Locali dove è consentito fumare
Locali riservati ai fumatori
In base all’art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (1) è vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli
privati non aperti al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tale contrassegnati. I requisiti tecnici per questi
ultimi locali (che servono per preservare l’ambiente circostante dall’inquinamento da fumo) sono stati stabiliti con il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 “Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei
non fumatori»(2) e sono di seguito riportati.
Caratteristiche dei locali per fumatori:
- I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente
separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti strutturali:
- essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
- essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
- non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
- I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata
d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di
ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo
per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari
allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
- I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal (Pa) rispetto alle zone circostanti.
- La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
- L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
- La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.
- Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
- Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».
- I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
- I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.
- Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”.
Tali locali, la cui istituzione è facoltativa, sono stati tuttavia previsti con l’unico fine di evitare la contaminazione dell’ambiente esterno da parte del fumo e non sembrerebbero in grado di eliminare completamente le sostanze nocive (chimiche e cancerogene), presenti nel fumo di tabacco con conseguente esposizione di chi è obbligato a lavorarvi.
Altri locali in cui è possibile fumare
Con la circolare del Ministero della Salute 17 Dicembre 2004 (3), nei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, (bar, ristoranti e circoli privati, tutti i locali di intrattenimento come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri) è possibile costruire sale per fumatori ai sensi del D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (2) e possono prestare servizio temporaneo i lavoratori per i quali deve essere valutato il rischio chimico ex D.Lgs. 81/08.
Tuttavia l’OMS nel 2007, confermando quanto già affermato nel 2005 dall’American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) – organismo internazionale di normazione in materia di qualità dell'aria interna e ventilazione – in un suo documento sui mezzi di lotta contro il fumo passivo, ha ribadito che il solo modo efficace di eliminare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione al fumo passivo era quello di vietare il fumo negli ambienti interni e che gli attuali sistemi di ventilazione e la attuali aree per fumatori, anche se separate dalle aree per non fumatori non riducono l’esposizione al fumo passivo ad un livello sicuro per la salute(4, 5).
Lavoratori esposti a fumo passivo
Per lavoratori esposti a fumo passivo si intendono coloro che per la propria mansione o per lo svolgimento di un incarico sono costretti a lavorare in ambienti per fumatori a norma del DPCM del 23 Dicembre 2003 (2) dove sono presenti i prodotti della combustione di tabacco fumato da altri.
Un parere interpretativo del Ministero della Salute (Ministero della Salute, Dipartimento della prevenzione e
della Comunicazione, DCOM 0000705-P-17/06/2010) riguardo la sua Circolare del 17 Dicembre 2004 (3)
in tema di disposizioni in materia di tutela dal fumo passivo nei luoghi di lavoro (locali chiusi pubblici e privati
dove è possibile adibire sale per fumatori e dove possono prestare servizio i lavoratori) indica che “...pertanto, nei locali
per fumatori, anche nelle situazioni sopra descritte che vedano la presenza temporanea di lavoratori, non possono in nessun
caso essere previste attività che comportino la presenza continuativa di lavoratori, né che obblighino i clienti non fumatori
all’accesso al fine di usufruire dei servizi offerti dalla struttura ...”...omissis... “...la presenza di questi lavoratori
deve essere temporanea e supportata dalla valutazione di tutti i rischi (in particolare di quello chimico) in base D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. anche se i locali rispondono ai requisiti di legge”.
Riferimenti:
- Italia. Legge 16 Gennaio 2003, n. 3. Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori). Gazzetta Ufficiale n. 15, 20 gennaio 2003 (Supplemento Ordinario)
- Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 “Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»
- Italia. Ministero della Salute. Circolare 17 dicembre 2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori
- World Health Organization. Protection from exposure to second-hand tobacco smoke. Policy recommendations. Geneva: World Health Organization, 2007
- Samet, J.; Bohanon, Jr., H.R.; Coultas, D.B.; Houston, T.P.; Persily, A.K.; Schoen, L.J.; Spengler, J.; Callaway, C.A., "ASHRAE position document on environmental tobacco smoke," American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), 30 June 2005.
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