
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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Il Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione rappresenta il soggetto di raccordo tra la linea consultiva
(Servizio di Prevenzione e Protezione)
e quella operativa. Analogamente a quanto prevedeva
il D.Lgs 626/94 prima della modifica apportata dal D.Lgs 195/03 , anche il D.Lgs 271/99
stabilisce (art. 12 c. 2) che gli addetti al Servizio di prevenzione e
protezione e il Responsabile del servizio stesso, devono possedere le necessarie capacità professionali, non
stabilendone però le caratteristiche specifiche. L’emanazione del suddetto
decreto di modifica del D.Lgs 626/94 ha apportato
delle innovazioni che devono essere prese in considerazione, pur
tenendo conto delle peculiarità caratterizzanti il comparto pesca e delle
differenti tecniche di pesca. Questo è giustificato da quanto
riportato nell’art. 1 c. 2 del D.Lgs 17 agosto 1999
n. 298 “Attuazione della direttiva 93/103/CE
relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca” che recita: Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e
successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 27 luglio 1999
n. 271, nonché delle vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni
e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve
le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo”. Per facilitare l’individuazione
delle competenze
caratterizzanti il Responsabile del
Servizio di prevenzione e Protezione
nella tabella seguente sono
riportati, separatamente, i
compiti derivanti dalle attribuzioni conferite dal D.Lgs
271/99 e dal D.Lgs
626/94 e le relative aree di competenza. |
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AREA
COMPETENZA |
COMPITI
RSPP - SPP (D.Lgs 271/99) |
COMPITI
RSPP - SPP (D.Lgs 626/94) |
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TECNICA |
-
valutare, d’intesa con il comandante, la tipologia degli
infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo al fine di individuare
nuove misure di prevenzione degli infortuni -
individuare le deficienze ed anomalie che possono compromettere
l’igiene, la salute e la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo -
individuare dei fattori di rischio (igienico ambientali,
infortunistici, dovuti a organizzazione del lavoro, fattori ergonomici,
fattori psicologici, fatica, ecc) connessi alle attività lavorative svolte
a bordo dell’unità e relative al normale esercizio della stessa -
individuare delle misure di igiene e sicurezza -
elaborare le metodologie di lavoro a bordo (consultato
dall’aramatore) -
esaminare (riunione periodica): o
idoneità DPI o
variazioni rispetto alle normali condizioni di esercizio
dell’unità, delle condizioni di esposizione a fattori di rischio per
l’introduzione di nuove tecnologie |
-
individuare i fattori di rischio (igienico ambientali, infortunistici,
dovuti a organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, fattori
psicologici, ecc) -
valutazione dei rischi -
individuare le misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro -
elaborare le e misure preventive e protettive -
elaborare le procedure di sicurezza -
esaminare (riunione periodica): o
idoneità DPI o
introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
salute e sicurezza dei lavoratori |
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CONTROLLO/VIGILANZA |
-
controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche
in materia di igiene e sicurezza del lavoro -
verificare l’igiene e la sicurezza dell’ambiente di lavoro
a bordo -
visite ispettive nei luoghi di lavoro con il medico competente |
-
controllo delle misure preventive e protettive -
visite ispettive nei luoghi di lavoro con il medico competente |
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FORMATIVA/
INFORMATIVA/RELAZIONALE |
-
sensibilizzare l’equipaggio all’applicazione
delle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo -
segnalare le deficienze ed anomalie riscontrate che
possono compromettere l’igiene, la salute e la sicurezza dell’ambiente di
lavoro a bordo -
informare l’equipaggio sulle problematiche inerenti
l’igiene e la sicurezza del lavoro a bordo dell’unità -
proporre programmi di informazione dei lavoratori
marittimi imbarcati -
proporre programmi di formazione dei lavoratori marittimi
imbarcati -
esaminare i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori marittimi proposti dall’armatore ai fini della sicurezza e salute -
interagire con le varie figure sistema sicurezza |
-
proporre programmi di informazione dei lavoratori -
proporre programmi di formazione dei lavoratori -
informare i lavoratori su: §
rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività
dell’impresa in generale §
misure di protezione e prevenzione adottate §
rischi specifici §
pericoli connessi utilizzo sostanze e preparati pericolosi §
procedure di pronto soccorso, lotta antincendio,
evacuazione lavoratori -
partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza (riunione
periodica) -
contribuire ad una formazione, sufficiente ed adeguata, in
materia di sicurezza e di salute con riferimento al posto di lavoro ed alle
mansioni di ciascun lavoratore -
interagire con le varie figure sistema sicurezza |
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DOCUMENTATIVA |
-
ricevere da parte dell’armatore e del comandante dati e
informazioni su: §
natura dei rischi §
organizzazione del lavoro §
programmazione ed attuazione misure preventive
e protettive §
descrizione delle attrezzature di lavoro a bordo §
dati del registro infortuni e delle malattie professionali -
redigere il verbale della riunione periodica -
accedere a tutte le informazioni inerenti l’igiene, la
salute e la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo |
-
ricevere da parte del datore di lavoro dati e
informazioni su: §
natura dei rischi §
organizzazione del lavoro §
programmazione ed attuazione misure preventive
e protettive §
impianti e processi §
dati del registro infortuni e delle malattie professionali §
prescrizione organi di vigilanza -
redigere il verbale della riunione periodica |
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GESTIONALE/ORGANIZZATIVA |
-
esaminare (riunione periodica): §
variazioni delle situazioni di esposizione a fattori di
rischio in riferimento all’organizzazione del lavoro |
-
proporre il programma
di prevenzione (indicazione degli interventi organizzativi e/o
tecnici per la eliminazione riduzione del rischio, definizione scala
priorità delle misure di prevenzione protezione da adottare per il miglioramento
della salute e sicurezza dei lavoratori, ecc) -
esaminare (riunione periodica): §
programmazione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla salute e sicurezza dei lavoratori |
In base a quanto
riportato si individuano le seguenti aree di attività:
·
il quadro normativo
di riferimento in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori
·
l’analisi
e la valutazione del rischio
·
analisi degli
infortuni
·
i rischi
di natura infortunistica, igienico ambientale e trasversali (organizzazione,
fattori psicologici, fatica, fattori ergonomici, ecc) connessi all’attività
lavorativa a bordo e possibili danni correlati
·
misure di
prevenzione tecniche, organizzative e procedurali
·
d.p.i.
·
procedure di
emergenza
·
l’informazione
e la formazione dei lavoratori
·
tecniche di comunicazione
e relazioni sindacali
·
cenni di
organizzazione e gestione aziendale indirizzati alla sicurezza.
Per maggior completezza si riportano i contenuti minimi di
formazione per i datori di lavoro che svolgono in proprio i compiti del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (16 ore) previsti nel DM 16/1/97
“Contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza, dei datori di lavoro”, emanato ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 626/94:
a) il
quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilita' civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con
le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro
degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e)
appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i
principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
La scolarità di queste figure, stabilita dal D.Lgs 195/03, deve essere non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (esclusi le figure
interessate dal regime transitorio)