
I compiti di questa figura, che derivano dalle attese legislative, dalle attribuzioni conferite dal D.Lgs 271/99 e dalla sua qualifica ("rappresenta" i lavoratori), sono riportate nelle tabelle che seguono:
Attese legislative D.Lgs 271/99
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AZIONE |
RIF. NORMATIVO |
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Riceve
una formazione adeguata su: ·
igiene e sicurezza, ·
normativa nazionale
ed internazionale, ·
rischi specifici, ·
tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi |
·
Art. 16 c. 4 D.Lgs
271/99 |
Attribuzioni conferite dal D.Lgs
271/99
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COMPITI RLS D.Lgs 271/99 |
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·
raccogliere dai
lavoratori le indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza ·
proporre iniziative in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori a bordo ·
ricevere (e
interpretare correttamente) le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle sulle sostanze e materiali pericolosi, le attrezzature di lavoro, l'organizzazione e l’ambiente di lavoro a
bordo, gli infortuni e le malattie professionali ·
collaborare con il
SPP e con RSPP per i seguenti compiti: o
attuare le norme a
bordo in materia di salute e sicurezza a bordo o
segnalare deficienze
ed anomalie che possono compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori o
individuare misure
igieniche e di sicurezza ai fini della prevenzione e protezione dai rischi o
esaminare gli
infortuni avvenuti a bordo al fine di individuare nuove misure per la
prevenzione degli infortuni o
proporre programmi di
formazione e di informazione dei lavoratori o
sensibilizzare
l’equipaggio all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza ·
essere consultato in
merito alla designazione del personale addetto al SPP |
Questo e quanto indicato
nell’introduzione alle linee guida applicazione 271/99 individuano le seguenti esigenze (area sapere, saper fare e
saper essere):
·
normativa sulle
materie di sicurezza ed igiene del lavoro e sull’attività di rappresentanza dei lavoratori,
·
compiti e
competenze delle figure coinvolte nel
sistema di sicurezza
·
saper analizzare un
documento di valutazione dei rischi
·
rischi presenti a
bordo
·
possibili danni legati
a quei rischi
·
misure di prevenzione
e protezione per eliminarli, controllarli
·
limiti di esposizione
(rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc)
·
analisi degli
infortuni
·
analisi delle
situazioni critiche (anomalie di processo, emergenze)
· strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro
· valutazione di programmi di informazione
· tecniche di comunicazione
Nell’ambito di queste esigenze
l’intervento formativo deve essere riferito (tarato) alla tipologia della nave
e al tipo pesca. Nel caso in cui l’RLS svolga la sua funzione in ambito
territoriale (nel D.Lgs 626/94 è previsto per le piccole aziende) l’intervento
formativo va tarato sulla tipologia della nave e sul tipo di pesca attivo nel
bacino di attività.
Documenti da consultare possono essere:
DM 16/1/97 “Contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza, dei datori di lavoro”, emanato
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 626/94.