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Giurisprudenza - Corte Costituzionale

Sentenza 23 aprile – 7 maggio 1991, n. 202

Nel 1991 la Corte Costituzionale si è pronunciata per la prima volta in merito a questioni di legittimità costituzionale delle norme relative al divieto di fumo (legge 11 novembre 1975, n. 584) in rapporto all'art. 32 della Costituzione (che tutela la salute come diritto fondamentale di ciascun individuo), nella parte in cui queste non prevedono il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro chiusi.
L'impugnazione delle norme sul divieto di fumo scaturiva dalla percezione che la formula della legge fosse "discriminatoria" nei confronti di alcuni ambienti lavoro (ad esempio: tutto l'ospedale, anziché le singole corsie; gli interi edifici scolastici, compresi i corridoi, le scale ed i servizi, piuttosto che le sole aule; gli uffici pubblici o comunque aperti al pubblico, come gli uffici postali, etc.) nell'ambito dei quali, non vigendo un espresso divieto di fumo, si riteneva non sufficientemente tutelato il bene primario, costituzionalmente protetto, della salute dei lavoratori.
Con la sentenza 202/1991 la Consulta, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, ha comunque precisato da un lato che nonostante la mancata e specifica imposizione per legge del divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro, esistono comunque strumenti legislativi che dettano norme idonee a tutelare la salute dei lavoratori, con specifico riferimento all'art. 2043 del codice civile che, in collegamento con l'art. 32 della Costituzione, pone il divieto primario e generale di danneggiare la salute altrui (neminen laedere); dall'altro ha sollecitato il Legislatore "ad apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche passivo, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito".

Sentenza 11 dicembre – 20 dicembre 1996, n. 399

Nuovamente interpellata in merito alla legittimità costituzionale della legge 584/75, degli artt. 9 e 14 del DPR 303/56 (come modificati dall'art. 33 della legge 626/94) e degli artt. 64, lett. b) e 65, co. 2 della legge 626/94, in quanto contrastanti con il principio degli artt. 3 e 32 della Costituzione per la mancata previsione di uno specifico divieto di fumare "nei luoghi di lavoro chiusi", la Corte Costituzionale, con sentenza 399/1996, nel ritenere ancora una volta infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, si è espressa in maniera più articolata rispetto alla precedente sentenza del 1991, sottolineando che l'ampiezza dei doveri e delle responsabilità (cui corrispondono i relativi poteri organizzativi) attribuiti ai datori di lavoro dalle norme richiamate, impone agli stessi datori di lavoro (vista la natura non solo programmatica ma anche precettiva di tali norme) di attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata.
Si deve tuttavia sottolineare come i contenuti di queste pronunce debbano necessariamente essere contestualizzati in un determinato momento storico e legislativo che – alla luce della normativa attuale, comunque successiva alla pronuncia in esame – è risultato insufficiente ai fini della tutela della salute dei lavatori, venendo di fatto superato dalle previsioni dell'art. 51 della legge 3/2003 e dalle modifiche apportate al D.Lgs. 626/94 con particolare riferimento alla valutazione del rischio.

Sentenza 10 dicembre – 19 dicembre 2003, n. 361

Una nuova pronuncia della Corte Costituzionale sul tema è stata sollecitata dalla Regione Toscana che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (che modifica inasprendole le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione del divieto di fumo in determinati locali nonché dell'obbligo di esposizione degli avvisi di divieto) nella parte in cui la norma non attribuisce alle Regioni la determinazione delle sanzioni amministrative concretamente applicabili.
Anche se la questione sembra esulare dall'applicazione delle norme all'ambito lavorativo, il contenuto della sentenza 361/2003 della Consulta, che ha ritenuti infondati i motivi di ricorso, ribadisce come sia compito dello Stato tutelare in maniera organica ed uniforme il diritto alla salute di tutti i suoi cittadini compresi, ovviamente, i lavoratori.

Sentenza 6 febbraio – 16 febbraio 2006, n. 59

La più recente sentenza riguarda l'impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Legge n. 8/2004 della Provincia Autonoma di Bolzano ("Tutela della salute dei non fumatori") in quanto introduttiva di una "disciplina alternativa" a quella dello Stato, con particolare riferimento all'ambito applicativo della norma impugnata che, limitando il divieto di fumo ai " locali chiusi, aperti al pubblico", determinava l'esclusione del divieto per i luoghi non aperti al pubblico – quali le fabbriche o gli uffici privati – comunque frequentati da dipendenti e utenti, meritevoli della stessa tutela del "pubblico".
La Consulta, con sentenza n. 59/2006, riconoscendo il carattere "alternativo" della legge provinciale rispetto alla analoga norma statale e richiamandosi alla precedente sentenza 361/2003, con la quale aveva già sancito che l'interesse dello Stato nella tutela della salute dei cittadini dai danni provocati dal fumo vale per tutto il territorio della Repubblica ed è sovraordinato rispetto a quello delle singole Regioni, accoglieva il ricorso dichiarando la illegittimità costituzionale della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n 8 (Tutela della salute dei non fumatori).
Per effetto di tale pronuncia, la legge n. 8/2004 della Provincia di Bolzano è stata abrogata e sostituita dalla nuova Legge Provinciale 3 luglio 2006, n. 6 (Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario) i cui contenuti, in special modo per quanto attiene il campo di applicazione, si sono allineati alla normativa nazionale stabilendo che è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti a utenti o al pubblico e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per giovani.

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