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Il ruolo del Medico competente nella gestione del fumo di tabacco in azienda

Secondo la strategia europea dell'OMS del 2004 per la lotta al tabagismo (1), almeno 10 minuti di consulenza intensiva da parte di un medico sono il metodo più efficace per indurre un'astinenza di lungo termine e il coinvolgimento della classe medica è tra le prime 10 principali azioni antifumo (2).

Il Medico Competente aziendale (MC) potrebbe rivestire un ruolo centrale nell’attività di disassuefazione dal tabagismo nei confronti di soggetti sani nella fascia d’età che va dalla giovinezza alla maturità piena considerando che il 34% di tutte le cause di morte attribuibili al fumo di tabacco si verifica nella popolazione fra i 35 e i 69 anni (3).

Il Medico Competente è l’unico sanitario che, dovendo definire l’idoneità al lavoro, incontra i suoi “pazienti” nel momento in cui generalmente “stanno bene”, quindi la sua azione può raggiungere quei soggetti che, godendo buona salute, non si rivolgono ai medici di famiglia.

Le patologie causate dal fumo di tabacco possono essere causa o concausa di limitazioni, prescrizioni ed inidoneità per i lavoratori ed ostacolare il riconoscimento di eventuali malattie professionali. Infatti, come i Medici del lavoro ben sanno, il fumo oltre ad essere un fattore di confondimento nel monitoraggio biologico (es. CO, benzene, ...) può agire con un meccanismo additivo o moltiplicativo con alcune sostanze presenti nell’ambito lavorativo (asbesto, polveri del legno, polveri di silicio, polveri di cemento, sostanze cancerogene, … ) favorendo l’insorgenza di patologie respiratorie, cardiovascolari e neoplastiche (bronchiti, ischemie, neoplasie del polmone e della vescica, ...) (4,5).

L’eventuale giudizio di inidoneità può costituire un problema di ricollocamento lavorativo e un ulteriore aumento dei costi aziendali per l’acquisizione e la formazione di altro personale.

Durante le visite preventive e periodiche, il MC può condurre un’azione informativa sulla nocività del fumo attivo e passivo e dissuadere i fumatori cercando di intervenire nei diversi momenti delle fasi di cambiamento rispetto all’abitudine al fumo (voglia di iniziare, desiderio di smettere, ricaduta) rafforzando le motivazioni di chi ha deciso di smettere o sostenendo chi ha avuto una ricaduta. Proprio nel luogo di lavoro anche il Medico Competente, se adeguatamente formato al breve counselling, potrà applicare la formula internazionale delle 5 A.

Nell’ambito della gestione del fumo di tabacco in azienda, oltre all’azione persuasivo-dissuasiva verso i tabagisti, il MC si inserirebbe nel contesto lavorativo analizzando l’influenza dell’ambiente di lavoro, con i rischi già in esso presenti, su ogni singolo lavoratore. Il Medico Competente, infatti, almeno una volta l’anno esamina gli ambienti, visita i lavoratori, istituisce le cartelle sanitarie e di rischio e impartisce informazioni sui rischi per la salute.
E’ anche in grado di effettuare il “counseling breve” sull’opportunità di smettere di fumare e può prestare consulenza al datore di lavoro valutando con lui i costi/benefici delle politiche antifumo e collaborando alle iniziative aziendali di disassuefazione.
Tra gli obblighi del Medico Competente è prevista la collaborazione con il Datore di Lavoro per l'informazione dei lavoratori anche sui danni da fumo attivo e passivo e sulla relazione con i rischi lavorativi.

Di seguito vengono riportati alcuni strumenti per il medico competente:

Riferimenti

  1. WHO: European strategy for smoking cessation policy. Revision 2004.“EUROPEAN TOBACCO CONTROL POLICY SERIES”
  2. Roberta Pacifici : “RAPPORTO NAZIONALE SUL FUMO 2006”, Istituto Superiore di Sanità, IX Convegno Nazionale Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale 31 maggio 2007, Roma.
  3. Lega Italiana per la lotta contro I tumori. Libro bianco sul fumo 2005.
  4. NIOSH Scientific Workshop," Work, smoking, and health: a NIOSH scientific workshop” June 15-16, 2000 Washington Court Hotel, Washington, D.C. Centers for Disease Control (CDC), [2002].
  5. J.Rudnick "Smoking Control in the Workplace". In Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition. Geneva: International Labour Office, 598. page 15.37.
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