Decreto Ministeriale del 28/03/2002
Modifiche al corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali
(personal safety and social responsabilities).
IL DIRIGENTE GENERALE
per la navigazione e il trasporto marittimo e interno
Vista la legge 21
novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio
dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;
Visto il comunicato del
Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del
24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale
dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), in data 26 agosto 1987,
dello strumento di adesione dell'Italia alla
Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre
1987, conformemente all'articolo XIV;
Vista la risoluzione 1
della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995,
con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopra citata
Convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2
della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e'
stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della
guardia per i marittimi;
Considerato che gli
emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1 febbraio 1997;
Vista la regola VI/1
dell'annesso sopra richiamato, nonche' la sezione
A-VI/1 paragrafo 2.1.4 del Codice STCW, relativa all'addestramento di base in
sicurezza personale e responsabilita' sociali;
Visto il decreto
direttoriale 19 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27
luglio 2001, concernente l'istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali
e, in particolare, l'art. 2, comma 4, concernente una dispensa dall'obbligo di
frequenza del corso medesimo, valida fino al 1 febbraio 2002;
Considerata
l'opportunita' di prorogare fino al 31 dicembre del
corrente anno il termine del 1 febbraio 2002 per poter usufruire della dispensa di cui all'art. 2, comma 4, del decreto
direttoriale sopra citato;
Decreta:
1. L'art. 2, comma 4, del
decreto direttoriale 19 giugno 2001, citato in premessa, e'
modificato come segue: [si riporta la versione definitiva dell’articolo]:
4. Fino alla data del 31
dicembre 2002, sono altresi' dispensati dall'obbligo
di frequenza del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali gli
iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria che alla data del 27
luglio 2001 abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione negli ultimi
cinque anni su navi adibite al traffico.
Il presente decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.