
Il Comandante è la figura a cui è
affidato il comando della nave ed è una figura caratterizzata da un elevato
potere decisionale, in particolar modo a bordo dove è il massimo responsabile.
Comunque come può dedursi dal D.Lgs 271/99 e dal D.Lgs 298/99 è la seconda
figura, in termini di compiti dopo l’armatore al quale spetta un ruolo chiave
nella gestione del sistema sicurezza.
Generalizzando all’Armatore
spettano compiti impostazione, indirizzo
e controllo, mentre al Comandante spettano compiti tecnici, di gestione
operativa e di controllo.
Questo è anche confermato
indirettamente dalle attribuzioni conferite a questa figura dal D.Lgs 271/99 e
dal 298/99 alcune delle quali comuni, nell’ambito
delle proprie competenze, con l’armatore mentre altre spettano solo al Comandante.
Per facilitare l’individuazione
delle competenze che il Comandante deve
possedere nelle tabelle che seguono sono riportate le attese legislative e i
compiti derivanti dalle attribuzioni conferite dal D.Lgs 271/99 e dal D.Lgs
298/99:
Attese legislative D.Lgs 298/99
relative
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AZIONE |
RIF. NORMATIVO |
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Formare
approfonditamente su: ·
prevenzione malattie
e infortuni, ·
misure da attuare in
caso di infortunio, ·
stabilità della nave
e mantenimento della stessa, ·
navigazione, ·
comunicazioni via
radio e relative procedure |
·
Art. 7 c. 1 D.Lgs
298/99 |
Attribuzioni conferite dal D.Lgs
271/99 e dal D.Lgs 298/99
|
COMPITI COMANDANTE (D.Lgs 271/99 –
D.Lgs 298/99) |
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·
designare tra i
componenti dell’equipaggio i lavoratori marittimi incaricati dell’attuazione delle misure di
emergenza ·
emettere procedure ed
istruzioni per l’equipaggio, in forma chiara e comprensibile, relativamente a
igiene, salute e sicurezza ·
sostituire
immediatamente le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze che
possono comportare un rischio ·
segnalare
all’armatore le anomalie e deficienze riscontrate che possono compromettere
l’igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori ·
informare l’armatore
e RLS di eventi non prevedibili o
incidenti che possono comportare rischi per i lavoratori e adottare idonee
misure per rimuoverne la causa ·
assicurare la
disponibilità del materiale sanitario a bordo ·
collaborare con il
SPP e il RSPP per attuare le norme di igiene e sicurezza a bordo ·
ricevere le
segnalazioni dal RLS su deficienze ed anomalie riscontrate ·
valutare, d’intesa
con il Servizio di Prevenzione e Protezione, la tipologia di infortuni
occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all’armatore |
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COMPITI ARMATORE
- COMANDANTE (D.Lgs 271/99 – D.Lgs 298/99) |
|
·
designare il
personale addetto al SPP (no RSPP che è compito specifico dell’armatore),
il medico competente ·
organizzare il lavoro
a bordo per ridurre al minimo i
fattori di fatica ·
limitare al minimo il
n. lavoratori esposti ad agenti pericolosi ·
verificare il
rispetto orario di lavoro ·
richiedere
l’osservanza ai lavoratori delle norme di igiene e sicurezza e
l’utilizzazione dei DPI a disposizione ·
garantire le
condizioni di efficienza dell’ambiente di lavoro, la regolare manutenzione
degli impianti, apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza ·
attuare misure tecniche
e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso di
attrezzature di lavoro e impedirne un utilizzo non adeguato ·
adottare misure per
garantire la regolare pulizia delle navi per mantenere condizioni di igiene
adeguate ·
disporre che gli eventi
che si sono verificati in navigazione e che hanno o possono avere
effetto sulla sicurezza e sulla salute
dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto scritto e dettagliato da trasmettere all’autorità
marittima ·
fornire e mantenere
le dotazioni mediche a bordo ·
fornire ai lavoratori
DPI conformi alle normative ·
tenere a bordo ed
aggiornare il registro degli infortuni ·
fornire al SPP
informazioni su natura dei rischi, dati registro infortuni e malattie
professionali, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione misure
preventive e protettive, descrizione attrezzature di lavoro ·
permettere
all’equipaggio tramite RLS di verificare l’applicazione delle misure di
protezione e prevenzione e di avere accesso alla documentazione relativa ·
fornire e mettere a
disposizione dell’equipaggio la raccolta delle normativa nazionale e
internazionale, documentazione tecnica, il “manuale per la gestione della
sicurezza dell’ambiente a bordo” ·
fornire informazioni
su: o
i rischi per la
sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima; o
le misure e le attività di protezione
adottate; o
i rischi specifici cui è esposto in
relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le
disposizioni armatoriali in materia; o
i pericoli connessi all'uso di sostanze e
dei preparati pericolosi presenti a bordo; o
le procedure che riguardano il pronto
soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave; o
il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione a bordo ed il medico competente ·
informare i
lavoratori su misure da attuare in caso di emergenza (incendio abbandono
nave) ·
assicurare che le
informazioni forniti ai lavoratori a bordo su salute e sicurezza siano
comprensibili per tutti ·
addestrare i
lavoratori su corretto utilizzo DPI e attrezzature di lavoro ·
formare ed addestrare
il personale in materia di igiene e sicurezza predisponendo appositi manuali
di facile consultazione |
Da queste si deduce che le competenze del Comandante
riguardano l’area:
-
informativa
-
formativa
-
relazionale
-
gestionale/organizzativa,
-
controllo/vigilanza,
-
tecnica / valutativa
Questo e quanto indicato
nell’introduzione alle linee
guida applicazione 271/99 individuano le
seguenti esigenze (area sapere, saper fare e saper essere):
·
normativa:
organizzazione del sistema sicurezza a bordo, compiti competenze delle figure
coinvolte, responsabilità, OO.VV
·
rischi presenti a
bordo, possibili danni correlati
·
principi base della
valutazione dei rischi: analisi delle situazioni critiche, piano di sicurezza
·
misure di prevenzione
e protezione, DPI
·
mezzi di salvataggio
·
fondamenti di
prevenzione incendi
·
primo soccorso
·
il peschereccio:
caratteristiche strutturali, impianti di
bordo, movimenti ,navigazione e stabilità
·
imbarco spostamenti di
pesi a bordo incaglio falla
·
comunicazioni via
radio
·
gestione delle
emergenze (abbandono nave, uomo a mare, incaglio, falla, collisione, impiego mezzi di salvataggio, lotta
antincendio, primo soccorso e assistenza medica a bordo, panico,ecc)
·
modelli pratici per
una corretta comunicazione, informazione
e formazione dei lavoratori a bordo
La conoscenza delle fasi
lavorative, e quindi l’esperienza lavorativa, è elevata.
L’apprendimento sul campo (esperienziale)
e il ruolo tipico del Comandante (colui che ha la responsabilità più ampia e
completa di tutto ciò che accade sulla nave) determinano, mediamente, una discreta conoscenza delle problematiche
riguardanti i rischi per la sicurezza e la salute.
Nell’ambito di queste esigenze
l’intervento formativo deve essere riferito (tarato) alla tipologia della nave
e al tipo di pesca.
La necessità della formazione su tecnica della comunicazione, su
modelli di informazione e formazione derivano dalle considerazioni fatte nella
sezione analisi del fabbisogno dei
lavoratori.
Documenti da consultare possono essere: standard IMO quali STCW-F convention, FAO/ILO/IMO con “Document for guidance on training and certification of fishing vessel personnel”, certificazione addestramento e formazione gente di mare .