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Rischio da agenti biologici

Il Titolo X del D.Lgs 81/08, riguardante l’esposizione ad agenti biologici sul luogo di lavoro, sancisce una serie di obblighi che includono la valutazione del rischio, la messa in atto di misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche, l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori nonché la sorveglianza sanitaria; per gli agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4 anche l’istituzione del registro degli esposti e degli eventi accidentali e quello dei casi di malattia e decesso.

Il rischio di infezione da influenza pandemica, come peraltro il rischio legato alla presenza di qualunque agente biologico, potrebbe essere più elevato nel comparto sanità, a motivo della peculiarità dell’attività lavorativa svolta.

Tuttavia anche altri contesti lavorativi potrebbero essere interessati dal rischio di infezione da influenza pandemica.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha emanato “Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro”.

Dal suddetto documento sono stati tratti dei testi riepilogativi relativi all’ambito sanitario ed all'ambito non sanitario.

Note

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 30 aprile 2008, n. 101, Supplemento Ordinario)

D.Lgs 3 agosto 2009, n.106. Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU 5 agosto 2009, n.180, Supplemento Ordinario)


Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2009

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