizzativo o gestionale nonché ambientale,
assume nelle diverse fasi operative.
L’indice IM esprime l’entità della conseguenza che il verificarsi di una delle suddette situazioni incidentali o anomalie può avere sulla salute e sulla sicurezza delle persone coinvolte, considerando che alcuni rischi antinfortunistici possono interessare il singolo o l’intero equipaggio. Nella Tabb.5 e 6 vengono forniti i criteri di quantificazione degli indici di magnitudo e di probabilità.
I
provvedimenti di prevenzione o di protezione dovranno essere realizzati secondo
criteri di priorità stabiliti dall’art.5 del D.Lgs.271/99, ed in funzione
dell’indice di rischio, conformemente alle definizioni riportate in Tab.7.
Tab.5 - Scala dell’indice di
probabilità
|
Valore |
Livello |
Criteri |
|
Improbabile |
·
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in
concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti ·
Non sono noti episodi già verificatisi ·
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità |
|
|
2 |
Poco probabile |
·
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in
circostanze sfortunate di eventi ·
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi ·
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa |
|
3 |
Probabile |
·
L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo
non automatico e/o diretto ·
E’ noto qualche episodio in cui a tale anomalia ha fatto seguito il
verificarsi di un danno ·
Il verificarsi del danno ipotizzato a causa dell’anomalia
susciterebbe una moderata sorpresa |
|
4 |
Altamente probabile |
·
Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il
verificarsi del danno ipotizzato ·
Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia evidenziata
nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili ·
Il verificarsi del danno a causa dell’anomalia non susciterebbe
alcuno stupore. |
|
Valore |
Livello |
Criteri |
|
Lieve |
·
Infortunio o episodio di esposizione acuta
con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile ·
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili |
|
|
2 |
Medio |
·
Infortunio o episodio di esposizione acuta
con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile ·
Esposizione cronica con effetti reversibili ·
Infortunio con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile
riguardante l’equipaggio intero |
|
3 |
Grave |
·
Infortunio o episodio di esposizione acuta
con effetti di invalidità permanente parziale ·
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti ·
Infortunio con effetti d’invalidità permanente parziale riguardante
l’equipaggio intero |
|
4 |
Molto grave |
·
Infortunio o episodio di esposizione acuta
con effetti letali o di invalidità totale ·
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti ·
Infortunio con effetti letali o d’invalidità totale riguardante
l’equipaggio intero |
Tab.7 – Priorità
|
PRIORITÀ |
IR |
|
|
ALTA |
³ 9 |
L’intervento previsto è da
realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non
appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l’onere
dell’intervento stesso. |
|
MEDIA |
4 ¸ 8 |
L’intervento previsto è da
realizzare in tempi relativamente brevi, anche successivamente
a quelli stimati con priorità alta. |
|
BASSA |
£ 4 |
Intervento da inserire in
un programma di interventi a medio termine ma da
realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo
unitamente ad altri interventi più urgenti. |

|
4 |
8 |
12 |
16 |
|
3 |
6 |
9 |
12 |
|
2 |
4 |
6 |
8 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Fig.5 – Visualizzazione dell’Indice di rischio
|
MATRICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |
PERICOLI |
Condizioni meteo-climatiche |
Condizioni di navigabilità |
Condizioni di stabilità |
Impianto elettrico principale |
Impianto elettrico di
emergenza |
Pannelli di comando |
Aerazione locali accumulatori |
Sistemi elettronici
assistenza navigazione |
Controllo delle attrezzature di sollevamento |
Parti dei dispositivi di sollevamento |
Impianti di refrigerazione e ad aria compressa |
Apparecchi di cottura a GPL |
Bombole contenenti gas infiammabili |
Impianto di radiocomunicazione |
Vie ed uscite di sicurezza |
Rilevazione incendio
e lotta antincendio |
Controllo impianti idraulici |
Dispositivi di salvataggio e
sopravvivenza |
Aerazione dei posti di lavoro chiusi |
Temperatura dei locali |
Illuminazione naturale e artificiale
dei posti di lavoro |
Pavimenti, pareti e soffitti |
Vie di circolazione - Zone di
pericolo |
Struttura dei posti di lavoro |
Alloggi |
Impianti sanitari |
Pronto soccorso |
Scale e passerelle d'imbarco |
Dispositivi di protezione individuale |
Organizzazione sistema di sicurezza |
Carico di lavoro |
Manutenzioni |
Azioni tecniche |
Azioni gestionali |
|
|
OPERAZIONI |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
IMBARCO E PARTENZA |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
TRASFERIMENTO |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
OPERAZIONI DI PESCA |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
|
SISTEMAZIONE ATTREZZATURA |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
SBARCO |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
Tab.8 – Matrici di valutazione della probabilità
|
MATRICE DI VALUTAZIONE
DELLA MAGNITUDO |
PERICOLI |
Condizioni meteo-climatiche |
Condizioni di navigabilità |
Condizioni di stabilità |
Impianto elettrico |
Energia elettrica di
emergenza |
Pannelli di comando |
Aerazione scomparti accumulatori |
Sistemi elettronici
assistenza navigazione |
Controllo attrezzature di
sollevamento |
Parti dei dispositivi di sollevamento |
Impianti di refrigerazione ed aria compressa |
Apparecchi di cottura a GPL |
Bombole contenenti gas infiammabili |
Impianto di radiocomunicazione |
Vie ed uscite di sicurezza |
Rilevazione incendio
e lotta antincendio |
Controllo impianti idraulici |
Dispositivi di salvataggio e
sopravvivenza |
Aerazione dei posti di lavoro chiusi |
Temperatura dei locali |
Illuminazione naturale e artificiale
dei posti di lavoro |
Pavimenti, pareti e soffitti |
Vie di circolazione - Zone di
pericolo |
Struttura dei posti di lavoro |
Alloggi |
Impianti sanitari |
Pronto soccorso |
Scale e passerelle d'imbarco |
Dispositivi di protezione individuale |
Organizzazione sistema di sicurezza |
Carico di lavoro |
Manutenzioni |
Azioni tecniche |
Azioni gestionali |
|
|
OPERAZIONI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
IMBARCO
E PARTENZA |
|
1 |
|
|
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
TRASFERIMENTO |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
OPERAZIONI
DI PESCA |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
SISTEMAZIONE
ATTREZZATURA |
1 |
|
|
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|
|
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|
1 |
|
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|
|
|
|
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|
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|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
SBARCO |
1 |
|
|
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|
|
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1 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
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|
Tab.9 – Matrice di valutazione dei rischi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
MATRICE DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI |
PERICOLI |
Condizioni meteo-climatiche |
Condizioni di navigabilità |
Condizioni di stabilità |
Impianto elettrico |
Energia elettrica di
emergenza |
Pannelli di comando |
Aerazione scomparti accumulatori |
Sistemi elettronici
assistenza navigazione |
Controllo attrezzature di
sollevamento |
Parti dei dispositivi di sollevamento |
Impianti di refrigerazione ed aria compressa |
Apparecchi di cottura a GPL |
Bombole contenenti gas infiammabili |
Impianto di radiocomunicazione |
Vie ed uscite di sicurezza |
Rilevazione incendio
e lotta antincendio |
Controllo impianti idraulici |
Dispositivi di salvataggio e
sopravvivenza |
Aerazione dei posti di lavoro chiusi |
Temperatura dei locali |
Illuminazione naturale e artificiale
dei posti di lavoro |
Pavimenti, pareti e soffitti |
Vie di circolazione - Zone di
pericolo |
Struttura dei posti di lavoro |
Alloggi |
Impianti sanitari |
Pronto soccorso |
Scale e passerelle d'imbarco |
Dispositivi di protezione individuale |
Organizzazione sistema di sicurezza |
Carico di lavoro |
Manutenzioni |
Azioni tecniche |
Azioni gestionali |
||
|
OPERAZIONI |
|
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|
IMBARCO E
PARTENZA |
|
1 |
|
|
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
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|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
||
|
TRASFERIMENTO |
2 |
4 |
4 |
1 |
2 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
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1 |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
OPERAZIONI
DI PESCA |
2 |
4 |
6 |
1 |
2 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
2 |
4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
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2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
SISTEMAZIONE
ATTREZZATURA |
1 |
|
|
|
|
|
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|
1 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
SBARCO
|
1 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|||
|
|
|
IVP |
7 |
8 |
10 |
3 |
6 |
3 |
|
4 |
1 |
2 |
|
|
|
4 |
|
|
3 |
8 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
4 |
2 |
7 |
6 |
6 |
5 |
3 |
5 |
|
IVP
= Indice di Valutazione dei Pericoli
IVO = Indice di Valutazione delle Operazioni
OPERAZIONE PIÙ PERICOLOSA: OPERAZIONI DI PESCA IVO = 42
Condizione di stabilità IR = 6
CONDIZIONI PIÙ PERICOLOSE: CONDIZIONI DI STABILITÀ IVP = 10
CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ IVP = 8
DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO E SOPRAVVIVENZA IVP = 8
10. MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nella Tab.10 vengono
riportati le principali misure di prevenzione e protezione adottate a seguito
della valutazione dei rischi nonché la tipologia di informazione – formazione e
la sorveglianza sanitaria.
|
Principali misure di
Prevenzione |
||||||||
|
|
Limitazione dei fattori di fatica |
|
Corretta e regolare manutenzione |
|||||
|
|
Impiego della segnaletica |
|||||||
|
Principali misure di
Protezione |
||||||||
|
|
Misure di emergenza |
|
Priorità delle misure di protezione
collettive rispetto alle individuali |
|||||
|
Dispositivi di Protezione
Individuale |
||||||||
|
|
Giacche inaffondabili |
|
Guanti |
|||||
|
|
Calzature antisdrucciolo |
|
Tute protettive impermeabili |
|||||
|
Sorveglianza
sanitaria |
Informazione
e formazione |
||
|
|
Accertamenti preventivi e periodici |
|
Distribuzione materiale informativo |
|
|
Rumore |
|
Formazione all’imbarco |
|
|
Movimentazione manuale dei carichi |
|
Corso specifico per i lavoratori |
|
|
|
Corso specifico per gli addetti alla sicurezza |
|
A completamento della relazione tecnica si è
ritenuto opportuno valutare il livello di esposizione
professionale ricorrendo all’indicatore Lepd
suggerito dal legislatore per le attività lavorative che non prevedono una
esposizione giornaliera costante.
I valori dei livelli continui equivalenti creati
dalle varie sorgenti presenti a bordo sono quelli dedotti per similitudine di
sorgenti emissive dalla ricerca “Studio e sperimentazione di dispositivi atti
ad elevare il livello di sicurezza a bordo delle navi da pesca” del MIPAF,
Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura (Tab.11).
La valutazione del tempo di esposizione,
espressa in percentuale delle effettive ore di bordata (24 ore), fa riferimento
ai dati forniti dall’IRPEM – CNR di Ancona.
Il fine è di stabilire la fascia di
appartenenza dei lavoratori esposti che, comunque, sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria comprendente anche visite audiometriche
periodiche stabilite dal Medico competente.
|
Attività di bordo |
% Tempo dedicato |
Rilievi
di Rumore |
|
Leq |
||
|
Operazioni
di pesca |
40 |
72 |
|
Trasferimento |
25 |
75 |
|
Preparazione
e sistemazione del pescato |
15 |
72 |
|
Attività
portuale (carico, scarico e manutenzioni) |
20 |
70 |
|
Fisiologico
(pasto e riposo) |
|
|
|
Livello di rumore
professionale < 80 dB(A) |
||
11. PROGRAMMA
DI MIGLIORAMENTO
Esaminate
le sorgenti potenziali di rischio ed individuate le misure di sicurezza attuate
è stato possibile valutare i Rischi
Residui (Tab.12).
Sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si è definito il programma di prevenzione integrata secondo le priorità indicate dall’art.5 del D.Lgs.271/99 (Tab.13).
Sia i Rischi Residui identificati che la
programmazione di eventuali interventi migliorativi,
sono basati sui seguenti concetti informatori:
Tab.12 – Rischi Residui
RISCHI RESIDUI VALUTATI DURANTE LE OPERAZIONI DI PESCA(Piccola Pesca) |
|
Condizione di stabilità |
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE |
|
Riduzione dei rischi alla fonte:
Manutenzione dei piani di appoggio dei locali di
lavoro finalizzata a ridurne la scivolosità. |
|
Programmazione delle attività
di prevenzione in relazione con la gestione tecnico-operativa dell’unità
navale: Creazione del SPP di terra |
|
Misure di protezione collettiva
ed individuale: Rispetto delle prescrizioni contenute nelle
annotazioni di sicurezza; rispetto delle condizioni operative del certificato
delle sistemazioni di carico e scarico; formalizzazione della consegna dei DPI |
|
Predisposizione di un programma
di controllo sanitario: nomina del Medico Competente |
|
Misure di emergenza
in caso di soccorso, antincendio ed abbandono nave :
predisposizione del piano di emergenza e dello specifico fascicolo
informativo |
|
Impiego di idonea
segnaletica di sicurezza: Inserimento di segnaletica cumulativa in
sala macchine conforme al D.Lgs.493/96; segnalazione dei presidi mobili
antincendio. |
|
Corretta e regolare
manutenzione: Predisposizione del Registro delle manutenzioni |
|
Informazione e formazione dei lavoratori :Predisposizione del fascicolo informativo da fornire all’atto dell’imbarco. |
|
Istruzioni per i lavoratori, Predisposizione del manuale operativo e del manuale di gestione della sicurezza. |
|
# Con il termine
predisposizione si intende l’obbligo dell’armatore
di programmare ed implementare nel tempo la specifica azione |
12.
NOTA FINALE
Il presente documento è stato:
·
predisposto dall’Armatore;
·
redatto dal tecnico delle costruzioni navali;
·
posto all’ordine del giorno come argomento della I
riunione periodica di sicurezza;
·
visto dal R.S.P.P.;
·
visto dal Medico Competente;
e costituisce la revisione n°
0 del marzo 2001.
IL TECNICO L’ARMATORE
(Dr. Ing. Gaetano Messina) (_____________)
____________________________ ____________________________
Allegato I: Normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo
delle navi mercantili e da pesca ( dal 1880 al 2000).
§ R.D. 13 Novembre 1882, n° 1090 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge sulla pesca marittima“
§ R.D. 29 Settembre 1895, n° 636 “ Regolamento per la sanità marittima “
§ Legge 11 Luglio 1904, n° 379 “ Recante provvedimenti in favore della pesca e i pescatori “
§ R.D. 20 Novembre 1910, n° 856, che autorizza la istituzione del Sindacato per le cooperative dei pescatori del mare Adriatico, con sede in Venezia (estr.)
§ R.D. 26 Settembre 1912, n° 1107 - Disciplinamento della pesca con battelli a vapore o altro motore meccanico
§ R.D. 22 Giugno 1913, n° 767, che approva il riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la Veneta marina mercantile
§ Legge 24 Marzo 1921, n° 312, - Provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori.
§ R.D. 29 Novembre 1922 n° 1647 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della Legge 24 Marzo 1921, n° 312, sulla pesca ed i pescatori“
§ D.M. 16 Gennaio 1925 - Disciplinamento dell’esercizio della pesca nei compartimenti marittimi del regno
§ M. 13 Giugno 1927 - Provvedimenti per incoraggiare l’esercizio della pesca ed i trasporti del pesce con i mezzi a trazione meccanica
§ R.D. 8 Ottobre 1931, n° 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”
§ R.D. 23 Maggio 1932, n° 719 - Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare
§ R.D.L. 2 Novembre 1933, n° 1594 - Provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.
§ R.D. 17 Agosto 1935, n° 1765 – Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
§ R.D. 18 Febbraio 1937, n° 319. - Approvazione della tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni dei pescatori inscritti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.
§ R.D.L. 23 Settembre 1937, n°1918 - Assicurazione contro le malattie per la gente di mare
§ 16 Giugno 1939, n° 1045 - Condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili.
§
Legge 20
Marzo 1940, n° 364 “Disposizioni sulla pesca”
§ RR.DD. 13 Maggio 1940, n° 818, 819,820 - Approvazione del nuovo statuto della Cassa Marittima meridionale (Napoli), tirrena (Genova) ed Adriatica (Trieste) per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
§
R.D. 30 Marzo 1942, n° 327 - Approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione
§ D.L.L. 2 Aprile 1946- Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale.
§
D.C.P.S 30 Luglio
1946, n° 26 - Istituzione del Ministero della Marina mercantile
§ D.Lgs.22.1.1947, n° 340 “Istituzione del Registro Navale” (RINA)
§ Legge 10 Agosto 1950, n° 838 – Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare.
§
DPR 15 Febbraio 1952, n° 328 “Regolamento
della navigazione”
§ Legge 2 Agosto 1952, n° 1035 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale n. 68 sul servizio di alimentazione a bordo delle navi“
§ DM 12 Marzo 1953 – Approvazione del regolamento di assicurazione delle Casse Marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mare.
§ DPR 27 Aprile 1955, n° 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
§ DPR 19 Marzo 1956, n° 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro“
§ DPR 7.1.1956, n° 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni”
§
Legge 5
Giugno 1962, n°616 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare“
§ DPR 30.6.1965, n° 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”
§
Legge
14.7.1965, n° 963 “Disciplina della pesca marittima (così come modificato con
legge 25 Agosto 1988, n° 381”
§ DPR 9 Maggio 1968, n° 1008 e successivi DM “Regolamento per l’imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli“
§
DPR
2.10.1968, n° 1639 “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 Luglio 1965, n° 963, concernente la disciplina della pesca marittima”
§ Legge 300 /1970 “Statuto dei lavoratori”
§ DM 26 Marzo 1970 “Approvazione dei modelli relativi a permessi ed autorizzazioni per l’esercizio della pesca marittima”
§
DM 28 Agosto 1972 “Testo di norme per l’attuazione delle disposizioni
in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni alla disciplina della pesca marittima”
§ Legge 27 Dicembre 1977, n° 1085 “Ratifica del Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare“
§ Legge 13.10.1978, n°833 “Riforma sanitaria”
§ DPR 31.7.1980, n° 614 “Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aereoporto e di dogana interna”
§ DPR 31.7.1980, n° 620 “Disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile”
§ Legge 10 Aprile 1981, n° 157 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OIL n. 109 concernente la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell’equipaggio, n. 134 sulla prevenzione degli infortuni della gente di mare, n.139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni“
§ Legge 10 Aprile 1981, n° 158 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OIL n.92 concernente gli alloggi dell’equipaggio a bordo (1949) e n.133 sull’alloggio dell’equipaggio a bordo delle navi (1970)“
§ Legge 10 Aprile 1981, n° 159 “Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionale n.147 sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili“
§
Legge 17
Febbraio 1982, n° 41 – Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima
§ DM 22 Giugno 1982, “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)“
§
DM 22
Ottobre 1982 e DM 6 Dicembre 1985 “Requisiti degli impianti
igienico sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca
superiori a 50 T.s.l. ai sensi dell’art.15 della
Legge 17.02.1982, n°41“
§ Legge 2 Maggio 1983, n° 293 “Adesione alla Convenzione Internazionale sulla Sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 Aprile 1977, e sua esecuzione“
§ Legge 19 Novembre 1984, n° 862 “Ratifica ed esecuzione convenzione OIL n.152 del 1979 sulla sicurezza ed igiene delle operazioni portuali“
§ Ordinanza ministeriale 13.4.1987 – Istituzione del Comitato di Coordinamento per le attività finalizzate alla sicurezza delle lavorazioni navali svolte nell’ambito dei cantieri navali
§ DM 25 Maggio 1988, n° 279 “Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi“
§ DM 25 Maggio 1988, n° 279 “ Recepimento SOLAS 74 “
§ DM 8 Luglio 1988 “ Requisiti degli impianti igienico sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 TSL, ai sensi dell’art. 15 della legge 1egge 17 Febbraio 1982, n° 41”
§ DM 10 Settembre 1988, “ Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali “
§ D.Lgs.15 Agosto 1991, n° 277 “ Protezione contro i rischi connessi all’esposizione dei lavoratori a piombo, amianto e rumore “
§ DPR 8 Novembre 1991, n° 435 “ Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare “
§ LEGGE: Direttiva 93/103/CEE del Consiglio
DATA: 23-11-93 TIPO LEGGE: Cee
ARGOMENTO: sicurezza delle navi, tutela dei lavoratori, pesca
DESCRIZIONE: Direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi di pesca (tredicesima Direttiva particolare ai sensi dell'art.16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE) G.U. CEE n. L 307 del 13/12/1993 (termine per l’attuazione 23.11.95)
§
D.Lgs.19
Settembre 1994, n° 626 “Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro“
§ LEGGE: Direttiva 95/21/CE del Consiglio
DATA: 19-06-95 TIPO LEGGE: Cee
ARGOMENTO: sicurezza delle navi, tutela dei lavoratori
DESCRIZIONE: Direttiva relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Sati membri (controllo dello Stato di approdo) G.U. CEE n. L 157 del 7/7/1995
§ Decreto 26 Luglio 1995 Disciplina del rilascio delle licenze di pesca
§ LEGGE: Direttiva 96/98/CE del Consiglio
DATA: 20.12.1996 TIPO LEGGE: Cee
ARGOMENTO: equipaggiamento marittimo
DESCRIZIONE: Direttiva relativa all’incremento della sicurezza in mare ed alla prevenzione dell’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all’equipaggiamento da sistemare a bordo (certificati di sicurezza) GUCE n° L 46 del 17.2.1997
§
D.Lgs. 19 Marzo 1996, n° 242 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94, recante norme di attuazione
di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro“
GIURISPRUDENZA
§
Cass.
Pen. Sez. IV – Sentenza n. 11329 del 19. 12 1997
…….poiché la materia non è, allo stato, per
quanto riguarda le norme di prevenzione antinfortunistica, regolata da appositi provvedimenti, l’esercizio della navigazione
marittima non può ritenersi escluso dalla disciplina del DPR 547/55 ed,
inoltre, soccorrerebbe comunque il disposto di cui all’art.2087 c.c.
§
DIRETTIVA 97/70/CE del
Consiglio, dell’11 Dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza
armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguali o superiore a 24 metri.
( GUCE L 34/1 del 9.2.98) Attuazione entro il 1° Gennaio 99
§ Legge 24 Aprile 1998, n. 128 (Comunitaria 1995-1997)
Entro un anno ( 7 Maggio 1999 + sei mesi) il D.Lgs. per l’attuazione della direttiva 93/103/CE.
§ LEGGE: Direttiva 98/25/CE del Consiglio
DATA: 27-04-98 TIPO LEGGE: Cee
ARGOMENTO: protezione sanitaria, inquinamento ambientale, tutela dei lavoratori, sicurezza delle navi
DESCRIZIONE: Direttiva che modifica la Direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo). G.U. CEE n. L 133 del
7/5/1998 e G.U. 2a Serie speciale n.76 del 28/9/1998
§
Legge 31
Dicembre 1998, n. 485
Delega
al governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo
(entro il 15 Luglio 1999)
La delega riguarda le particolari esigenze
dei servizi espletati:
sui mezzi nazionali di trasporto marittimo e
su quelli adibiti alla pesca;
servizi svolti nei porti, comprese le operazioni
di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale
Gli schemi vengono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica afinchè su essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, entro 45 giorni dalla ricezione degli
schemi stessi (silenzio assenso)
§ Legge 5 Febbraio 1999, n: 25 – Legge comunitaria 1998
Entro un anno emanazione del D.Lgs. per l’attuazione della direttiva 97/70 /CE
Riguardante l’istituzione di un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca uguale o superiore a 24 metri
§
D.Lgs. 27 Luglio
1999, n° 271
Adeguamento della normativa sulla sicurezza
e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31 Dicembre 1998, n. 485
§
D.Lgs. 27 Luglio
1999, n° 272
Adeguamento della normativa sulla sicurezza
e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni
e servizi , a norma della legge 31 Dicembre 1998, n. 485
§
D.lgs. 4 Agosto 1999, n° 359
Attuazione della direttiva 95/63/CE che
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori.
§
D.Lgs. 17 Agosto
1999, n° 298
Attuazione della direttiva 93/103/CE
relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a
bordo della navi da pesca.
§
Decreto
20 Agosto 1999
Ampliamento delle normative e delle
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f), della
legge 27 Marzo 19992, n° 257, recante norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto.
§
DPR 6
Ottobre 1999, n° 407
Regolamento recante norme di attuazione delle
direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all’equipaggiamento marittimo.
§
Legge 17
Dicembre 1999, n° 511
Adesione della Repubblica italiana al
Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione
internazionale di Torremolinos del 1977 sulla
sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos
il 2 Aprile 1993
§
Decreto
legislativo 18 Dicembre 1999, n° 541
Attuazione delle direttive 97/70/CE e
1999/19/CE sull’istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da
pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
§
Decreto
Ministeriale 30 maggio 2000
Approvazione del modello del
registro degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca.